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Interpello

Risposta n. 477 del 11/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che l'intero importo corrisposto all'Università sia agevolabile, perché riconducibile a costi per attività di ricerca e sviluppo e assimilabile ai costi per personale/collaborazioni previste dalla norma.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo per il finanziamento di una borsa di dottorato in convenzione con un'università

Il quesito

La società chiede se la quota versata all'Università per finanziare una borsa di dottorato, nell'ambito di una convenzione stipulata con altri partner per attività di ricerca e sviluppo, sia interamente agevolabile ai fini del credito d'imposta R&S ex articolo 3 del DL 145/2013.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia riconosce l'agevolabilità della spesa solo nei limiti della quota riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando alle attività di R&S e a condizione che l'impresa sia beneficiaria dei risultati della ricerca; richiama inoltre il requisito minimo di spesa di 30.000 euro e la competenza ex articolo 109 TUIR.

Credito d'imposta R&S e finanziamento di una borsa di dottorato

La risposta n. 477 affronta il tema dell'ammissibilità al credito d'imposta per ricerca e sviluppo di somme versate da un'impresa a un'università per finanziare una borsa di dottorato inserita in una più ampia collaborazione di ricerca con altri soggetti. Il punto centrale è stabilire se il corrispettivo pagato all'ateneo sia integralmente agevolabile oppure solo in parte.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società istante, operante in un settore individuato dal proprio codice ATECO, dichiara di aver sostenuto nel 2018 spese per attività di ricerca e sviluppo e di voler fruire del credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Per alcune attività di R&S svolte in partenariato con altre due imprese, nelle quali la società assume il ruolo di "finanziatore", l'istante ha stipulato con l'Università degli studi di Alfa una convenzione in data xx yy 2018. In base a tale accordo:

  • l'Università si impegna ad attivare un posto di dottorato aggiuntivo rispetto a quelli ordinari;
  • la borsa di studio è vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca specifico;
  • il dottorando può utilizzare le strutture dei finanziatori;
  • i finanziatori versano complessivamente xx.xxx,xx euro a copertura della borsa triennale, ripartiti in percentuali diverse.

La società istante indica di aver versato nel 2018 la propria quota, pari a x.xxx,xx euro, e chiede se tale importo possa beneficiare del credito d'imposta R&S.

Quesito del contribuente

Il quesito è se la somma corrisposta all'Università di Alfa a titolo di finanziamento dell'assegno/borse di ricerca possa essere considerata un costo agevolabile ai sensi della disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, e in particolare se possa essere agevolata per intero.

Soluzione interpretativa prospettata

L'istante sostiene che l'importo versato all'Università sia interamente agevolabile. A suo avviso, la normativa sul credito d'imposta include tra le spese ammissibili i costi per attività di ricerca e sviluppo, ivi compresi i costi del personale dipendente e quelli per personale in rapporto di collaborazione con l'impresa, con esclusione delle sole mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia

L'Agenzia richiama l'articolo 3 del DL n. 145/2013, nella versione applicabile, che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020:

  • nella misura del 25% delle spese eccedenti la media dei medesimi investimenti dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
  • elevata al 50% per le spese di cui al comma 6-bis.

Vengono inoltre richiamate le tipologie di costi agevolabili previste dal comma 6, lettere a), a-bis), b), c), c-bis), d) e d-bis), il decreto attuativo del 27 maggio 2015 e le circolari n. 5/E del 2016, n. 13/E del 2017, n. 10/E del 2018 e n. 8/E del 2019.

Valutazione dell'Agenzia

L'Agenzia osserva che, secondo la circolare 5/E del 16 marzo 2016, per i contratti di ricerca stipulati con università, l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell'attività di ricerca deve essere l'impresa committente.

Nel caso esaminato, dalla convenzione risulta che:

  • l'Università si riserva, insieme alle parti, di definire in seguito le percentuali di titolarità della proprietà degli eventuali risultati;
  • al dottorando borsista sono comunque garantiti i diritti previsti dai regolamenti interni dell'Università in materia di proprietà dei risultati.

Alla luce di tale assetto, l'Agenzia ritiene che le spese sostenute dalla società siano ammissibili al credito d'imposta solo per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all'attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), del DL n. 145/2013, che include i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività ammissibili.

L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ma solo a condizione che la società istante sia individuata quale beneficiaria dei risultati della ricerca.

L'Agenzia precisa inoltre che:

  • i costi restano agevolabili anche se l'attività di ricerca svolta dal dottorando non produce risultati;
  • il beneficio spetta solo se sono rispettate tutte le condizioni di legge, compreso il requisito minimo di spesa pari a 30.000 euro previsto dall'articolo 3, comma 3, del DL n. 145/2013;
  • ai fini dell'imputazione temporale, rilevano i costi di competenza ai sensi dell'articolo 109 del TUIR.

Conclusioni operative

La risposta non accoglie l'impostazione dell'istante nella sua interezza: il finanziamento della borsa di dottorato non è automaticamente agevolabile per l'intero importo, ma soltanto nei limiti della quota collegata all'effettivo svolgimento di attività di R&S e in presenza della titolarità/beneficiaria dei risultati in capo all'impresa. Restano fermi gli ulteriori requisiti normativi per l'accesso al credito d'imposta.

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