Risposta n. 484 del 13/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il "contratto misto" non realizza una trasformazione di lavoro dipendente in lavoro autonomo, perché nasce da accordo sindacale, prevede contestualmente e in modo vincolato due rapporti distinti e non lascia margini di modulazione unilaterale; pertanto la causa ostativa non dovrebbe applicarsi, salvo il caso di un preesistente rapporto subordinato trasformato in autonomo.
Applicabilità della causa ostativa al regime forfetario per i consulenti finanziari assunti con "contratto misto" (lavoro subordinato part-time e lavoro autonomo).
Il quesito
La società chiede se i consulenti finanziari che svolgono attività autonoma nell’ambito di un "contratto misto" stipulato dopo il 1° gennaio 2019 possano accedere al regime forfetario oppure se siano ostati dalla nuova lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la causa ostativa non si applichi se non esiste un preesistente rapporto di lavoro dipendente e il contratto misto non comporta artificiose trasformazioni di redditi da lavoro dipendente in redditi autonomi. Se però nel tempo il duplice rapporto subisce modifiche sostanziali finalizzate a traslare redditi dal lavoro dipendente all’autonomo, la causa ostativa opera e il contribuente fuoriesce dal forfetario dall’anno successivo. Resta fermo il controllo sulla reale natura fiscale del rapporto.
Regime forfetario e "contratto misto" dei consulenti finanziari
L’interpello riguarda l’applicazione della causa ostativa al regime forfetario introdotta dalla legge di bilancio 2019 nei confronti dei consulenti finanziari di Alfa S.p.A. assunti con il cosiddetto "contratto misto", che affianca a uno stesso soggetto un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e un rapporto di lavoro autonomo distinto, finalizzato all’attività di promozione e collocamento di prodotti finanziari.
Fattispecie rappresentata
La società descrive una struttura contrattuale prevista da un protocollo del 1° febbraio 2017, stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative, e sottoposta a certificazione ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. Il rapporto subordinato è disciplinato dal CCNL Credito e dalla relativa disciplina ordinaria, mentre il rapporto autonomo è remunerato a provvigione sugli affari conclusi. La società evidenzia che i due rapporti restano separati e autonomi, anche sotto il profilo organizzativo e informatico.
Quesito del contribuente
La questione posta all’Agenzia riguarda se la nuova causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 145/2018 e integrata dal D.L. n. 135/2018, impedisca ai consulenti finanziari con "contratto misto" di accedere al regime forfetario. L’istanza è proposta dalla società quale sostituto d’imposta tenuto ad applicare le ritenute d’acconto sui compensi corrisposti ai consulenti finanziari ex articolo 25-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, il contratto misto nasce da un accordo collettivo anteriore alla modifica normativa e impone la contestuale attivazione dei due rapporti, senza possibilità di scelta o modifica unilaterale da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Proprio perché la struttura contrattuale sarebbe predeterminata e vincolata, essa non sarebbe riconducibile alla finalità anti-elusiva della norma, che mira a evitare la trasformazione artificiosa del lavoro dipendente in lavoro autonomo. Di conseguenza, i soggetti che svolgono il lavoro autonomo in forza del contratto misto stipulato dopo il 1° gennaio 2019 dovrebbero essere ammessi al regime forfetario, in assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente trasformato in autonomo.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014, sottolineando che la legge di bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito applicativo e riformulato alcune cause ostative. In particolare, la lettera d-bis) del comma 57 esclude dal regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, ovvero verso soggetti riconducibili a tali datori di lavoro.
L’Amministrazione richiama:
- la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2019, che indica la finalità di evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme agevolate;
- la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, secondo cui la nuova causa ostativa mira a contrastare trasformazioni artificiose del lavoro dipendente in lavoro autonomo e prevede un periodo di sorveglianza;
- il chiarimento della stessa circolare secondo cui, se prima dell’entrata in vigore della norma il contribuente percepiva sia redditi di lavoro autonomo sia redditi di lavoro dipendente verso il medesimo datore di lavoro, la causa ostativa non opera se i rapporti proseguono senza modifiche sostanziali per tutto il periodo di sorveglianza.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere è limitato alla sola causa ostativa di cui alla lettera d-bis) e non riguarda gli altri requisiti di accesso al regime forfetario né ulteriori cause di esclusione.
Nel merito, con riferimento ai contratti misti stipulati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, l’Agenzia ritiene che la causa ostativa non trovi applicazione quando:
- non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente;
- l’utilizzo del contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in lavoro autonomo.
L’elemento decisivo è quindi l’assenza di una trasformazione sostanziale del lavoro subordinato in autonomo. L’esistenza di un accordo sindacale precedente e la coesistenza di due rapporti distinti non sono di per sé ostative, se l’assetto negoziale non è alterato in modo da spostare redditi dal lavoro dipendente a quello autonomo.
L’Agenzia avverte però che, se nel corso del rapporto il duplice rapporto subisse modifiche sostanziali finalizzate a traslare una quota di redditi dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, la causa ostativa opererebbe e determinerebbe l’uscita dal regime forfetario dal periodo d’imposta successivo al mutamento. Inoltre, se in concreto l’attività autonoma fosse fiscalmente riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, il regime forfetario non sarebbe comunque applicabile, ferma restando la possibilità di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Conclusioni operative
Il documento conferma che il "contratto misto" non è automaticamente incompatibile con il regime forfetario. La verifica deve essere sostanziale e concentrata sull’eventuale presenza di un rapporto di lavoro dipendente preesistente e su eventuali modifiche contrattuali che realizzino una trasformazione artificiosa verso il lavoro autonomo. In mancanza di tali elementi, la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) non si applica.
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