Cassazione Penale, Sentenza n. 8875/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale di Bari ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura cautelare stata revocata (ordinanza del 29/10/2021) dopo la proposizione del ricorso; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il venir meno dell'interesse, non imputabile al ricorrente, comporta inammissibilità senza conseguenze di condanna alle spese o a sanzioni pecuniarie. Decisione resa il 6/12/2021
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: si lamentava la nullità del provvedimento per mancata traduzione dell'imputato in occasione dell'udienza di riesame e si contestava la motivazione, in particolare sulla gravità indiziaria e sul rischio di reiterazione/concretizzazione delle condotte contestate
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per il riesame della misura cautelare da parte del Tribunale; disciplina le modalità del riesame delle misure cautelari
art. 318 cod. pen.
Articolo richiamato in relazione ai reati contestati all'indagato; nel testo è indicato come parte della imputazione così riqualificata dall'originaria contestazione
art. 319 cod. pen.
Altro articolo del codice penale citato tra le contestazioni; indicato quale base dei capi d'imputazione per i quali era stata disposta la custodia cautelare
Giurisprudenza: Cass. Sez. II, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Principio applicato: il sopravvenire di una causa estintiva dell'interesse del ricorrente (es. revoca della misura) dopo la proposizione del ricorso, se non imputabile al ricorrente, determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza che ciò comporti condanna alle spese o sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata dopo la proposizione del ricorso, si verifica generalmente una sopravvenuta carenza di interesse che può rendere il ricorso inammissibile.
- Quando la causa della sopravvenuta carenza d'interesse non sia imputabile al ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese o applicazione di sanzioni pecuniarie.
- Il difensore dovrebbe segnalare tempestivamente, se esistente, l'interesse a mantenere la controversia (per esempio per ottenere statuizioni diverse o per motivi procedurali), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta inutilità.
- In giudizi di riesame delle misure cautelari è fondamentale verificare lo stato della misura (se è ancora in vigore) prima dell'udienza o della decisione sul ricorso per evitare la perdita di interesse e l'inammissibilità.
- La censura di nullità formali (es. mancata traduzione) e di vizio di motivazione perde efficacia pratica se la misura viene revocata; tuttavia occorre valutare se sussistano profili che giustifichino comunque la cognizione (es. rilevanza per eventuali responsabilità future o effetti processuali)
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