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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29373/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di cassazione del 12/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017. L'inammissibilità era stata motivata dalla Corte di legittimità con il fatto che il ricorso sarebbe stato presentato personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (3/08/2017) che ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale. Ferraro sostiene invece di aver depositato il ricorso il 19/05/2017, ossia prima della modifica normativa, e che la Corte di cassazione ha compiuto un errore percettivo nella lettura degli atti. Ha richiesto la restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) e il riesame del ricorso ex art. 625-bis c.p.p.; nel merito il ricorso originario deduceva: 1) violazione degli artt. 516 ss. c.p.p. per omessa contestazione del fatto nuovo (modifica del capo di imputazione in udienza dell'08/04/2014 non notificata correttamente); 2) violazione della legge n. 394/1991 (artt. 19, comma 3, lett. e) e 30) e art. 2, comma 9-bis L. n.172/2003 per motivazione carente e insufficiente prova sulla presenza del natante nell'area marina protetta. Chiede l'annullamento della sentenza di condanna e la rimozione della somma richiesta a titolo di ammenda/ruolo esattoriale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso straordinario con istanza di restituzione nel termine. Ha rilevato un "errore percettivo" nella precedente ordinanza della Settima Sezione che aveva ritenuto il ricorso presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017; in realtà il deposito era del 19/05/2017, quindi anteriore alla modifica normativa, per cui il ricorso originario era ammissibile sotto il profilo della legittimazione. Revocata l'ordinanza n. 29719/2023, la Corte ha ritenuto possibile esaminare immediatamente il merito del ricorso originario senza fissare nuova udienza (applicando la procedura di cui all'art. 611 c.p.p.). Sul merito non essendo i motivi manifestamente infondati e non risultando provata la regolare notifica della modifica del capo di imputazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017 perché il reato risultava estinto per intervenuta prescrizione (decorso del quinquennio prescrizionale maturato il 22/07/2017). Di conseguenza la condanna pecuniaria/ammenda è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la restituzione nel termine; la Corte ha ritenuto fondata l'istanza e ha ammesso il riesame dell'atto originario.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso straordinario che consente l'impugnazione straordinaria alla Corte di cassazione; il ricorrente ha proposto il rimedio ex art. 625-bis e la Corte lo ha ritenuto ricevibile una volta corretta l'errore di fatto.

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla L. n. 103/2017)

    La modifica introdotta dalla L. n. 103/2017 ha imposto la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale; la Corte ha chiarito che tale requisito non si applica ai ricorsi personalmente presentati anteriormente all'entrata in vigore della legge (3/08/2017).

  • Legge n. 103/2017

    Riferimento temporale fondamentale: la modifica normativa è operativa dal 3/08/2017 e non può essere retroattivamente applicata a ricorsi depositati prima di tale data; errore nella valutazione della data ha determinato l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso de plano (senza formalità) nei casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione. La Corte ha ritenuto però che tale procedura non fosse applicabile perché il ricorso era stato depositato anteriormente alla modifica normativa.

  • art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Individua i casi di inammissibilità, tra cui il difetto di legittimazione; la norma è stata interpretata insieme all'art. 610 comma 5-bis per valutare la possibilità di pronunce de plano.

  • art. 611 c.p.p.

    Procedura di decisione sul merito del ricorso di legittimità; la Corte, revocata l'ordinanza di inammissibilità, ha ritenuto possibile procedere immediatamente con l'esame del merito ai sensi di questa disposizione.

  • artt. 516 ss. c.p.p.

    Richiamati nei motivi di ricorso per la violazione delle regole sull'imputazione e sulla contestazione del fatto nuovo; la Corte ha ritenuto non dimostrata la regolare notifica della modifica del capo di imputazione e ha valutato il motivo non manifestamente infondato.

  • Legge n. 394/1991, artt. 19, comma 3, lett. e) e 30, comma 1

    Norme sostanziali violate secondo il ricorrente (materia relativa alle aree marine protette); la Corte ha esaminato i rilievi e, trovando profili procedurali e probatori non risolti, ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi quanto al punto della prova.

  • art. 2, comma 9-bis, L. n. 172/2003

    Richiamato rispetto alla disciplina applicabile; utilizzato nei motivi di merito relativi alla qualificazione del fatto e alla valutazione probatoria.

  • Principio giurisprudenziale sull'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'obbligo di dichiarare immediatamente una causa di non punibilità comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna quando, nel frattempo, è maturata la prescrizione.

Massime di principio

  • Se una pronuncia di inammissibilità è fondata su un fatto (es. data di deposito) e tale fatto è erroneamente rilevato nei fascicoli, è ammissibile il ricorso straordinario con istanza di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) per far correggere l'errore di fatto.
  • La modifica normativa che impone specifiche formalità (es. sottoscrizione da parte di avvocato iscritto all'albo speciale) va applicata solo ai ricorsi presentati dopo l'entrata in vigore della norma; i ricorsi depositati prima mantengono la precedente legittimazione.
  • Quando la Corte di cassazione riconosce un errore di fatto nella sua precedente decisione, può revocare quella decisione e decidere immediatamente sul merito del ricorso originario senza fissare nuova udienza, ove ricorrano i presupposti procedurali.
  • La mancata o non chiara notifica della modifica del capo di imputazione può vanificare la regolarità del processo e costituire motivo non manifestamente infondato di ricorso per vizi di contestazione e diritto di difesa.
  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione, emerge che il reato è ormai estinto per prescrizione o altra causa di non punibilità sopravvenuta, il giudice deve dichiararlo e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio.

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