Sentenza n. 1847/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7129/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7129/2024, relativa all’accredito di complessivi € 1.500 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7129/2024, a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 30 luglio 2025, e tuttavia l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dall’ultimo atto di esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato e può adottare le ulteriori misure esecutive previste dalla norma.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio nell’esecuzione dell’incarico commissariale.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 per la disciplina delle spese di viaggio con mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato quale disciplina delle ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la richiesta di liquidazione del compenso decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione della cancelleria, unitamente al decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente di accertare la formazione del giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento integrale e puntuale del titolo giudiziale, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
- L’incarico di commissario ad acta, in quanto funzione di ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, nei termini previsti dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →