Cassazione Civile, Ordinanza n. 02011/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta contro un estratto di ruolo contenente un debito per sanzione pecuniaria irrogata per violazioni del codice della strada. Il giudice di merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di interesse ad agire e ha rigettato l'appello. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha chiesto la cassazione della sentenza. La Corte ha esaminato la sopravvenienza normativa introdotta dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha limitato l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non validamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tassativamente indicato dalla legge. Poiché il ricorrente non ha dedotto né dimostrato tale interesse nei modi e nei tempi richiesti, la Corte ha ritenuto che l'opposizione fosse divenuta inammissibile e che il ricorso dovesse essere rigettato.
La decisione
La Corte ha applicato lo ius superveniens in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, rilevando che l'interesse ad agire va verificato fino al momento della decisione e che, nel caso concreto, non risultava allegato né provato uno dei pregiudizi specifici che legittimano l'impugnazione diretta. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, con conseguente rigetto del ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite maturate nel giudizio e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.l. n. 146/2021
ha introdotto una disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e del ruolo ai soli casi previsti dalla legge
l. n. 215/2021
norma di conversione del d.l. n. 146/2021, rilevante per la nuova disciplina dell'impugnazione del ruolo
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
prevede, in linea di principio, la non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo e ammette l'impugnazione diretta solo in presenza dei pregiudizi tassativamente indicati
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
individua uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, rendendo ammissibile l'impugnazione diretta
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come ipotesi di pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, idonea a fondare l'interesse all'impugnazione diretta
art. 27 l. n. 689/1981
richiamato per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative mediante ruolo
art. 206 cod. strada
richiamato per confermare che anche le sanzioni amministrative del codice della strada rientrano nella riscossione mediante ruolo
art. 372 c.p.c.
nel giudizio di legittimità la sopravvenienza o la prova dell'interesse ad agire deve essere documentata nei limiti consentiti da questa norma
art. 100 c.p.c.
richiamato implicitamente quale norma regolatrice dell'interesse ad agire, qualificato come condizione dell'azione a natura dinamica
art. 384 c.p.c.
implicito nel riferimento alla decisione della Corte che applica lo ius superveniens al giudizio pendente
Massime di principio
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica: deve sussistere fino alla decisione e può essere inciso da una norma sopravvenuta applicabile ai giudizi pendenti.
- Dopo la riforma dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è impugnabile direttamente in via generale; l'impugnazione diretta è consentita solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla legge.
- Quando la sopravvenienza normativa restringe i casi di impugnazione, grava sull'opponente l'onere di allegare e provare, nei modi processualmente consentiti, la ricorrenza del pregiudizio che fonda l'interesse a ricorrere.
- Nel giudizio di legittimità la prova della sopravvenienza rilevante o dei fatti costitutivi dell'interesse ad agire può essere fornita solo nei limiti dei mezzi di produzione documentale consentiti e nei tempi processuali fissati dalla Corte.
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