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Ordinanza

Ordinanza n. 263/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva del TAR per l’Umbria n. 114 del 6 marzo 2023.

Giustizia amministrativa202500112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato relativo all’esecuzione dei lavori di riduzione in pristino e stabilizzazione dell’area interessata da uno sbancamento abusivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il proprietario del fondo confinante aveva ottenuto, con sentenza non definitiva del TAR Umbria n. 114 del 2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato, l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio del Comune sulle istanze dirette a ottenere l’esecuzione di una risalente ordinanza comunale di ripristino dello sbancamento abusivo. Nel giudizio di ottemperanza ha lamentato la mancata esecuzione delle opere di stabilizzazione della scarpata e ha successivamente chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva ottemperanza, nonché l’applicazione di una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo. Il Comune aveva già concluso e trascritto il procedimento di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, ma risultava ancora inadempiente quanto alla realizzazione dei lavori. L’Amministrazione ha depositato gli atti relativi all’affidamento dell’incarico tecnico per la progettazione e la direzione dei lavori, oltre a un cronoprogramma che prevedeva la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo e le successive fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, senza tuttavia indicare ancora un termine finale per la conclusione dei lavori.

La decisione

Il TAR ha rilevato una parziale esecuzione del giudicato, limitatamente alla conclusione e trascrizione dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, mentre ha accertato la perdurante inottemperanza riguardo ai lavori di riduzione in pristino. Tuttavia, considerato che il Comune aveva concretamente avviato l’iter tecnico-amministrativo mediante l’affidamento dell’incarico di progettazione, il Collegio ha ritenuto non opportuno nominare nell’immediato un commissario ad acta, poiché il suo insediamento e l’esame della complessa vicenda avrebbero potuto richiedere tempi superiori a quelli necessari per completare il procedimento già avviato. Il TAR ha quindi imposto al Comune di rispettare rigorosamente il cronoprogramma e ha disposto il deposito del progetto di fattibilità tecnico-economica entro il 10 giugno 2026, del progetto esecutivo entro il 30 luglio 2026 e di una dettagliata relazione di aggiornamento, comprensiva della stima dei tempi necessari alla conclusione dei lavori, entro il 30 settembre 2026. Il Collegio ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026 e ha soprasseduto, per il momento, all’irrogazione della penalità di mora, riservandosi di rivalutarla in caso di ulteriore inottemperanza. L’ordinanza non definisce le domande risarcitorie.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è riferito all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 114 del 2023.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza ha disposto specifici incombenti e termini a carico dell’amministrazione, riservando la valutazione di ulteriori misure, inclusa la penalità di mora e la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al giudicato ma abbia concretamente avviato l’iter necessario per completare l’attività dovuta, il giudice può preferire l’imposizione di puntuali adempimenti e scadenze al commissariamento immediato, se quest’ultimo rischia di risultare più lento dell’azione amministrativa già intrapresa.
  • La nomina del commissario ad acta non è automatica in presenza di un’inottemperanza parziale: deve essere valutata in concreto alla luce dello stato dell’esecuzione, della complessità della vicenda e dei tempi prevedibilmente necessari per l’insediamento e l’operatività del commissario.
  • La penalità di mora può essere temporaneamente non applicata quando l’amministrazione abbia avviato attività esecutive verificabili; il giudice può riservarsi di irrogarla successivamente qualora persista l’inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può scandire l’esecuzione del giudicato mediante la prescrizione di termini per il deposito di progetti e relazioni di aggiornamento, anche al fine di verificare progressivamente l’effettivo adempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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