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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08417/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a un capannone concesso in leasing. In primo grado l'impugnazione dell'avviso era stata accolta; in appello il Comune aveva chiesto la riforma della decisione, ma la CTR della Lombardia aveva rigettato l'appello ritenendo coperto da giudicato esterno un precedente giudizio tra le stesse parti, relativo all'anno d'imposta 2013 e alle medesime unità immobiliari, nel quale era stato affermato che soggetto passivo dell'imposta era il locatario fino alla effettiva e materiale riconsegna del bene comprovata da verbale. Il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., assumendo che la decisione precedente non poteva espandersi al nuovo giudizio perché aveva svolto solo un'interpretazione astratta della norma e, per di più, aveva applicato analogicamente all'IMU una regola riferita alla TASI; 2) falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011 per diversità delle fattispecie tra i periodi 2013 e 2014 e per mancanza di un comune titolo costitutivo; 3) violazione della stessa norma per avere la CTR recepito un errore di diritto contenuto nella pronuncia passata in giudicato, che avrebbe illegittimamente esteso il presupposto della durata del contratto; 4) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR avallato una condotta elusiva della contribuente nella fase di riconsegna del bene dopo lo scioglimento del leasing a seguito di fallimento del locatario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il precedente invocato non integrasse un giudicato esterno idoneo a vincolare il nuovo giudizio, perché si risolveva in una mera interpretazione giuridica della norma tributaria e non in un accertamento di un elemento fattuale tendenzialmente permanente. Ha inoltre ribadito che, in caso di immobili in leasing, l'obbligazione IMU si consolida in capo all'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del contratto e cessa con la scadenza o risoluzione del rapporto, senza che l'efficacia del giudicato possa estendersi alla sola argomentazione interpretativa contenuta nella precedente decisione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui, nei contratti di leasing, il soggetto passivo IMU è l'utilizzatore fino alla scadenza o risoluzione del contratto; la norma non viene letta come estensibile automaticamente al dato della riconsegna materiale del bene.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale non copre la mera interpretazione giuridica della norma, se non quando essa sia strettamente collegata al capo decisorio e a un accertamento di fatto rilevante e tendenzialmente permanente.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'attribuzione di efficacia del giudicato esterno.

  • l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672

    La Corte osserva che la precedente decisione aveva valorizzato tale norma TASI come regola interpretativa, ma tale passaggio non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente.

  • artt. 72 e 72-quater l. fall.

    Richiamati dal ricorrente per descrivere lo scioglimento del contratto di leasing a seguito del fallimento del locatario.

  • art. 1216 c.c.

    Richiamato in relazione all'intimazione di prendere possesso del bene in mancanza di consegna consensuale.

  • art. 384 c.p.c.

    È richiamato per escludere la decisione nel merito in cassazione, mancando gli accertamenti di fatto necessari nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può espandersi solo quando il precedente accertamento riguardi un elemento della fattispecie giuridica dotato di stabilità e rilevanza tendenzialmente permanente, non quando il precedente si sia limitato a un'argomentazione interpretativa della norma applicata al caso concreto.
  • La mera interpretazione giuridica di una disposizione tributaria, se funzionale alla decisione di una specifica controversia, non integra autonomamente un capo di giudicato opponibile in un diverso giudizio tra le stesse parti.
  • In materia di IMU su immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del contratto e la soggettività tributaria permane fino alla scadenza o alla risoluzione del rapporto, mentre la successiva detenzione senza titolo non rileva come permanenza del presupposto impositivo.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso per erronea applicazione del giudicato esterno, il rinvio è necessario se mancano nel provvedimento impugnato gli accertamenti di fatto indispensabili per la decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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