Risposta n. 482 del 13/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che i proventi abbiano natura finanziaria anche senza il requisito dell'investimento minimo dell'1%, perché l'investimento sarebbe comunque significativo, postergato all'hurdle rate, detenuto da oltre cinque anni e tale da realizzare un allineamento di interessi e rischio con gli altri investitori.
Trattamento fiscale dei proventi da strumenti finanziari di partecipazione con diritti patrimoniali rafforzati (SFP)
Il quesito
Se le Distribuzioni Speciali rivenienti da Quote Speciali/strumenti partecipativi possano essere qualificate come redditi di capitale o diversi di natura finanziaria anche in assenza di tutti i requisiti dell'art. 60 del d.l. n. 50/2017.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia esclude l'applicazione automatica dell'art. 60 per mancato raggiungimento della soglia minima dell'1%, ma ritiene comunque che, valutate nel complesso le caratteristiche dell'investimento, le Distribuzioni Speciali siano redditi di natura finanziaria e non compensi collegati al lavoro, per la presenza di investitori esterni, del rischio di perdita del capitale, della postergazione rispetto all'hurdle rate e di clausole di leavership che non fanno venir meno la titolarità delle quote salvo bad leavership.
Trattamento fiscale dei proventi da strumenti finanziari di partecipazione con diritti patrimoniali rafforzati
L’interpello riguarda la qualificazione fiscale delle Distribuzioni Speciali percepite indirettamente da un dipendente di una stabile organizzazione italiana di un gruppo operante nel private equity, tramite una struttura lussemburghese e tedesca che detiene quote con diritti patrimoniali rafforzati. Il tema centrale è stabilire se tali proventi siano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, anche quando non risultino integrati tutti i requisiti previsti dall’art. 60 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante è dipendente dal 1° maggio 2015 della stabile organizzazione italiana di una società lussemburghese operante nel private equity, con qualifica di quadro direttivo di terzo livello e ruolo di investment manager. La sua retribuzione è composta da una parte fissa, una parte variabile discrezionale e fringe benefits.
L’interpellante partecipa a un co-investimento in un fondo lussemburghese disciplinato dalla direttiva 2011/61/UE (AIFMD), denominato Fondo, attraverso la sottoscrizione indiretta di quote di una società di investimento lussemburghese, FLP, che ha lo status di Founding Limited Partner e detiene le Quote Speciali del Fondo.
La struttura partecipativa è articolata in più livelli:
- FLP è partecipata per il 37,5% da una società tedesca del gruppo (Beta);
- il restante 62,5% era originariamente in capo ai dipendenti e amministratori del gruppo;
- una parte è stata sottoscritta tramite un veicolo di investimento tedesco (Alfa Partners), partecipato solo da alcuni manager residenti in Germania;
- un’altra parte è stata sottoscritta direttamente dagli altri dipendenti e amministratori, tra cui l’istante, che aveva investito euro 70.000.
Successivamente, le quote di FLP sono state conferite in un veicolo tedesco, Blocker, di cui l’istante detiene l’1,79%. Il Fondo è suddiviso in quattro comparti (A, B, C1 e C2): i comparti A, B e C2 attribuiscono diritto alle Distribuzioni Speciali e dunque al carried interest, mentre il comparto C1 attribuisce solo distribuzioni ordinarie.
Le distribuzioni connesse alle Quote Speciali sono distinte in:
- Investor Return, cioè distribuzioni ordinarie di utili proporzionali alla partecipazione di FLP;
- Adjusted Carry Return, cioè Distribuzioni Speciali al netto dei costi di gestione di FLP.
L’Agreement disciplina anche le conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro dei membri del Management Team. In caso di bad leavership, dovuta a dolo o colpa grave, l’ex dipendente può perdere la qualità di socio/quotista con alcune tutele limitate. In caso di good leavership, l’uscita dal rapporto non comporta automaticamente l’esclusione, ma può determinare una riduzione o forfetizzazione dei diritti economici solo se la cessazione avviene entro il terzo anno; oltre tale termine, i diritti economici non possono essere ridotti né forfetizzati. Non è in ogni caso garantita la restituzione del capitale investito e la cessione delle partecipazioni richiede il consenso di Team KG e Beta.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se i proventi derivanti dalle Quote Speciali possano essere qualificati come redditi di capitale e/o redditi diversi di natura finanziaria, anche nel caso in cui non siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall’art. 60 del d.l. n. 50/2017.
