Cassazione Civile, Ordinanza n. 08405/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio per quanto concerne le statuizioni sugli appelli, ha dichiarato inammissibile l'appello principale e inefficace l'appello incidentale. Ha inoltre condannato la parte rimasta soccombente nelle fasi di merito e di legittimità al pagamento delle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La lite nasce da una domanda di pagamento del corrispettivo per lavori edili eseguiti in un immobile di proprietà della convenuta. In primo grado il tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento di una somma oltre interessi. In appello, la convenuta propose appello incidentale, mentre l'attore propose appello principale. La ricorrente per cassazione censurò la sentenza d'appello deducendo, con un primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello principale per tardività, essendo decorso il termine lungo di impugnazione, considerando anche la sospensione feriale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha applicato il termine lungo annuale con aggiunta della sospensione feriale di 31 giorni, ha verificato che l'appello era stato notificato oltre il termine e ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale. Conseguentemente, ha ritenuto inefficace l'appello incidentale perché proposto quando il termine lungo per impugnare era già scaduto.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
È richiamato come norma violata nel motivo di ricorso in relazione alla definitività della sentenza e alla tardività dell'impugnazione.
art. 327 c.p.c.
Stabilisce il termine lungo per proporre impugnazione; nel caso concreto è stato applicato il termine annuale, con aggiunta della sospensione feriale.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È invocato quale vizio di nullità della sentenza e del procedimento per violazione di norme processuali.
art. 1 L. n. 742 del 1969
È richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto.
art. 16, comma 1, D.L. n. 132 del 2014 conv. in L. n. 162 del 2014
La riduzione della sospensione feriale è ritenuta immediatamente applicabile dall'anno 2015, secondo il principio tempus regit actum.
art. 382 c.p.c., comma 3
Consente la cassazione senza rinvio quando la decisione impugnata è colpita da un vizio che comporta la definizione del giudizio senza ulteriore rinvio.
art. 334 c.p.c., comma 2
L'appello incidentale è dichiarato inefficace perché proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine per impugnare.
art. 343 c.p.c.
Richiamato per chiarire che la tempestiva costituzione in comparsa di risposta non basta se è già decorso il termine per impugnare.
artt. 325, 326 e 327 c.p.c.
Sono menzionati per il principio secondo cui l'impugnazione incidentale è tempestiva solo se proposta entro i termini previsti per impugnare.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre impugnazione va calcolato tenendo conto della sospensione feriale vigente nel periodo in cui il termine decorre, applicando immediatamente le modifiche normative secondo il principio tempus regit actum.
- Se in sede di legittimità si accerta che l'appello principale era tardivo e quindi inammissibile, la sentenza d'appello va cassata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale.
- L'appello incidentale proposto oltre il termine lungo per impugnare diviene inefficace, anche se presentato con modalità rispettose del termine di costituzione previsto per l'appello incidentale.
- La tempestività dell'appello incidentale non dipende solo dal termine di costituzione in giudizio, ma anche dal rispetto dei termini ordinari di impugnazione; una volta scaduti questi ultimi, l'impugnazione incidentale non può produrre effetti.
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