Risposta n. 483 del 13/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che rilevi il solo ritardo oggettivo nella corresponsione: se il compenso è pagato in ritardo rispetto alla maturazione, dovrebbe applicarsi la tassazione separata, senza considerare le cause del ritardo.
Trattamento fiscale dei compensi spettanti ai giudici tributari e, in particolare, applicazione della tassazione ordinaria o separata ai compensi variabili e ai compensi CUT erogati in ritardo.
Il quesito
Il giudice tributario chiede se i compensi variabili ex art. 13 del d.lgs. n. 545/1992 e i compensi CUT collegati al contributo unificato, percepiti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo o comunque con ritardi anche di più anni, debbano essere assoggettati a tassazione separata anziché ordinaria.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che i compensi ai membri delle commissioni tributarie siano redditi assimilati a lavoro dipendente e che la tassazione separata si applichi solo in presenza di ritardi non fisiologici, dovuti a cause giuridiche o oggettive. Nel caso esaminato, i compensi variabili 2018 pagati nel 2019 e i compensi CUT 2015-2016 pagati nel 2017-2018 sono considerati tassabili ordinariamente perché erogati nei tempi normalmente necessari; solo i compensi CUT relativi al 2014 pagati nel 2017 sono assoggettati a tassazione separata, poiché il ritardo appare non fisiologico.
Trattamento fiscale dei compensi dei giudici tributari
L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile ai compensi spettanti ai giudici tributari, con particolare attenzione ai compensi variabili previsti dal d.lgs. n. 545/1992 e ai compensi legati al contributo unificato tributiario (CUT). Il tema centrale è la distinzione tra tassazione ordinaria e tassazione separata in caso di pagamento differito rispetto al momento di maturazione.
Fattispecie rappresentata
Il contribuente, in qualità di giudice tributario, segnala di aver percepito:
- nel 2019, compensi variabili relativi alla seconda parte dell’attività del 2018;
- nel dicembre 2018, compensi CUT riferiti al 2016;
- nel dicembre 2017, compensi CUT riferiti al 2014 e al 2015.
Evidenzia che tali somme sono state corrisposte oltre il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione e che, in linea generale, sono state assoggettate a tassazione ordinaria. Riferisce inoltre che per i soli compensi CUT riferiti al 2014 il MEF avrebbe successivamente riconosciuto la tassazione separata, rimborsando la maggiore imposta derivante dall’erronea applicazione della tassazione ordinaria.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede conferma se, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2014, i compensi in esame debbano essere tassati separatamente quando sono percepiti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo o comunque con ritardi anche di due o più anni.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, ai fini della tassazione separata conta solo il dato oggettivo del ritardo nella corresponsione. Il contribuente ritiene che non sia rilevante la causa del ritardo né la presenza di eventuali tempi tecnici di liquidazione: se il pagamento avviene in ritardo, il compenso dovrebbe beneficiare della tassazione separata per evitare un aggravio fiscale.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, che qualifica i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e l’art. 52 del TUIR, che ne disciplina la determinazione secondo le regole del lavoro dipendente.
Viene inoltre ricordato che:
- per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa allargato, in base al quale rilevano anche le somme percepite entro il 12 gennaio dell’anno successivo;
- le somme percepite dopo il 12 gennaio sono imputate all’anno di effettiva percezione.
Per la tassazione separata l’Agenzia richiama l’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, che riguarda gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, inclusi i compensi e le indennità richiamati dall’art. 50.
Sono poi citate le indicazioni di prassi, in particolare la circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, che distingue tra:
- cause di carattere giuridico;
- oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento nei tempi ordinari.
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 55/E del 2001, il paragrafo 5.1, e la risoluzione n. 379/E del 2002, per affermare che la tassazione separata non si applica quando il ritardo è fisiologico e dipende dai tempi tecnici ordinari di erogazione.
Infine, viene considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 28 maggio 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui prevedeva la tassazione ordinaria dei compensi corrisposti entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento. La Corte ha ribadito i principi generali della tassazione separata e il criterio di cassa allargata.
Valutazione dell’Agenzia
L’Agenzia chiarisce che la sentenza della Corte costituzionale non ha modificato i principi generali in materia di tassazione separata, ma ha eliminato una norma che imponeva la tassazione ordinaria anche per compensi corrisposti dopo il 12 gennaio. Restano quindi fermi i criteri ordinari:
- tassazione ordinaria per i redditi percepiti nei tempi fisiologici di liquidazione;
- tassazione separata solo se il ritardo deriva da cause non fisiologiche, giuridiche o di fatto.
L’Agenzia osserva che, per i compensi variabili dei giudici tributari, la stessa modalità di determinazione legata al numero e alla tipologia dei provvedimenti emessi implica fisiologicamente tempi di liquidazione non immediati. Pertanto, se i pagamenti avvengono a intervalli regolari e nei tempi ordinariamente necessari, si applica la tassazione ordinaria.
Viene anche richiamato un precedente orientamento della risoluzione n. 151/E del 2017: quando nello stesso periodo d’imposta vengono corrisposti eccezionalmente arretrati riferiti a più anni, il maggiore ritardo relativo agli anni più risalenti può essere indice di una causa non fisiologica e giustificare la tassazione separata.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
In base a quanto rappresentato nell’istanza, l’Agenzia conclude che:
- i compensi variabili relativi al 2018, erogati nel 2019, sono da assoggettare a tassazione ordinaria;
- i compensi CUT relativi al 2015 e al 2016, erogati rispettivamente nel 2017 e nel 2018, sono anch’essi soggetti a tassazione ordinaria, poiché pagati nei tempi ordinariamente necessari per le procedure di liquidazione;
- i compensi CUT relativi al 2014, erogati nel 2017, devono invece essere assoggettati a tassazione separata, perché il ritardo appare imputabile a cause non fisiologiche.
La conclusione è formulata con la precisazione che restano possibili verifiche di fatto non esperibili in sede di interpello.
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