Cassazione Penale, Sentenza n. 7902/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Con ordinanza del 29/04/2022 il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo assente l'indicazione di un domicilio effettivo nel quale eseguire la misura alternativa. In Cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) nullità del decreto di fissazione dell'udienza camerale per mancata notifica al difensore, essendo la comunicazione inviata a un indirizzo PEC riferibile a un diverso professionista; (2) vizio della motivazione circa la presunta carenza di indicazione del domicilio idoneo per eseguire la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza non risulta notificato al difensore dell'istante ma a una PEC di altro professionista, violando l'art. 666, comma 3, c.p.p. e determinando la nullità assoluta dell'attività camerale e dell'ordinanza impugnata (ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma indicata quale motivo di ricorso per nullità del decreto di fissazione dell'udienza (fonte della censura di nullità procedurale)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di ricorso relativa a presunta carenza o contraddittorietà della motivazione
art. 666 cod. proc. pen. (e comma 3)
Stabilisce le regole per il procedimento di esecuzione e la necessità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore; la violazione del comma 3 costituisce causa di nullità assoluta
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato per definire la nullità assoluta degli atti viziati dalla mancanza di notificazione prescritta
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 178 per le conseguenze della nullità sugli atti processuali
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone)
Precedente che afferma che l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale costituisce nullità di ordine generale e assoluta
Massime di principio
- La mancata notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale è causa di nullità assoluta degli atti: se il decreto di fissazione dell'udienza è inviato a un indirizzo PEC non riconducibile al difensore, l'ordinanza camerale può essere annullata.
- Quando esiste un vizio procedurale di notifica che incide sul diritto di difesa, le censure di merito (es. valutazioni sulla sussistenza di domicilio per misure alternative) possono risultare assorbite dall'annullamento per nullità procedurale.
- In procedimenti di esecuzione (art. 666 c.p.p.) è fondamentale che la parte interessata verifichi la corretta notificazione agli indirizzi PEC e tradizionali del proprio difensore e, in caso di errore, sollevi tempestivamente la nullità.
- Se la Corte di legittimità annulla per nullità, il procedimento viene rinviato al giudice di merito per nuovo esame: ciò non impedisce che il Tribunale possa nuovamente valutare il merito (anche la questione del domicilio), questa volta con le garanzie procedurali corrette.
- Per ottenere la concessione di misure alternative come l'affidamento in prova è utile fornire sin dall'istanza elementi chiari e documentati sul domicilio effettivo o alternative idonee per l'esecuzione della misura, ma tali questioni possono essere esaminate solo se il procedimento è formalmente valido.
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