Cassazione Penale, Sentenza n. 12739/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dell'8/08/2024 che ha rigettato l'istanza di semilibertà, dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e non ha proceduto sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Pignataro, condannato a 30 anni per reati connessi a associazione mafiosa, estorsioni aggravate, traffico di stupefacenti e detenzione di armi, ha eccepito che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta (relazione 10/04/2024, note informative DDA/DIA/Carabinieri) e il precedente accertamento della condizione di collaborazione impossibile (19/12/2023), che a suo avviso dimostrerebbero la disarticolazione del clan e un ruolo secondario dello stesso, oltre a rilevare che l'assenza di permessi premio non dipende da lui ma dalla mancata pronuncia del magistrato competente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valutato i criteri richiesti per la semilibertà (progressi nel trattamento e condizioni per il reinserimento sociale), tenendo conto anche dell'accertamento della collaborazione impossibile. Tuttavia il giudice di merito ha motivato il giudizio negativo sulla prospettiva di reinserimento in ragione della gravità dei fatti, della posizione di rilievo del condannato nel sodalizio e di elementi negativi specifici (tra cui la condanna della moglie per favoreggiamento e la persistenza di segni di operatività del clan). È stata quindi confermata la necessità, soprattutto in presenza di elementi negativi, della fruizione di permessi premio quale elemento valutativo progressivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 50 ord. pen.
"l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società"
La Corte interpreta la norma come avente due distinte indagini obbligatorie: 1) verifica dei risultati del trattamento individuale (progressi nel percorso rieducativo) e 2) accertamento delle condizioni effettive per un graduale reinserimento sociale; la motivazione deve rendere conto di entrambi gli aspetti e, in presenza di elementi negativi, la fruizione di permessi premio è un fattore probatorio rilevante nel giudizio prognostico.
art. 48 ord. pen.
Richiamata nella censura difensiva come norma riferibile ai presupposti della semilibertà; la Corte però ritiene infondate le doglianze relative a presunta omissione valutativa in relazione a tale normativa.
art. 58-ter ord. pen.
Riconoscimento della condizione di "collaborazione impossibile/inesigibile" ai sensi della norma non esclude automaticamente l'esame critico degli altri elementi di rischio: la Corte prende atto della condizione ma valuta complessivamente la pericolosità residua e le condizioni di reinserimento.
art. 416-bis c.p. (reato menzionato)
La gravità dei reati connessi all'associazione mafiosa e la posizione ricoperta nel sodalizio sono utilizzate come elemento per valutare negativamente il giudizio prognostico sul reinserimento sociale.
Massime di principio
- Per l'ammissione alla semilibertà il giudice deve valutare separatamente i progressi nel trattamento rieducativo e le condizioni oggettive per un graduale reinserimento sociale; entrambe le indagini devono emergere chiaramente nella motivazione.
- Il riconoscimento della impossibilità di collaborazione (art. 58-ter) non garantisce automaticamente misure più favorevoli: il tribunale valuta comunque la pericolosità residua e il contesto oggettivo.
- La mancata fruizione di permessi premio può influire negativamente sul giudizio prognostico quando sussistono altri elementi negativi; tuttavia la difesa dovrebbe documentare le richieste effettuate e le ragioni del diniego o della mancata pronuncia.
- La gravità dei reati e il ruolo ricoperto nel sodalizio (posizione di spicco) pesano significativamente nella valutazione della pericolosità e del requisito del "graduale reinserimento".
- In situazioni simili la strategia difensiva utile comprende: produrre documentazione aggiornata sull'attività investigativa (DDA/DIA/forze dell'ordine) che dimostri la disarticolazione del clan, evidenziare concrete e verificabili progressioni trattamentali, documentare richieste formali di permessi premio e ogni elemento che dimostri la distanza del detenuto dall'ambiente criminogeno (compresi rapporti familiari), e richiedere motivazioni dettagliate in caso di diniego per poter impugnare efficacemente.
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