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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24664/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per immobili nella disponibilità di un ente previdenziale. In primo grado e poi in appello la pretesa era stata solo parzialmente accolta: erano stati ritenuti esenti dall’imposta gli immobili adibiti a uso istituzionale, mentre erano stati considerati imponibili altri immobili, compresa una palestra. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia sulla dedotta non spettanza dell’esenzione per la palestra concessa in locazione e non direttamente utilizzata dall’ente; (2) omessa o carente motivazione sulla qualificazione come uso istituzionale di alcune unità immobiliari; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, assumendo che l’esenzione non copra la mera destinazione a uffici e che mancasse prova di una diretta destinazione degli immobili ad attività assistenziali e previdenziali svolte con modalità non commerciali. L’ente previdenziale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apodittica e mancata indicazione delle ragioni di rigetto del suo appello incidentale, con cui aveva dedotto che l’ICI sulla palestra per il 2009 era stata comunque pagata per un importo specifico; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle medesime circostanze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata aveva già confermato la debenza dell’imposta per la palestra tra gli immobili non esenti; ha rigettato il secondo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem del giudice d’appello; ha accolto il terzo motivo, ribadendo che l’esenzione ICI per immobili destinati ad attività assistenziali e previdenziali richiede prova della concreta utilizzazione con modalità non commerciali e che la mera destinazione a uffici non basta. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale, rilevando che la sentenza di merito aveva omesso di esaminare il motivo relativo all’avvenuto versamento dell’ICI per la palestra nel 2009. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire o a impugnare manca quando la sentenza non reca soccombenza sul punto dedotto, sicché non è ammissibile un motivo volto solo a ottenere una diversa soluzione di una questione giuridica priva di incidenza sulla parte ricorrente

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti dell’esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    l’esenzione ICI opera solo se gli immobili sono effettivamente destinati allo svolgimento di attività assistenziali o previdenziali con modalità non commerciali; non è sufficiente la mera destinazione a uffici

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene evocato quale parametro del motivo di legittimità per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene evocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene evocato per il vizio di omesso esame/motivazione delle circostanze dedotte

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    richiamati a sostegno della censura di motivazione insufficiente o apparente della sentenza tributaria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al vizio di omessa pronuncia

Massime di principio

  • L’impugnazione è inammissibile quando la parte non è soccombente sul capo o sulla questione dedotta, poiché l’interesse a ricorrere non può risolversi nel mero desiderio di una diversa motivazione o di un diverso principio di diritto.
  • La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida se il giudice di secondo grado fa proprie le argomentazioni del primo giudice e consente, dalla lettura coordinata delle due decisioni, di ricostruire un percorso logico-giuridico sufficiente.
  • L’esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali o previdenziali richiede la prova, a carico del contribuente, della concreta destinazione dell’immobile a tali finalità con modalità non commerciali; la semplice utilizzazione come ufficio non integra di per sé il presupposto dell’esenzione.
  • Quando la parte deduce il pagamento dell’imposta per un bene oggetto di accertamento, il giudice di merito deve esaminare specificamente la circostanza e motivare sulle ragioni dell’eventuale rigetto; l’omissione integra vizio della decisione.
  • In presenza di una pretesa di esenzione fiscale, la verifica non può essere astratta ma deve riguardare l’effettivo uso dell’immobile e la natura non commerciale dell’attività svolta in concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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