Sentenza n. 293/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di sospensione n. CH50/20220729 del 29.7.2022 e provvedimento di revoca del 1.8.22 n. 26678.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dell'attività commerciale per impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione e successivo provvedimento di revoca della sospensione con applicazione della sanzione aggravata per recidiva
Esito
Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'amministrazione aveva sospeso l'attività commerciale della società dopo l'accertamento, eseguito dalla Guardia di Finanza, dell'impiego di 11 lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con riferimento alla giornata di inaugurazione del locale. La sospensione era stata poi revocata dopo la regolarizzazione dei rapporti e il pagamento del 20% della sanzione raddoppiata, prevista in caso di recidiva. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative e l'illegittimità della motivazione, sostenendo che il raddoppio sanzionatorio per recidiva non potesse applicarsi perché la precedente violazione era stata commessa nel 2017, prima dell'entrata in vigore della disciplina aggravatrice. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che l'omissione fosse inevitabile perché lo studio di consulenza incaricato degli adempimenti occupazionali era chiuso per ferie il giorno precedente all'apertura.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l'applicazione del raddoppio sanzionatorio per recidiva. Il principio di legalità e il divieto di irretroattività, applicabili anche alle sanzioni amministrative, impediscono l'applicazione di conseguenze sfavorevoli previste da norme non conoscibili al momento della condotta. Tuttavia, per la seconda violazione, commessa nel 2022, era già vigente e conoscibile la disciplina introdotta dal d.l. 146/2021, convertito dalla l. 215/2021, che modificava l'art. 14, comma 10, del d.lgs. 81/2008. La circostanza che la prima violazione fosse anteriore alla modifica normativa non impediva quindi l'applicazione dell'aggravamento alla seconda condotta, compiuta quando la disciplina era in vigore. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso che la chiusura per ferie dello studio di consulenza rendesse inevitabile l'omissione: l'impresa conosceva con anticipo l'imminente apertura del locale e avrebbe potuto organizzarsi tempestivamente per effettuare le comunicazioni obbligatorie. La società è stata condannata al pagamento di € 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, a titolo di spese processuali.
Norme richiamate
art. 1 l. 689/1981
Il divieto di nuova incriminazione, corollario del principio di legalità, valevole anche nell'ambito delle sanzioni amministrative
Il principio di legalità e il divieto di irretroattività impediscono di applicare una sanzione o un aggravamento sanzionatorio fondato su una disciplina non vigente e non conoscibile al momento della condotta.
art. 14, comma 9, d.lgs. 81/2008
La disposizione è richiamata quale base della revoca della sospensione dopo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e il pagamento della somma prevista.
art. 14, comma 10, d.lgs. 81/2008
Nel testo modificato dal d.l. 146/2021, convertito dalla l. 215/2021, consente l'applicazione dell'aggravamento per recidiva quando la seconda violazione è commessa dopo l'entrata in vigore della disciplina aggravatrice.
d.l. 146/2021, convertito dalla l. 215/2021
La modifica normativa era già vigente al momento della seconda omissione del 2022; pertanto, l'impresa poteva conoscere le conseguenze sanzionatorie della reiterazione.
Massime di principio
- Il divieto di irretroattività delle sanzioni amministrative impedisce l'applicazione di un aggravamento sanzionatorio soltanto quando, al momento della condotta cui l'aggravamento si riferisce, la relativa disciplina non era vigente o non era conoscibile.
- Ai fini dell'applicazione dell'aggravamento per recidiva, rileva la disciplina vigente al momento della seconda condotta antigiuridica: la circostanza che il precedente illecito sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della norma aggravatrice non esclude l'applicazione dell'aggravamento alla successiva violazione, se quest'ultima è stata commessa quando la norma era vigente.
- La chiusura per ferie del consulente incaricato degli adempimenti lavoristici non esclude la responsabilità dell'impresa per l'omessa comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro quando l'apertura dell'attività era programmabile e il datore avrebbe potuto organizzarsi tempestivamente per adempiere.
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