Sentenza n. 2637/2025 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Como n. 344 del 14 ottobre 2024, avente ad oggetto «dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche anno scolastico 2025/2026. razionalizzazione nell''uso degli edifici scolastici nell''ambito degli istituti comprensivi: Como Prestino-Breccia, Como borgo vico, Como Rebbio. determinazioni», pubblicata all’Albo Pretorio dal 15 ottobre 2024 al 29 ottobre 2024, con la quale la Giunta comunale di Como ha deliberato «di proporre, per i motivi in premessa richiamati, la modifica della Rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026»; della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Como n. 353 del 23 ottobre 2024, avente ad oggetto «modifica deliberazione di giunta comunale n. 344 del 14/10/2024», pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 ottobre 2024 al 6 novembre 2024, con la quale la Giunta comunale di Como ha deliberato: «di modificare, per i motivi in premessa richiamati, la deliberazione di Giunta Comunale n. 344/2024 limitatamente al punto 2) del dispositivo, che viene sostituito con il seguente testo: di procedere, per i motivi in premessa richiamati, a modificare la Rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026»; della deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 127 del 12 novembre 2024, avente ad oggetto «piano provinciale dei servizi del sistema educativo: organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2025/2026», pubblicata all’Albo Pretorio dal 13 novembre 2024 al 28 novembre 2024, con la quale il Presidente della Provincia di Como ha approvato il piano provinciale di organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2025-2026 della Provincia di Como; della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XII/3492 del 25 novembre 2024, pubblicata sul B.U.R.L., S.O., n. 49 del 3 dicembre 2024, avente ad oggetto «approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026», con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025-2026; di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di Como nn. 344 del 14 ottobre 2024 e 353 del 23 ottobre 2024, nonché deliberazioni della Provincia di Como e della Regione Lombardia di approvazione dei piani di organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui dispongono o recepiscono la chiusura della scuola dell’infanzia frequentata dai figli dei ricorrenti.
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori utenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, genitori di bambini che nell’anno formativo 2024/2025 frequentavano una scuola dell’infanzia appartenente all’Istituto comprensivo Como Borgovico, hanno impugnato le deliberazioni comunali che ne disponevano la chiusura dall’anno scolastico 2025/2026 e gli atti provinciali e regionali che recepivano tale scelta. Nei primi tre motivi hanno dedotto difetto di istruttoria e manifesta illogicità, nonché contrasto con i principi costituzionali in materia di istruzione e uguaglianza: il servizio per l’infanzia dovrebbe essere garantito in modo effettivamente accessibile e vicino all’utenza. In via subordinata hanno denunciato la violazione dell’art. 42 d.lgs. 267/2000 per incompetenza della Giunta, sostenendo che la riorganizzazione programmatoria dei servizi scolastici spettasse al Consiglio comunale. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione del Ministero, ritenendo che esso svolga un ruolo di interlocutore nell’organizzazione del sistema scolastico, come confermato dagli atti statali presupposti richiamati nelle deliberazioni impugnate. Ha esaminato prioritariamente la censura di incompetenza, considerandola assorbente rispetto alle altre doglianze: la chiusura discendeva da atti di programmazione e pianificazione della rete scolastica, fondati su analisi della domanda, degli immobili e del rapporto utenti/classi, e rientrava quindi nell’organizzazione dei servizi attribuita dall’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000 al Consiglio comunale. L’art. 139, comma 1, d.lgs. 112/1998 ripartisce le funzioni in materia scolastica tra livelli territoriali, ma non determina la competenza interna agli organi comunali, regolata dal TUEL. Ha pertanto accolto il ricorso e annullato le deliberazioni comunali nella parte relativa alla chiusura della scuola, nonché, per invalidità derivata, gli atti provinciali e regionali nella corrispondente parte di recepimento. Le ulteriori censure non sono state esaminate; restano salve le ulteriori determinazioni amministrative. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000
Nel riparto di competenze tra gli organi comunali nella materia dei servizi pubblici, al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, è demandata ogni decisione in ordine all’ “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione", ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e) del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Le decisioni programmatorie che organizzano i servizi pubblici comunali, inclusa la riorganizzazione della rete scolastica con chiusura e nuova localizzazione di una scuola, appartengono alla competenza del Consiglio comunale e non della Giunta.
art. 139, comma 1, d.lgs. 112/1998
La tesi difensiva del Comune non è condivisibile, in quanto l’art. 139 sopra citato si limita a ripartire la competenza tra Stato-Regione e Comune nell’ambito della materia di organizzazione scolastica, ma non disciplina la competenza organica dell’ente locale, la quale viene invece ripartita in base al T.U.E.L.
La disposizione attribuisce funzioni in materia di organizzazione scolastica ai diversi livelli territoriali, ma non stabilisce quale organo comunale debba esercitarle; tale riparto interno è regolato dal TUEL.
art. 34, comma 2, c.p.a.
secondo cui nel giudizio amministrativo, il vizio di incompetenza del provvedimento ha carattere assorbente rispetto alle residue censure, in quanto in tutte le situazioni di incompetenza si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio
Accertata l’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto, il giudice rileva il vizio senza pronunciarsi sulle ulteriori censure, poiché il potere amministrativo non è stato ancora validamente esercitato.
Massime di principio
- Quando la decisione comunale in materia scolastica ha contenuto programmatorio e pianificatorio e riorganizza i servizi, anche disponendo la chiusura o la nuova localizzazione di una scuola, la competenza organica spetta al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000.
- La ripartizione delle funzioni in materia di organizzazione scolastica tra Stato, Regioni e Comuni non determina quale organo interno al Comune debba esercitare la funzione: la competenza tra Giunta e Consiglio è regolata dal TUEL.
- Il vizio di incompetenza è assorbente rispetto alle ulteriori censure, perché l’accertamento che il potere non è stato ancora validamente esercitato impedisce al giudice di sostituirsi all’amministrazione nella decisione sul merito.
- Gli atti di pianificazione adottati da enti sovraordinati sono annullabili per invalidità derivata nella parte in cui recepiscono la determinazione comunale illegittima.
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