Cassazione Civile, Ordinanza n. 12212/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente. Ha inoltre rilevato che, in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estinzione del processo non è ipotesi contemplata da tale disposizione.
Esito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Roma, ma prima della decisione il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte personalmente e accettata dalla controricorrente e dal suo difensore. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia accettata e della conseguente estinzione del processo. Non risultano dal testo i motivi sostanziali originari dell'impugnazione contro il decreto del Tribunale.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
non si dà luogo a decisione sulle spese di lite
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia accettata, poiché tale esito non rientra tra quelli previsti dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata, non si procede alla decisione sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del processo non espressamente previste dalla disciplina di riferimento.
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