Sentenza del 05/06/2017 n. 4979 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che aveva annullato l'avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché alle sanzioni, derivanti da un atto di risoluzione consensuale (mutuo dissenso) di un precedente contratto avente a oggetto immobili e terreni. Secondo l'Ufficio, la risoluzione costituiva un autonomo negozio con effetti traslativi, assimilabile a una retrocessione degli immobili, e doveva quindi essere assoggettata a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Il contribuente sosteneva invece che l'atto si limitasse a eliminare retroattivamente il precedente contratto, senza trasferimenti effettivi né prestazioni, con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che il mutuo dissenso costituisca un accordo risolutorio espressione dell'autonomia negoziale delle parti, idoneo a caducare retroattivamente il precedente contratto, anche quando questo riguardi diritti reali. Poiché nel caso concreto non si è verificato alcun autonomo effetto traslativo né alcuna prestazione a carico delle parti, l'atto non integra una retrocessione imponibile con imposta proporzionale, ma deve essere registrato con imposta in misura fissa. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità, complessità e obiettiva incertezza delle questioni trattate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione.
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che, quando la risoluzione non produce prestazioni o effetti traslativi autonomi, non è dovuta l'imposta proporzionale; nel caso esaminato, l'atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa.
Art. 1458 del codice civile
La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'effetto retroattivo della risoluzione. Tale effetto può operare anche negli accordi risolutori consensuali relativi a contratti con effetti reali, determinando la caducazione del precedente negozio.
Risoluzione ministeriale n. 20/E del 14 febbraio 2014
È stata richiamata a sostegno della tesi secondo cui la risoluzione per mutuo consenso di una donazione priva di corrispettivo deve essere registrata in termine fisso con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale o mutuo dissenso, quando si limita a eliminare retroattivamente il contratto originario senza prevedere un nuovo trasferimento o altre prestazioni, non costituisce automaticamente una retrocessione imponibile con imposta proporzionale.
- Per stabilire il trattamento fiscale occorre verificare gli effetti concreti dell'atto: se vi è un autonomo trasferimento di beni o una prestazione patrimoniale, può applicarsi l'imposizione proporzionale; se l'atto si limita a caducare il negozio precedente, l'imposta può essere dovuta in misura fissa.
- La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto sostanziale e non soltanto dalla denominazione utilizzata dalle parti o dal tempo trascorso tra il contratto originario e la risoluzione.
- Il mutuo dissenso è espressione dell'autonomia negoziale e può produrre effetti retroattivi anche per contratti aventi a oggetto diritti reali, purché siano rispettati i requisiti formali previsti per l'atto.
- In presenza di questioni interpretative nuove o controverse, anche quando una parte risulta soccombente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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