Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6792/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20250934817 del 17/11/2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, recante “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100585 (…) - Comunicazione di esclusione”; - in parte qua, della graduatoria definitiva relativa alla procedura di Asta PNRR “Sviluppo Agro-voltaico” (DM MASE n. 436/2023), approvata con Decreto Direttoriale n. 403 del 17 ottobre 2025, nella parte in cui il progetto codice AGRV100585, di cui la ricorrente è titolare, risulta inserito nella Tabella B - ESCLUSI; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto.

Giustizia amministrativa202600502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura PNRR “Sviluppo Agro-voltaico” e inserimento del progetto nella tabella degli esclusi della graduatoria definitiva

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del GSE che aveva escluso il proprio progetto dalla procedura per l’ammissione a contributi in conto capitale e tariffe incentivanti finanziati dal PNRR, nonché la graduatoria definitiva nella parte relativa all’esclusione. Il ricorso è stato notificato il 16 dicembre 2025 e depositato il 15 gennaio 2026. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la tardività del deposito, in quanto la procedura riguardava interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e risultava quindi soggetta al rito accelerato previsto dall’art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022, con applicazione dell’art. 119, comma 2, c.p.a. e dimezzamento del termine ordinario di deposito da trenta a quindici giorni. La ricorrente è stata avvisata in udienza della possibile irricevibilità. Il giudice ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile, non ravvisando i relativi presupposti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Ha ritenuto che il termine per il deposito del ricorso sia un termine processuale soggetto alla dimidiazione prevista dall’art. 119, comma 2, c.p.a., richiamato dall’art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022 per i giudizi relativi a interventi finanziati con risorse PNRR. Poiché il ricorso era stato depositato oltre quindici giorni dalla notificazione, il termine era scaduto. Il Collegio ha sottolineato che la dimidiazione riguarda il deposito, non la notificazione del ricorso di primo grado, e che tale soluzione è coerente con la finalità acceleratoria della disciplina PNRR. È stata esclusa la rimessione in termini per errore scusabile. Le spese sono state eccezionalmente compensate, considerata la natura processuale della decisione e la costituzione meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    alle stesse «si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo»

    La disciplina acceleratoria si applica ai giudizi amministrativi relativi a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e comporta l’applicazione del termine dimidiato per il deposito del ricorso.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Il termine processuale per il deposito del ricorso è ridotto da trenta a quindici giorni nel rito applicabile alla controversia, mentre la notificazione del ricorso di primo grado resta esclusa dal dimezzamento nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 73 c.p.a.

    Il rilievo d’ufficio della possibile tardività è stato sottoposto alle parti in udienza prima della decisione.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il richiamo all’art. 119, comma 2, c.p.a. contenuto nell’art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022 comporta la dimidiazione del termine per il deposito del ricorso da trenta a quindici giorni.
  • Il termine per il deposito del ricorso è un termine processuale soggetto alla dimidiazione prevista dal rito accelerato PNRR, poiché il deposito instaura il rapporto processuale tra il ricorrente, le parti e l’autorità giudiziaria.
  • La dimidiazione prevista per i giudizi PNRR riguarda il termine di deposito del ricorso e non determina, nei limiti stabiliti dall’art. 119, comma 2, c.p.a., la riduzione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado.
  • Il deposito del ricorso oltre il termine dimidiato di quindici giorni determina l’irricevibilità del ricorso; la finalità acceleratoria della disciplina PNRR esclude interpretazioni che posticipino o neutralizzino tale termine.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non può essere accordata per la tardività del deposito quando non ricorrano specifici presupposti di legge, anche in presenza della disciplina accelerata dei giudizi PNRR.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.