Cassazione Civile, Ordinanza n. 31817/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui era stata contestata a un'impresa di autotrasporti per conto terzi l'esistenza di obbligazioni contributive relative a talune giornate o periodi in cui non era stata svolta prestazione lavorativa. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva escluso la debenza dei contributi ritenendo che, in assenza di prestazione e di retribuzione, non fosse dovuta contribuzione neppure per ipotesi di mancato lavoro dovute a accordo di sospensione della prestazione, assenze ingiustificate sfociate in procedimenti disciplinari e impossibilità della prestazione per ritiro della patente a un autista. L'INAIL ha proposto ricorso per violazione di legge; l'INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso successivo per violazione di legge, sostenendo anch'esso che la decisione di merito si poneva in contrasto con il principio del minimale contributivo e dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta non conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di minimale contributivo e autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva.
Norme richiamate
La regola del minimale contributivo opera come espressione dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo e impone di assumere, quale base di calcolo della contribuzione, la retribuzione virtuale rapportata all'orario previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale.
Massime di principio
- Il minimale contributivo si applica anche al parametro orario di riferimento per il calcolo della contribuzione, che va individuato in base all'orario previsto dal contratto collettivo o, se più favorevole al lavoratore, dal contratto individuale.
- L'obbligazione contributiva resta dovuta anche quando la prestazione lavorativa non sia stata eseguita per assenze o sospensioni concordate che non trovino fondamento nella legge o nel contratto collettivo, ma solo in un accordo tra le parti.
- La mancata corresponsione della retribuzione per assenza di prestazione non esclude di per sé l'obbligo contributivo, quando operi il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende del rapporto di lavoro e della retribuzione.
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