Soluzione interpretativa proposta
L’istante ritiene che gli extra-rendimenti siano comunque proventi di natura finanziaria. Pur riconoscendo che non sarebbe formalmente integrato il requisito dell’investimento minimo dell’1% previsto dall’art. 60, comma 1, lettera a), osserva che:
- le Quote Speciali del Management Team rappresentano comunque un investimento significativo, pari allo 0,6% del totale dei commitment;
- il requisito di postergazione sarebbe rispettato, perché le Distribuzioni Speciali maturano solo dopo il rimborso del capitale e il riconoscimento dell’hurdle rate;
- il requisito di holding period sarebbe rispettato, perché le Quote Speciali sono detenute dal 2013.
Secondo il contribuente, tali elementi mostrano un effettivo allineamento di interessi e di rischio con gli altri investitori e giustificano la qualificazione dei proventi come redditi finanziari.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 60, comma 1, del d.l. n. 50/2017, secondo cui i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o OICR, percepiti da dipendenti e amministratori, se relativi ad azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi al ricorrere di tre condizioni:
- investimento minimo complessivo pari almeno all’1%;
- postergazione dei proventi rispetto al capitale investito e a un rendimento minimo (hurdle rate);
- detenzione degli strumenti per almeno cinque anni, salvo ipotesi particolari.
Viene inoltre richiamata la relazione illustrativa e la circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017, che chiariscono la ratio della norma: assicurare l’allineamento di interessi tra manager e altri investitori e l’esposizione del manager al rischio di perdita del capitale. La circolare precisa anche che la mancanza di uno o più requisiti non comporta automaticamente la qualificazione lavoristica dei proventi, ma impone una valutazione caso per caso; assume rilievo anche la presenza di strumenti analoghi in capo ad altri soci, l’ammontare dell’investimento, la presenza o meno di clausole che neutralizzino il rischio e le eventuali clausole di leavership.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia rileva innanzitutto che il requisito dell’investimento minimo non risulta integrato, poiché le Quote Speciali riferibili al Management Team rappresentano solo lo 0,6% del totale dei commitment. Di conseguenza, non opera la presunzione legale dell’art. 60 e occorre un’analisi sostanziale della fattispecie.
Nel merito, però, l’Agenzia conclude che i proventi hanno natura finanziaria. Gli elementi valorizzati sono diversi:
- le Quote Speciali sono state offerte anche a soggetti esterni al Management Team, e ciò depone per l’assenza di un collegamento esclusivo con la prestazione lavorativa;
- l’investimento, pur sotto la soglia dell’1%, è comunque significativo e comporta un’effettiva esposizione al rischio di perdita del capitale, anche tenuto conto delle dimensioni del Fondo;
- negli Agreement non risultano clausole che garantiscano la restituzione integrale del capitale investito;
- le Distribuzioni Speciali maturano solo dopo il raggiungimento dell’hurdle rate, quindi dopo che gli altri investitori hanno percepito almeno capitale e rendimento minimo;
- le clausole di leavership non escludono, di regola, la titolarità delle quote in caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, e l’istante, avendo sottoscritto da più di tre anni, non subirebbe comunque riduzioni o forfetizzazioni.
L’Agenzia osserva quindi che la permanenza della titolarità degli strumenti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro è indice sufficiente per escludere un nesso stretto con l’attività lavorativa e per confermare la natura finanziaria dei proventi. Inoltre, richiamando la corrispondenza dei livelli retributivi dell’istante a valori di mercato, esclude che tali somme svolgano la funzione di integrare la retribuzione ordinaria.
Conclusioni operative
In conclusione, pur non essendo integrato il requisito dell’investimento minimo previsto dall’art. 60 del d.l. n. 50/2017, l’Agenzia ritiene che, sulla base della struttura dell’operazione e delle clausole contrattuali rappresentate, le Distribuzioni Speciali costituiscano una modalità di remunerazione del capitale investito e debbano essere inquadrate tra i redditi di natura finanziaria, non tra i redditi di lavoro. Il parere è reso sulla base dei dati e documenti forniti nell’istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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