Sentenza n. 9/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, ex art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, n. 134/2025 di foglio di via obbligatorio dal Comune di -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 4 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con allontanamento dal Comune e divieto di ritorno per due anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria misura prefettizia)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dalla Questura ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, emesso in relazione alla sua partecipazione, in occasione di una manifestazione pro-Palestina, a un blocco stradale e a episodi di violenza privata. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, articolando, in particolare, un primo motivo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto all'affermazione che non avesse domicilio, stabile dimora o legittimi interessi nel Comune; un secondo motivo per carenza dei presupposti soggettivi e inadeguatezza della motivazione sulla pericolosità sociale; un terzo motivo subordinato, assorbito. La ricorrente ha documentato un rapporto di lavoro nel Comune, attività di tirocinio e collaborazione presso un'associazione locale e la propria dimora ivi stabilita. Ha inoltre evidenziato di essere incensurata, senza procedimenti penali pendenti, e che il provvedimento richiamava soltanto l'episodio contestato senza indicare la categoria di appartenenza prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 né le ragioni concrete della prognosi di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ha annullato il foglio di via. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Questura aveva erroneamente escluso l'esistenza di domicilio, stabile dimora o legittimi interessi della ricorrente nel Comune, nonostante il lavoro, il tirocinio, la collaborazione associativa e la dimora documentati e comunque esistenti prima dell'adozione del provvedimento. La motivazione è stata giudicata generica e stereotipata, sintomatica di difetto di istruttoria, e la misura sproporzionata rispetto all'integrazione sociale e lavorativa della destinataria. È stato accolto anche il secondo motivo: il provvedimento non indicava la categoria di appartenenza della destinataria ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, non esponeva le circostanze concrete che consentivano di ricondurre i fatti a tale categoria e non illustrava le ragioni specifiche della prognosi di pericolosità sociale, limitandosi al richiamo dell'art. 2. L'insufficienza motivazionale risultava aggravata dall'assenza di precedenti penali o procedimenti pendenti e dall'unicità dell'episodio richiamato. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Il foglio di via obbligatorio richiede una motivazione concreta sui presupposti della misura e sulla prognosi di pericolosità sociale.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Il provvedimento deve indicare la categoria di appartenenza del destinatario e i fatti che consentono di ricondurlo a tale categoria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio deve indicare espressamente la categoria di appartenenza del destinatario prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, le circostanze concrete che giustificano tale qualificazione e la rilevanza degli eventuali precedenti penali o di polizia.
- La prognosi di pericolosità sociale posta a fondamento del foglio di via obbligatorio deve essere sorretta da ragioni concrete e individualizzate; il mero richiamo all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 non è sufficiente.
- L'amministrazione non può adottare un foglio di via affermando genericamente l'assenza di domicilio, stabile dimora o legittimi interessi nel Comune quando dagli elementi istruttori risultino rapporti lavorativi, formativi, associativi o abitativi della persona nel territorio.
- Una motivazione generica e stereotipata, accompagnata dall'omessa considerazione di elementi documentati e rilevanti per il radicamento territoriale del destinatario, integra difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
- La presenza di domicilio, stabile dimora o legittimi interessi nel Comune, unitamente all'assenza di precedenti penali o procedimenti pendenti, impone una valutazione individualizzata della necessità e proporzionalità del foglio di via rispetto ai soli fatti contestati.
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