Cassazione Civile, Ordinanza n. 15580/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da una determinazione dirigenziale con cui l'ente territoriale ingiungeva il pagamento di € 15.493,00 a seguito di un'accertata violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998. L'interessato proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, che veniva rigettata. In appello, il Tribunale dichiarava il gravame tardivo perché l'atto risultava iscritto a ruolo l'8/8/2017, oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado del 25/1/2017, scaduto il 25/7/2017. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Il ricorrente sosteneva che la data dell'8/8/2017 non corrispondeva al deposito dell'appello, ma alla successiva apertura della busta telematica e alla registrazione da parte della cancelleria, mentre il deposito telematico era stato inviato via PEC il 25/7/2017, quindi tempestivamente entro il termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Dalla documentazione prodotta risultava che il deposito dell'appello era stato inviato il 25/7/2017, mentre l'8/8/2017 indicava solo un'attività successiva della cancelleria relativa all'iscrizione a ruolo. Per questo la dichiarazione di tardività dell'appello è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché dia corso al giudizio d'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare va computato sulla base della data di pubblicazione della sentenza, ma la tempestività dell'impugnazione deve essere valutata tenendo conto del momento di effettivo invio del deposito telematico; non può attribuirsi rilievo decisivo alla sola data di iscrizione a ruolo compiuta successivamente dalla cancelleria.
art. 28 d.lgs. n. 114/1998
È la disposizione violata all'origine della sanzione amministrativa oggetto dell'opposizione, ma non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della tempestività di un appello depositato telematicamente, occorre distinguere tra la data di invio del deposito e la successiva data di apertura/iscrizione a ruolo effettuata dalla cancelleria: solo la prima rileva per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta entro il termine.
- Quando il giudice di merito dichiara tardiva un'impugnazione sulla base di una data di iscrizione a ruolo non coincidente con il deposito telematico, la parte può censurare tale errore dimostrando documentalmente l'invio dell'atto entro il termine.
- L'errore nella ricostruzione del momento di proposizione dell'impugnazione integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito esamini l'appello nel merito.
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