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Sentenza

Sentenza n. 957/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di non accoglibilità della domanda di agevolazione nell’ambito della misura "Nuove Imprese a Tasso Zero", preceduta da preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di agevolazione per un progetto relativo a un impianto per la coltivazione controllata della spirulina e alla successiva trasformazione della biomassa, qualificando l’attività mediante codici ATECO del settore manifatturiero. Dopo l’ammissione procedimentale e la convocazione al colloquio tecnico, Invitalia aveva comunicato il preavviso di rigetto, ritenendo l’iniziativa riconducibile alla produzione agricola primaria e quindi non ammissibile alla misura. La ricorrente deduceva l’erronea qualificazione dell’attività, sostenendo che il progetto avesse natura industriale e tecnologica, nonché l’omesso esame delle osservazioni procedimentali, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. Deduceva inoltre la violazione della disciplina della misura, dei doveri di coerenza e buona fede e del legittimo affidamento, assumendo che l’ammissione al colloquio tecnico avesse ingenerato un affidamento sull’esito favorevole della domanda. Chiedeva anche l’accertamento del diritto all’ammissione al beneficio e il risarcimento dei danni, anche per perdita di chance e lesione dell’affidamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla qualificazione dell’attività, ha ritenuto decisivo il rapporto tra il fattore biologico e l’intervento tecnologico. Dalla relazione tecnica emergeva che la tecnologia regolava parametri ambientali quali pH, temperatura, luce e nutrienti, ma non sostituiva il ciclo biologico della spirulina con un autonomo processo chimico-fisico di trasformazione della materia. Il fattore produttivo centrale restava quindi la crescita biologica dell’organismo, con conseguente riconducibilità dell’attività alla produzione agricola primaria. Le caratteristiche di continuità, replicabilità e standardizzazione non sono state ritenute decisive, perché compatibili anche con le moderne tecniche agricole. Le attività successive di separazione, essiccazione, stabilizzazione e confezionamento sono state qualificate come attività connesse all’agricoltura, non risultando una trasformazione chimica idonea a modificare la natura della biomassa, che restava alga essiccata. I codici ATECO indicati dalla ricorrente sono stati considerati un elemento formale non determinante rispetto alla natura sostanziale del processo produttivo. Il TAR ha quindi escluso l’apparenza della motivazione e il travisamento dei fatti. Ha respinto anche la censura relativa all’affidamento: l’ammissione al colloquio tecnico costituiva una fase istruttoria ancora aperta, finalizzata proprio ad acquisire gli elementi necessari alla valutazione, e non assicurava l’esito favorevole della domanda. Il successivo rilievo della causa ostativa, seguito dal preavviso di rigetto e dall’esame delle osservazioni della ricorrente, non violava i doveri di coerenza e buona fede. Le domande di accertamento e risarcimento sono state conseguentemente respinte. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia e il contenuto delle difese.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    La qualificazione agricola dell’attività dipende dalla centralità del ciclo biologico e dall’eventuale riconducibilità delle attività successive alla produzione agricola connessa. La tecnologia non esclude la natura agricola quando si limita a creare e mantenere le condizioni ambientali per la crescita dell’organismo senza sostituirne il ciclo biologico con un processo di trasformazione della materia.

  • art. 2135, comma 3, c.c.

    Le operazioni di separazione, essiccazione, stabilizzazione e confezionamento della biomassa sono attività connesse all’agricoltura quando rendono il prodotto conservabile e commerciabile senza alterarne la natura.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento definitivo; nel caso deciso, la sua comunicazione e l’esame delle osservazioni hanno escluso la violazione delle garanzie partecipative.

  • Decreto interministeriale 4 dicembre 2020

    Disciplina la misura agevolativa "Nuove Imprese a Tasso Zero", nell’ambito della quale la domanda è stata valutata e rigettata per la riconducibilità dell’iniziativa alla produzione agricola primaria.

  • Circolare MISE 8 aprile 2021, n. 117378

    Disciplina le modalità procedimentali della misura agevolativa; l’ammissione al colloquio tecnico è stata ritenuta una fase istruttoria non idonea a determinare un affidamento sull’ammissione definitiva al beneficio.

Massime di principio

  • La qualificazione di un’attività come agricola primaria o industriale deve essere compiuta in concreto, valutando il processo produttivo effettivo e la centralità del ciclo biologico, non sulla base della sola classificazione formale o dei codici ATECO indicati dal richiedente.
  • L’impiego di tecnologie per controllare e standardizzare parametri ambientali quali temperatura, luce, pH e nutrienti non esclude di per sé la natura agricola dell’attività, quando tali tecnologie si limitano a creare o mantenere le condizioni necessarie allo svolgimento del ciclo biologico.
  • Le operazioni successive alla raccolta costituiscono attività agricole connesse quando si limitano a separare, essiccare, stabilizzare o confezionare il prodotto per renderlo conservabile e commerciabile senza alterarne la natura; la natura industriale può invece emergere da processi di trasformazione idonei a modificarne la composizione.
  • L’ammissione a una fase intermedia di approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento per l’erogazione di agevolazioni non determina un affidamento qualificato sull’esito favorevole della domanda, quando la fase istruttoria resta aperta e l’amministrazione deve ancora verificare i presupposti sostanziali del beneficio.
  • Il rilievo di una causa ostativa dopo un colloquio tecnico non viola di per sé i doveri di coerenza e buona fede, se l’amministrazione formalizza il rilievo mediante preavviso di rigetto e consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’atto definitivo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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