Sentenza n. 11022/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 5423/2024 pubbl. il 09/05/2024, emessa dal Tribunale ordinario di Roma, II Sez. Lav., passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 5423/2024 del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero all'accredito del beneficio e degli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, ritualmente notificato e non eseguito, e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta provata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Collegio ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già accertato nel giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione deve provvedere prima dell'esecuzione forzata nei suoi confronti.
art. 1, commi 121 e ss., l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario e verificato dal TAR prima di accogliere la domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale amministrativo o ordinario sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione resistente che non fornisca chiarimenti sull'esecuzione del titolo non può opporsi efficacemente alla pretesa del creditore già accertata dal giudicato, secondo la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato nel titolo esecutivo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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