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Sentenza

Sentenza n. 6121/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1644/2022

Giustizia amministrativa202205952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di definizione della domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un’unità immobiliare abusiva realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego di condono del 23 giugno 2015, deducendo in appello: l’illegittima valorizzazione di documentazione depositata tardivamente dal Comune nel giudizio di primo grado; l’incompetenza del funzionario comunale in posizione organizzativa che aveva sottoscritto il diniego, assumendo che il potere spettasse esclusivamente al dirigente e che l’eventuale delega non fosse adeguatamente formalizzata; la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per mancata specifica confutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; l’inapplicabilità o comunque la portata non preclusiva del vincolo paesaggistico, con conseguente necessità del parere della Soprintendenza; l’incertezza derivante dalla mancata mappatura dei vincoli nella nuova strumentazione urbanistica comunale; il difetto di istruttoria e motivazione circa la data di realizzazione dell’abuso e la sua eventuale anteriorità rispetto all’imposizione del vincolo; l’esclusione dell’area dal vincolo paesaggistico imposto con il decreto ministeriale del 12 giugno 1967.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1644/2022. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il TAR aveva dichiarato di poter decidere anche prescindendo dalla documentazione tardivamente prodotta dal Comune, avendo ritenuto comunque provati i fatti rilevanti. Il motivo sull’incompetenza è stato respinto perché il funzionario responsabile del settore urbanistico era titolare di una posizione organizzativa e risultava munito di regolare delega dirigenziale, conferita con decreto del dirigente e successivamente prorogata; l’atto era quindi correttamente imputabile al Comune. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990: la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che risulti che le osservazioni siano state considerate nel loro complesso; nel caso concreto l’Amministrazione aveva anche superato il rilievo inizialmente ostativo relativo alla tardiva ultimazione dei lavori. La censura relativa alla legge n. 1497/1939 è stata dichiarata generica e quindi inammissibile. Quanto al vincolo paesaggistico, il Collegio ha ritenuto sufficiente, per giustificare il diniego, la riconducibilità dell’intervento alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e la sua ubicazione in area vincolata: per un intervento ampliativo di tale consistenza, il richiamo all’art. 32, comma 26, lett. a), del d.l. n. 269/2003 rendeva superflua l’acquisizione del parere della Soprintendenza, in assenza dei presupposti specifici per la condonabilità. La mancata mappatura del vincolo nella nuova pianificazione comunale non ne incideva sull’efficacia né sulla cogenza. È stata inoltre esclusa la violazione dell’onere istruttorio sulla data di realizzazione dell’abuso, poiché spettava all’interessata, in ragione della maggiore prossimità alla prova, dimostrare l’anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo; tale prova non era stata fornita né in sede amministrativa né in giudizio. Infine, la contestazione dell’estensione territoriale del vincolo imposto nel 1967 è stata ritenuta generica, apodittica e contraddittoria rispetto alle ammissioni contenute nella domanda di condono e nelle precedenti doglianze. L’appellante è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà.

    Il provvedimento conclusivo non deve rispondere puntualmente a ogni singola osservazione partecipativa, purché dimostri una considerazione complessiva delle deduzioni dell’interessato.

  • art. 32, commi 25-27, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    Il terzo condono edilizio non è concedibile, per gli interventi di maggiore consistenza riconducibili alla tipologia n. 1, realizzati in area sottoposta a vincolo statale di inedificabilità, se non ricorrono le specifiche condizioni previste dalla disciplina; in mancanza di tali condizioni il diniego può essere adottato senza acquisire il parere della Soprintendenza.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000

    La competenza dirigenziale in materia edilizia può essere esercitata, nell’organizzazione comunale, da un funzionario titolare di posizione organizzativa munito di regolare delega dirigenziale.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    La delega di funzioni dirigenziali deve rispettare i presupposti e i limiti previsti dalla disciplina del pubblico impiego; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto esistente e valida la delega conferita al funzionario.

  • art. 4 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione all’individuazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale, ma la relativa censura è stata respinta alla luce della delega e del riparto interno delle funzioni.

  • art. 32 e art. 33 l. 47/1985

    Le disposizioni concorrono a definire i limiti della condonabilità degli interventi abusivi realizzati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta o relativa.

  • l. 1497/1939

    La legge costituisce la base normativa del vincolo paesaggistico richiamato nel decreto ministeriale del 12 giugno 1967; la contestazione della sua applicabilità all’area è stata ritenuta generica.

  • l.r. Campania 35/1987

    La legge approva il Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, la cui disciplina di zonizzazione è stata utilizzata per qualificare l’area sottoposta a tutela.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 33/2013

    È richiamato con riguardo alla pubblicazione degli atti a contenuto generale relativi al riparto delle funzioni all’interno dell’ufficio comunale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, un intervento ampliativo o comunque riconducibile alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico statale, non è condonabile in assenza delle specifiche condizioni richieste dalla disciplina del terzo condono; in tale situazione il richiamo all’art. 32, comma 26, lett. a), del d.l. n. 269/2003 può essere sufficiente a motivare il diniego, senza necessità di acquisire il parere della Soprintendenza.
  • La mancata o incompleta mappatura di un vincolo paesaggistico negli elaborati della pianificazione urbanistica comunale non ne determina l’inefficacia né elimina la sua cogenza, quando il vincolo derivi direttamente da una legge o da un provvedimento amministrativo efficace.
  • Nel procedimento amministrativo, l’obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni singola deduzione: è sufficiente che la motivazione finale dimostri che le osservazioni siano state considerate nel loro complesso e abbiano concorso alla formazione della decisione.
  • Il privato che invoca la condonabilità di un abuso in ragione della sua anteriorità all’imposizione del vincolo deve fornire la prova della data di realizzazione dell’opera, poiché si trova in posizione di maggiore prossimità alla relativa documentazione; l’amministrazione non è tenuta a svolgere d’ufficio un’attività istruttoria sostitutiva in assenza di elementi probatori offerti dall’interessato.
  • Un funzionario comunale titolare di posizione organizzativa può adottare un provvedimento edilizio finale quando risulti investito di una regolare delega dirigenziale e l’atto sia riconducibile all’ufficio comunale competente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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