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Sentenza

Sentenza n. 14090/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202514366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per non idoneità fisica, fondata sulla ritenuta carenza enzimatica di grado assoluto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, è stato dichiarato non idoneo dalla Commissione medica ed escluso dalla procedura in ragione di un asserito deficit enzimatico di grado assoluto, ricondotto dall’amministrazione ai punti 18 della Tabella A allegata al d.m. 4 novembre 2019, n. 166. Ha impugnato il giudizio medico, il decreto di esclusione, gli atti della procedura concorsuale, il regolamento sui requisiti di idoneità e le disposizioni regolamentari ritenute applicate. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, degli artt. 3 e 97 Cost., della disciplina regolamentare sui requisiti fisici e della lex specialis del concorso, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che la propria condizione costituisse una carenza enzimatica subtotale, stabile e non patologica, non assimilabile a un deficit assoluto né a un’eritropatia, e fosse compatibile con le mansioni di vigile del fuoco. Ha inoltre dedotto che l’amministrazione non avesse esaminato la concreta storia clinica e il quadro ematologico individuale, caratterizzati dall’assenza di crisi emolitiche e di anemia emolitica, e che non fosse dimostrato un rischio specifico connesso all’esposizione ai fumi degli incendi. La verificazione disposta dal TAR ha confermato che la carenza totale dell’enzima sarebbe incompatibile con la vita, che il ricorrente era al più portatore sano di un deficit enzimatico e che non sussistevano ragioni cliniche o scientifiche ostative all’attività di vigile del fuoco.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di esclusione. Ha interpretato l’art. 1, comma 4, del d.m. n. 166/2019 e i punti 18 e 19 della Tabella A nel senso che la mera carenza enzimatica indicata non costituisce automaticamente causa di non idoneità. L’amministrazione deve verificare la concreta situazione clinica del candidato, la sua storia sanitaria e il quadro ematologico, accertando l’eventuale presenza di ulteriori elementi, quali anemia emolitica, idonei a dimostrare un apprezzabile fattore di rischio per il candidato o per lo svolgimento delle mansioni operative. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva erroneamente qualificato la condizione come deficit assoluto e aveva disposto l’esclusione sulla sola base della carenza enzimatica, senza considerare l’assenza di crisi emolitiche, l’assenza di anemia emolitica e le risultanze medico-scientifiche acquisite. Il giudice ha ritenuto violati i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del verificatore, pari a 3.000 euro, è stato posto a carico dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, dopo che le parti sono state sentite sulla possibile decisione immediata.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno costituito la base normativa per disporre una verificazione medico-specialistica finalizzata all’accertamento della natura e della rilevanza clinica della condizione del ricorrente.

  • art. 1, comma 4, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    costituiscono causa di non idoneità per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative “le eritropatie da deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell’emoglobina” nonché “le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto”

    La disposizione deve essere interpretata secondo la sua ratio e alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione; la mera carenza enzimatica non determina automaticamente l’inidoneità se non è assoluta e non è accompagnata da elementi clinici che evidenzino un apprezzabile rischio.

  • punti 18 e 19 della Tabella A allegata al d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    eritropatie da deficit enzimatico di grado assoluto; sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto

    Le cause di esclusione previste dalla Tabella richiedono un accertamento concreto della sussistenza di un deficit assoluto o di una condizione clinica effettivamente incompatibile con le funzioni operative.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di esclusione doveva esporre una motivazione coerente con la concreta situazione sanitaria del candidato; l’amministrazione ha invece omesso di considerare gli elementi clinici individuali rilevanti.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento concorrono a imporre una valutazione concorsuale istruita, trasparente e non automatica.

Massime di principio

  • Le disposizioni regolamentari che prevedono l’inidoneità fisica per deficit enzimatici devono essere interpretate in modo coerente con la loro ratio e con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione; non è sufficiente il mero riscontro astratto di una carenza enzimatica.
  • La carenza enzimatica non costituisce causa automatica di esclusione da un concorso per funzioni operative quando, sulla base della storia clinica e del quadro ematologico individuale, non emergano anemia emolitica, crisi emolitiche o altri elementi idonei a dimostrare un apprezzabile rischio per il candidato o per lo svolgimento delle mansioni.
  • L’amministrazione non può qualificare come deficit assoluto una condizione che, secondo le risultanze medico-scientifiche acquisite, non è assoluta; l’erronea qualificazione del presupposto sanitario vizia il giudizio di non idoneità e il conseguente provvedimento di esclusione.
  • Nel giudizio sulla idoneità fisica a mansioni operative, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata, considerando la compatibilità della specifica condizione clinica con le mansioni e l’effettiva sussistenza di un rischio lavorativo apprezzabile.
  • La valutazione dell’idoneità non può fondarsi su un rischio meramente ipotetico se le evidenze medico-scientifiche acquisite escludono un nesso tra la condizione sanitaria e i rischi tipici dell’attività lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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