Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06170/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una sanzione disciplinare massima irrogata a un appartenente al personale volontario del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Enna: radiazione e cancellazione dall'elenco, con successiva domanda di risarcimento del danno per la sospensione dai richiami nei servizi antincendio. Il tribunale aveva annullato la sanzione e riconosciuto il danno; la corte d'appello aveva confermato l'illegittimità della sanzione, reputando illegittima anche la sospensione del procedimento disciplinare, disposta al di fuori dei casi consentiti, con conseguente inutilità del termine annuale tra contestazione e sanzione, e aveva confermato la condanna risarcitoria. In cassazione il Ministero ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. 165/2001 e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 37 del CCNL 1996, contestando le forme e i termini del procedimento disciplinare; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 6 e 11 d.lgs. 139/2006, censurando la condanna al risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'illegittimità della sospensione del procedimento disciplinare e sul conseguente decorso del termine annuale per l'irrogazione della sanzione, senza adeguata censura della legittimità della sospensione né dell'interpretazione dell'art. 37 del CCNL applicabile. Ha altresì ritenuto inammissibile il secondo motivo perché riferito all'art. 2043 c.c., norma di responsabilità aquiliana, mentre la controversia atteneva a un danno di natura contrattuale; inoltre il motivo non attaccava la concreta quantificazione del danno, basata sulla perdita delle utilità economiche connesse ai richiami in servizio che l'interessato avrebbe fruito in assenza della sospensione cautelare. Conseguentemente il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente per contestare forme e termini del procedimento disciplinare; la Corte rileva che il motivo non si confronta con la ratio della decisione sull'illegittimità della sospensione del procedimento.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Invocati in relazione all'interpretazione dell'art. 37 del CCNL; la Corte osserva che non viene dedotta in concreto un'errata interpretazione o falsa applicazione della clausola collettiva.

  • art. 37 del CCNL 1996

    La Corte lo considera nel quadro della disciplina applicabile al procedimento disciplinare, ma rileva che il ricorso non ne censura specificamente l'interpretazione posta a base della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di deduzione dei vizi di violazione di legge posta a base dei motivi di ricorso.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che nel caso concreto si discute di risarcimento del danno contrattuale, non aquiliano.

  • artt. 6 e 11 d.lgs. n. 139/2006

    Invocati dal ricorrente a sostegno della censura sulla pretesa risarcitoria; la Corte non ravvisa una specifica critica alla ratio decidendi sulla quantificazione del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, che operano in regime di prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione astratta o assertiva senza censurare il concreto fondamento logico-giuridico della decisione.
  • Quando la decisione di merito fonda l'illegittimità della sanzione disciplinare sull'illegittimità della sospensione del procedimento, la parte che intenda contestare il superamento del termine per l'irrogazione della sanzione deve attaccare specificamente la legittimità della sospensione stessa.
  • La deduzione della violazione di una norma sulla responsabilità aquiliana è inconferente se la controversia riguarda invece un danno di natura contrattuale; il motivo deve essere coerente con la qualificazione giuridica del pregiudizio operata dal giudice di merito.
  • La censura sulla liquidazione del danno deve investire i criteri concreti utilizzati dal giudice, incluso l'eventuale giudizio controfattuale sulla perdita delle utilità patrimoniali, non potendo ridursi a un richiamo generico a norme di responsabilità.
  • Le amministrazioni dello Stato non sono tenute all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.