Sentenza n. 957/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di non accoglibilità della domanda di agevolazione nell’ambito della misura "Nuove Imprese a Tasso Zero", preceduta da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di agevolazione per un progetto relativo a un impianto per la coltivazione controllata della spirulina e alla successiva trasformazione della biomassa, qualificando l’attività mediante codici ATECO del settore manifatturiero. Dopo l’ammissione procedimentale e la convocazione al colloquio tecnico, Invitalia aveva comunicato il preavviso di rigetto, ritenendo l’iniziativa riconducibile alla produzione agricola primaria e quindi non ammissibile alla misura. La ricorrente deduceva l’erronea qualificazione dell’attività, sostenendo che il progetto avesse natura industriale e tecnologica, nonché l’omesso esame delle osservazioni procedimentali, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. Deduceva inoltre la violazione della disciplina della misura, dei doveri di coerenza e buona fede e del legittimo affidamento, assumendo che l’ammissione al colloquio tecnico avesse ingenerato un affidamento sull’esito favorevole della domanda. Chiedeva anche l’accertamento del diritto all’ammissione al beneficio e il risarcimento dei danni, anche per perdita di chance e lesione dell’affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla qualificazione dell’attività, ha ritenuto decisivo il rapporto tra il fattore biologico e l’intervento tecnologico. Dalla relazione tecnica emergeva che la tecnologia regolava parametri ambientali quali pH, temperatura, luce e nutrienti, ma non sostituiva il ciclo biologico della spirulina con un autonomo processo chimico-fisico di trasformazione della materia. Il fattore produttivo centrale restava quindi la crescita biologica dell’organismo, con conseguente riconducibilità dell’attività alla produzione agricola primaria. Le caratteristiche di continuità, replicabilità e standardizzazione non sono state ritenute decisive, perché compatibili anche con le moderne tecniche agricole. Le attività successive di separazione, essiccazione, stabilizzazione e confezionamento sono state qualificate come attività connesse all’agricoltura, non risultando una trasformazione chimica idonea a modificare la natura della biomassa, che restava alga essiccata. I codici ATECO indicati dalla ricorrente sono stati considerati un elemento formale non determinante rispetto alla natura sostanziale del processo produttivo. Il TAR ha quindi escluso l’apparenza della motivazione e il travisamento dei fatti. Ha respinto anche la censura relativa all’affidamento: l’ammissione al colloquio tecnico costituiva una fase istruttoria ancora aperta, finalizzata proprio ad acquisire gli elementi necessari alla valutazione, e non assicurava l’esito favorevole della domanda. Il successivo rilievo della causa ostativa, seguito dal preavviso di rigetto e dall’esame delle osservazioni della ricorrente, non violava i doveri di coerenza e buona fede. Le domande di accertamento e risarcimento sono state conseguentemente respinte. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia e il contenuto delle difese.
Norme richiamate
art. 2135 c.c.
La qualificazione agricola dell’attività dipende dalla centralità del ciclo biologico e dall’eventuale riconducibilità delle attività successive alla produzione agricola connessa. La tecnologia non esclude la natura agricola quando si limita a creare e mantenere le condizioni ambientali per la crescita dell’organismo senza sostituirne il ciclo biologico con un processo di trasformazione della materia.
art. 2135, comma 3, c.c.
Le operazioni di separazione, essiccazione, stabilizzazione e confezionamento della biomassa sono attività connesse all’agricoltura quando rendono il prodotto conservabile e commerciabile senza alterarne la natura.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento definitivo; nel caso deciso, la sua comunicazione e l’esame delle osservazioni hanno escluso la violazione delle garanzie partecipative.
Decreto interministeriale 4 dicembre 2020
Disciplina la misura agevolativa "Nuove Imprese a Tasso Zero", nell’ambito della quale la domanda è stata valutata e rigettata per la riconducibilità dell’iniziativa alla produzione agricola primaria.
Circolare MISE 8 aprile 2021, n. 117378
Disciplina le modalità procedimentali della misura agevolativa; l’ammissione al colloquio tecnico è stata ritenuta una fase istruttoria non idonea a determinare un affidamento sull’ammissione definitiva al beneficio.
Massime di principio
- La qualificazione di un’attività come agricola primaria o industriale deve essere compiuta in concreto, valutando il processo produttivo effettivo e la centralità del ciclo biologico, non sulla base della sola classificazione formale o dei codici ATECO indicati dal richiedente.
- L’impiego di tecnologie per controllare e standardizzare parametri ambientali quali temperatura, luce, pH e nutrienti non esclude di per sé la natura agricola dell’attività, quando tali tecnologie si limitano a creare o mantenere le condizioni necessarie allo svolgimento del ciclo biologico.
- Le operazioni successive alla raccolta costituiscono attività agricole connesse quando si limitano a separare, essiccare, stabilizzare o confezionare il prodotto per renderlo conservabile e commerciabile senza alterarne la natura; la natura industriale può invece emergere da processi di trasformazione idonei a modificarne la composizione.
- L’ammissione a una fase intermedia di approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento per l’erogazione di agevolazioni non determina un affidamento qualificato sull’esito favorevole della domanda, quando la fase istruttoria resta aperta e l’amministrazione deve ancora verificare i presupposti sostanziali del beneficio.
- Il rilievo di una causa ostativa dopo un colloquio tecnico non viola di per sé i doveri di coerenza e buona fede, se l’amministrazione formalizza il rilievo mediante preavviso di rigetto e consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’atto definitivo.
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