Sentenza n. 416/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3223 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2083/2024, depositata e resa pubblica il 04.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5474/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025. quanto al ricorso n. 3224 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2255/2024, depositata e resa pubblica il 19.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7192/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.03.2025.. quanto al ricorso n. 3225 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 3037/2024, depositata e resa pubblica il 14.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2664/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025. quanto al ricorso n. 3229 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 3215/2024, depositata e resa pubblica il 04.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3960/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025. quanto al ricorso n. 3231 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1374/2025, depositata e resa pubblica il 29.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9455/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025. quanto al ricorso n. 3232 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Torino n. 2237/2024, depositata e resa pubblica il 18.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8520/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.03.2025.. quanto al ricorso n. 3233 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Torino n. 1887/2024, depositata e resa pubblica il 08.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7871/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.02.2025. . quanto al ricorso n. 3234 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1784/2025, depositata e resa pubblica il 08.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4411/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine ilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025. quanto al ricorso n. 3235 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1631/2025, depositata e resa pubblica il 23.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 680/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025. quanto al ricorso n. 3239 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1259/2024 , depositata e resa pubblica il 14.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7509/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025.. quanto al ricorso n. 3241 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1630/2025, depositata e resa pubblica il 23.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2597/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025. quanto al ricorso n. 3258 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 3371/2024, depositata e resa pubblica il 16.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2117/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025. quanto al ricorso n. 3287 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 860/2024, depositata e resa pubblica il 04.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5389/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.03.2025. quanto al ricorso n. 3336 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 64/2025, depositata e resa pubblica il 27.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 364/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.10.2025.. quanto al ricorso n. 3351 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Novara n. 170/2024, depositata e resa pubblica il 13.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 823/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 07.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data11.03.2025.. quanto al ricorso n. 3417 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Torino n. 2263/2024, depositata e resa pubblica il 19.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7920/2023,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025. quanto al ricorso n. 3418 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2713/2024, depositata e resa pubblica il 23.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8819/2023,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.03.2025. quanto al ricorso n. 3419 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 779/2025, depositata e resa pubblica il 25.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8920/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.10.2025.. quanto al ricorso n. 3424 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 298/2024, depositata e resa pubblica il 05.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2076/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.12.2025. quanto al ricorso n. 3444 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 340/2024 depositata e resa pubblica il 09.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 941/2023 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario che avevano liquidato somme in favore dei ricorrenti per la carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
Con separati ricorsi, poi riuniti per identità della motivazione e del dispositivo, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su numerose sentenze delle sezioni lavoro e previdenza dei Tribunali di Torino, Novara e Cuneo. Le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento delle somme liquidate nei titoli giudiziali. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omesso adempimento.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi, precisando che la riunione era disposta esclusivamente per ragioni organizzative e di sollecita redazione del provvedimento, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la liquidazione delle spese. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: i titoli erano passati in giudicato, erano stati notificati in copia conforme e il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso. In assenza di contestazione dell'inadempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire ciascuna sentenza e pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dell'amministrazione anche una penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di perdurante inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina commissariale. Le spese sono state poste a carico del Ministero, per ciascun ricorso, nella misura di € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e refusione del contributo unificato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure consequenziali.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa per la penalità di mora, liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La produzione del titolo in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha fondato la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è prodotto in copia conforme, è stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato pecuniario ineseguito e di un inadempimento non contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sulle somme oggetto del giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, sino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative e di economia processuale, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni e sulla distinta liquidazione delle spese.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso del commissario ad acta può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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