Cassazione Civile, Ordinanza n. 32142/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di attività tra due banche del credito cooperativo: i lavoratori hanno chiesto che fosse dichiarata l'irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto sottoscritti ai sensi dell'art. 1406 c.c., sostenendo che l'operazione integrasse in realtà un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. con conservazione del rapporto e delle condizioni economico-normative. La banca cessionaria ha impugnato la decisione di merito che aveva accolto tale impostazione, deducendo: decadenza ex art. 32 L. 183/2010; insussistenza di trasferimento d'azienda e di condotte fraudolente; irrilevanza del trasferimento in ragione della revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria in capo alla cedente; sussistenza dei presupposti per una deroga convenzionale all'art. 2112 c.c. tramite accordo sindacale e art. 8 L. 148/2011; validità della cessione individuale del contratto e degli accordi di conciliazione. I lavoratori, oltre a resistere, hanno proposto ricorso incidentale sul quantum, lamentando la parziale riduzione delle differenze retributive operata in appello e vizi processuali relativi alla motivazione e all'uso di un conteggio alternativo della banca.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della banca, confermando che la fattispecie integra un trasferimento d'azienda disciplinato dall'art. 2112 c.c., che la revoca dell'autorizzazione bancaria in capo alla cedente è irrilevante ai fini della configurabilità del trasferimento, che non risultava validamente conclusa una deroga collettiva idonea a escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e che gli accordi individuali di conciliazione erano nulli perché contrari a norma imperativa e diretti a disporre di diritti futuri. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso incidentale dei lavoratori, cassando sul punto la sentenza di appello per difetto di motivazione nella quantificazione del credito retributivo, e ha rinviato alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per rideterminare l'ammontare delle differenze dovute e regolare le spese, anche del giudizio di legittimità. I primi tre motivi del ricorso incidentale sono stati rigettati e il quinto dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. 183/2010
Il termine decadenziale non si applica alla domanda del lavoratore che chieda l'accertamento della prosecuzione del rapporto con il cessionario in ipotesi di trasferimento d'azienda; la norma riguarda l'impugnazione di atti datoriali o fattispecie interpositorie, non il trasferimento ex art. 2112 c.c.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non si estende ai conteggi di parte nella loro componente tecnico-contabile; la sua applicazione è stata esclusa o comunque non decisiva nel caso esaminato.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulle allegazioni relative a trasferimento, quantum e contestazioni delle somme dovute.
art. 2112 c.c.
Il trasferimento del compendio aziendale comporta la continuità dei rapporti di lavoro e l'invalidità di pattuizioni individuali incompatibili; la revoca dell'autorizzazione amministrativa del cedente non esclude di per sé la configurabilità del trasferimento.
art. 47 L. 428/1990
La deroga alle tutele dell'art. 2112 c.c. richiede un accordo collettivo validamente concluso e una procedura di informazione e consultazione rispettata; in difetto, la deroga non opera.
art. 22, parte terza, c.c.n.l. settore credito 21/12/2012
L'accordo richiamato dalla banca non è stato ritenuto equivalente a una valida procedura derogatoria dell'art. 47 L. 428/1990.
art. 8 L. 148/2011
Non consente, nella ricostruzione accolta dalla Corte, di derogare alla disciplina del trasferimento d'azienda nei termini invocati dalla banca; la censura non coglie la ratio decidendi.
art. 1406 c.c.
La cessione individuale del contratto non può prevalere sulla disciplina imperativa del trasferimento d'azienda quando la fattispecie concreta rientri nell'art. 2112 c.c.
art. 2113 c.c.
Le rinunce e transazioni individuali risultano inefficaci/nulli se aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili e, nel caso, diritti futuri incompatibili con l'art. 2112 c.c.
art. 14 d.lgs. 385/1993
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere propria del soggetto subentrante e non è trasferibile come bene dell'azienda.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i singoli motivi di ricorso per cassazione.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di specificità dei motivi d'appello.
art. 433 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali sulla struttura dell'appello nel rito del lavoro.
art. 434 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali sulla specificità dell'atto di appello.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere motivata; è stato ravvisato difetto di motivazione nel capo relativo alla quantificazione del credito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in relazione alla produzione documentale in appello.
art. 437 c.p.c.
Nel rito del lavoro, il divieto di nova non si applica a un mero conteggio esplicativo delle somme dedotte, non avente natura di documento probatorio nuovo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e per la motivazione per relationem.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nelle controversie sul passaggio di personale in caso di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario non è soggetta al termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti datoriali, perché non mira a contestare la legittimità di un recesso o di un atto risolutivo, ma a ottenere il riconoscimento della continuità del rapporto ex lege.
- Quando la fattispecie concreta integra un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., gli accordi individuali che presuppongono la non applicabilità di quella disciplina e dispongono di diritti futuri incompatibili con norme imperative sono nulli o comunque inefficaci.
- La revoca o la mancata cessione di un'autorizzazione amministrativa necessaria per l'esercizio dell'attività del cedente non esclude, di per sé, la configurabilità del trasferimento d'azienda: l'autorizzazione non è un bene aziendale trasferibile, ma un titolo proprio del soggetto che esercita l'attività.
- La deroga convenzionale alla disciplina dell'art. 2112 c.c. richiede il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dalla legge, in particolare la validità dell'accordo collettivo e l'effettivo coinvolgimento delle parti sociali; in mancanza, la pattuizione non può elidere la tutela legale dei lavoratori.
- Nel rito del lavoro, il principio di non contestazione non si estende automaticamente ai conteggi di parte sotto il profilo tecnico-contabile: il giudice deve comunque motivare l'adesione a un conteggio alternativo e procedere a un autonomo accertamento del credito.
- Un mero prospetto di calcolo inserito nell'atto di impugnazione, usato per spiegare le somme ritenute dovute, non ha necessariamente natura di documento nuovo soggetto ai divieti di produzione tardiva in appello.
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