Sentenza del 06/05/2021 n. 658 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - Attività dell'agente di commercio - Soggettività passiva - Autonoma organizzazione dell'attività - Fatti indice- Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che non sussista il presupposto dell'autonoma organizzazione: l'attività dell'agente di commercio svolta in forma autonoma con l'unico ausilio di un collaboratore terzo di modico apporto e costo non integra la soggettività passiva IRAP. Pertanto il ricorso del contribuente è stato accolto (omessa o annullata l'imposizione IRAP a suo carico).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Determinazione della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP per un agente di commercio. La valutazione si basa su fatti indice: a) presenza di componenti negativi di rilievo e rilevanti quote di ammortamento; b) disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; c) disponibilità di collaboratori. Si è verificato se l'attività svolta autonomamente con il solo ausilio di un collaboratore di modico apporto configurasse autonoma organizzazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione IRAP)
La disciplina dell'IRAP presuppone, per alcune categorie, la presenza dell'autonoma organizzazione: la norma è interpretata richiedendo un effettivo apparato organizzativo (beni strumentali significativi, oneri e ammortamenti rilevanti, collaboratori) per configurare la soggettività passiva.
Massime di principio
- Per qualificare un'attività come soggetta a IRAP è necessario accertare elementi concreti di autonoma organizzazione: non basta la mera autonomia giuridica o il lavoro personale del professionista/agente.
- Fatti indice rilevanti sono: consistenti costi/competenze di terzi e componenti negativi di rilievo (inclusi ammortamenti), possesso o uso di beni strumentali oltre il minimo indispensabile, e la presenza effettiva di collaboratori stabili o organizzati.
- La presenza di un unico collaboratore di modico apporto e modesto costo non è, di per sé, sufficiente a far sorgere l'autonoma organizzazione e quindi l'obbligo IRAP.
- Per difendersi in contenzioso il contribuente dovrebbe documentare l'assenza di elementi organizzativi significativi (assenza di dipendenti stabili, limitato patrimonio strumentale, costi di struttura irrilevanti), mentre l'Amministrazione dovrebbe provare l'esistenza di un'organizzazione autonoma con dati concreti (contratti di lavoro, fatture per beni strumentali, ammortamenti rilevanti).
- La valutazione è caso per caso: l'accumulo di più fatti indice può portare a una diversa conclusione anche per agenti di commercio apparentemente individuali.
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