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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24960/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore percettivo di fatto: il ricorrente deduce che la motivazione della Corte di Cassazione avrebbe fatto riferimento al Tribunale di Velletri come 'giudice di sorveglianza' anziché come 'giudice dell'esecuzione', mentre l'istanza originaria era diretta al giudice dell'esecuzione e chiedeva la declaratoria di nullità del titolo esecutivo e la revoca della condanna per violazione dell'art. 6 CEDU

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che nella motivazione vi fosse un errore descrittivo circa la qualifica del giudice (sorveglianza vs esecuzione), ha ritenuto l'errore irrilevante ai fini dell'esito perché l'istanza originaria attivava un rimedio non previsto dall'ordinamento interno (richiesta di nullità del titolo esecutivo/revoca della condanna per violazione art. 6 CEDU senza aver esperito previamente le vie previste, in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n.113/2011 e senza aver adito la Corte EDU né dimostrato identità di posizione con il soggetto che aveva ottenuto la sentenza internazionale). Di conseguenza il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per correggere errori materiali o di fatto (errore percettivo/di svista) riferibili alla lettura degli atti di legittimità; non è utilizzabile per errori di diritto né per contestare vizi di motivazione a contenuto giuridico

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come motivo della richiesta di revoca/nullità della condanna; la Corte osserva che le doglianze basate su presunte violazioni dell'art.6 devono rispettare le condizioni procedurali previste per ottenere effetti interni (es. revisione) e, in mancanza, non giustificano il rimedio straordinario invocato

  • artt. 671 e 673 cod. proc. pen.

    Citati come esempi di situazioni in cui una decisione di legittimità relativa a provvedimenti del giudice dell'esecuzione può stabilizzare il giudicato e rendere rilevabile, in astratto, un errore di fatto ai sensi dell'art.625-bis

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato come esempio di materia del giudice dell'esecuzione per la quale una decisione può avere effetti stabilizzanti; quindi in tali ipotesi l'errore di fatto in decisione di Cassazione può teoricamente essere sanabile con il rimedio straordinario

  • sentenza Corte Costituzionale n. 113/2011

    Richiamata per ricordare le condizioni necessarie affinché una decisione definitiva della Corte EDU comporti effetti interni (ad esempio la revisione): l'adeguamento interno richiede il rispetto delle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale

  • art. 7 CEDU

    Men- zionato insieme all'art.6 CEDU: la Corte costituzionale ha indicato che la revisione può essere applicata sia per vizi procedurali rilevanti ex art.6 sia per violazioni dell'art.7 che non implichino un vizio assoluto di responsabilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • C. Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata come presidio per giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per profili di colpa connessi all'irritualità/abusive dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p. è utilizzabile soltanto per errori materiali o di fatto nella decisione di legittimità; non è uno strumento per rivedere questioni di diritto o per criticare la motivazione giuridica della Corte di cassazione
  • Una svista o un'errata qualificazione descrittiva nella motivazione (es. indicazione del tipo di giudice) può configurare un errore di fatto, ma tale errore è rilevante solo se incide effettivamente sull'esito del giudizio e se la decisione ha stabilizzato il giudicato creando un pregiudizio irreparabile
  • Per ottenere effetti interni derivanti da una sentenza della Corte EDU (es. revisione), è necessario osservare le condizioni e le procedure indicate dalla Corte Costituzionale; non è sufficiente richiedere, direttamente in un incidente di esecuzione, la nullità del titolo esecutivo o la revoca della condanna
  • Non si possono estendere automaticamente gli effetti favorevoli di una sentenza della Corte EDU a soggetti diversi da chi ha adito la Corte senza dimostrare l'identità di posizione o la portata generale della decisione internazionale
  • L'uso improprio o irrituale di rimedi processuali può comportare condanne alle spese e sanzioni (anche a favore della Cassa delle ammende); prima di proporre vie straordinarie conviene valutare la percorribilità del rimedio e l'ordine procedurale corretto (compresa l'esperienza alla Corte EDU quando pertinente)

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