Risposta n. 478 del 11/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, in regime forfetario, le plusvalenze realizzate nel corso del regime non abbiano rilevanza fiscale; quindi anche quella derivante dalla cessione dell'azienda nel 2019 non sarebbe tassabile. Per la parte di corrispettivo riferita all'avviamento, ritiene comunque che non debba essere assoggettata a tassazione come plusvalenza.
Regime forfetario e trattamento della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda
Il quesito
Il contribuente chiede se, avendo ceduto nel 2019 la propria azienda e rientrando dal 1° gennaio 2019 nel regime forfetario, la plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda debba considerarsi non imponibile.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, in regime forfetario, le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali non hanno rilevanza fiscale. Tuttavia precisa che il corrispettivo imputabile all'avviamento non è una plusvalenza di bene strumentale, ma un valore riconducibile ai ricavi del comma 64: esso può essere tassato separatamente ex articolo 17, comma 1, lettera g), TUIR, se ne ricorrono i presupposti, oppure concorrere ai ricavi del 2019 da assoggettare al coefficiente di redditività. Restano esclusi dall'imposizione gli eventuali plusvalori e minusvalori dei singoli beni aziendali.
Regime forfetario e cessione di azienda: trattamento della plusvalenza
L’interpello riguarda il trattamento fiscale, in regime forfetario, del corrispettivo derivante dalla cessione di un’azienda individuale avvenuta nel marzo 2019. Il tema centrale è se la somma percepita, in particolare la quota riferita all’avviamento, debba essere tassata oppure resti esclusa da imposizione come accade per le plusvalenze realizzate nel regime forfetario.
Fattispecie
Il contribuente riferisce di aver ceduto nel marzo 2019 l’attività esercitata da tempo, chiudendo contestualmente la partita IVA. Al 31 dicembre 2018 il volume d’affari risultava entro i limiti previsti per il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’attività era stagionale e dal 1° gennaio 2019 fino alla cessione non erano state effettuate operazioni attive, con la conseguenza che non vi sarebbe stato alcun comportamento concludente per l’adozione del regime.
Con documentazione integrativa, il contribuente precisa inoltre che la cessione dell’azienda è avvenuta per un corrispettivo complessivo, parte del quale è stata imputata al valore dell’avviamento. Viene anche specificato che tra cedente e acquirente non vi sono rapporti di parentela, affinità, economici o commerciali.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede chiarimenti sull’applicabilità, al caso concreto, del regime di non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda, sostenendo che l’adozione del regime forfetario dal 1° gennaio 2019 dovrebbe comportare l’irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata con la cessione.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene di possedere tutti i requisiti per accedere al regime forfetario nel 2019 e di non incorrere in cause ostative. Richiama la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, nella quale si afferma che le plusvalenze e minusvalenze realizzate in corso di regime forfetario non hanno rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni precedenti. Da ciò deduce che anche la plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda nel 2019 non debba essere assoggettata a tassazione.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama il regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, precisando che esso costituisce il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché in possesso dei requisiti del comma 54 e non soggette alle cause ostative del comma 57, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 e dal decreto-legge n. 135 del 2018.
Viene richiamata anche la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 4.3.1, secondo cui il comma 64 non contiene riferimenti specifici al trattamento delle plusvalenze e minusvalenze; da ciò si ricava che tali componenti, realizzate durante il regime, non hanno rilevanza fiscale. La circolare viene letta in coerenza con il comma 72, che disciplina le plusvalenze/minusvalenze dopo la fuoriuscita dal regime, confermando implicitamente che nel periodo di permanenza nel forfetario tali componenti non assumono rilievo.
L’Agenzia sottolinea inoltre la differenza rispetto al precedente regime dei minimi, nel quale era prevista la deduzione dei costi di acquisto dei beni e, quindi, la tassazione delle plusvalenze secondo il principio di cassa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, l’Agenzia chiarisce che il parere non riguarda né i requisiti per l’accesso al regime forfetario né la quantificazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda, inclusa la parte riferita all’avviamento.
Nel merito, l’Agenzia conferma che il regime forfetario è un regime speciale e che, per i beni strumentali, le plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso del regime non hanno rilievo fiscale. Ciò vale in quanto, nel forfetario, i costi dell’attività sono dedotti in via forfetaria e il legislatore non ha disciplinato in modo specifico la fase di realizzo dei beni.
Tuttavia, l’Agenzia distingue la quota di corrispettivo imputabile all’avviamento. Essa non è considerata una plusvalenza riferita a un bene dell’impresa il cui costo non sia stato dedotto, ma un valore espressivo della capacità reddituale prospettica dell’azienda. Per tale ragione, essa è ricondotta nell’ambito dei ricavi di cui al comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Per la parte riferita all’avviamento, il contribuente può quindi:
- assoggettare il corrispettivo a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g), del TUIR, se ne ricorrono i presupposti;
- oppure farlo concorrere ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta 2019, applicando il coefficiente di redditività previsto dal regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia è quindi articolata:
- le eventuali plusvalenze e minusvalenze riferite ai singoli beni strumentali dell’impresa non sono imponibili nel regime forfetario;
- il corrispettivo riferito all’avviamento, invece, non segue la medesima logica delle plusvalenze sui beni e può rilevare fiscalmente come ricavo, con le modalità indicate dall’Agenzia.
In sintesi, la cessione d’azienda non comporta automaticamente l’esenzione integrale del corrispettivo percepito: la quota relativa agli specifici beni aziendali resta fuori imposizione nel regime forfetario, mentre la componente di avviamento può essere tassata secondo le regole richiamate dall’Agenzia.
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