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Interpello

Risposta n. 479 del 11/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società sostiene di rientrare tra i soggetti esclusi dagli ISA perché l'attività è iniziata nel 2018; per i periodi successivi al primo, ritiene comunque applicabile l'esclusione per non normale svolgimento dell'attività.

Cause di esclusione dagli ISA per una SRLS che ha aperto la partita IVA nel 2017 e iniziato l'attività nel 2018

Il quesito

La società chiede se, avendo attribuito la partita IVA nel 2017 ma iniziato l'attività nel 2018, sia esclusa dall'applicazione degli ISA per il 2018.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia chiarisce che la causa di esclusione per inizio attività vale per il periodo d'imposta in cui la dichiarazione di inizio attività è stata comunicata all'Amministrazione finanziaria; per il 2018, invece, l'esclusione può spettare solo se la società si trovava in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Nel caso concreto, poiché l'inizio attività è stato dichiarato il 19 dicembre 2017, la società può essere esclusa dagli ISA nel 2018 solo se ricorrono le condizioni di non normale svolgimento.

Cause di esclusione dagli ISA per una SRLS con attività avviata nel 2018

L’interpello riguarda l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) a una società a responsabilità limitata semplificata costituita nel dicembre 2017, con apertura della partita IVA nello stesso mese e avvio dell’attività operativa nel gennaio 2018. Il punto centrale è stabilire se la società possa essere esclusa dagli ISA per il periodo d’imposta 2018.

Fattispecie e contesto

La società istante riferisce di essere stata costituita nel dicembre 2017 e di aver presentato contestualmente il modello di attribuzione della partita IVA, necessario per l’atto notarile. Successivamente si è iscritta al Registro delle imprese come impresa "inattiva" e ha iniziato l’attività il 12 gennaio 2018.

L’istante precisa inoltre di aver approvato, in data 10 ottobre 2018, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, privo di costi e ricavi, evidenziando che l’attività non era ancora stata avviata nel 2017. La società ha altresì trasmesso il modello Redditi 2018 relativo al periodo d’imposta 2017 e il modello IRAP 2018, entrambi privi di imponibile, proprio per l’assenza di esercizio effettivo dell’attività nella frazione residua del 2017.

Quesito del contribuente

La società chiede se, per effetto di quanto sopra, risulti esclusa dall’applicazione degli ISA nel 2018. La tesi del contribuente è che, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, gli ISA non si applichino ai periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato l’attività; poiché l’attività è iniziata nel 2018, la società ritiene di poter beneficiare dell’esclusione.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2017, secondo cui gli indici non si applicano nei periodi d’imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato l’attività;
  • ha cessato l’attività;
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività.

Vengono inoltre richiamate le istruzioni parte generale dei modelli ISA 2019, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, che prevedono l’esclusione:

  • dei contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • dei contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività.

Le medesime istruzioni precisano che costituisce, a titolo esemplificativo, ipotesi di non normale svolgimento dell’attività il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio per:

  • ritardo nella costruzione dell’impianto dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
  • mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie;
  • svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica, non idonea di per sé a produrre beni, servizi o proventi.

Per i modelli ISA 2019 in cui è richiesto il campo "Anno d’inizio attività", le istruzioni chiariscono che il dato deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio attività comunicata all’Amministrazione finanziaria.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che, avendo iniziato l’attività nel 2018, la società rientri tra i soggetti esclusi dagli ISA per tale anno. La circostanza che la partita IVA sia stata aperta nel 2017 non sarebbe decisiva, poiché l’avvio effettivo dell’attività risulta dal 2018 e la visura camerale lo confermerebbe.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la causa di esclusione per "inizio attività" si riferisce al periodo d’imposta nel quale la dichiarazione di inizio attività è stata comunicata all’Amministrazione finanziaria. Pertanto, l’esclusione va collegata non alla sola apertura della partita IVA in senso formale, ma alla concreta dichiarazione di inizio attività.

Per i periodi d’imposta successivi, la possibile esclusione può discendere dalla diversa causa del "non normale svolgimento dell’attività". Nel caso di specie, poiché la società ha dichiarato all’Amministrazione finanziaria l’inizio dell’attività il 19 dicembre 2017, l’esclusione dagli ISA nel 2018 può essere riconosciuta solo se nel medesimo anno ricorrevano le condizioni di non normale svolgimento dell’attività.

Conclusioni operative

L’esito non è un’esclusione automatica dagli ISA per il 2018 in ragione del solo avvio operativo nel gennaio 2018. L’Agenzia distingue infatti tra:

  • periodo di inizio attività, che coincide con l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione di inizio attività;
  • periodo successivo, nel quale l’esclusione può dipendere solo dal non normale svolgimento dell’attività.

Di conseguenza, nel caso esaminato la società potrà essere esclusa dagli ISA nel 2018 solo qualora dimostri di trovarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

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