Sentenza n. 2608/2025 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta comunale di Como n. 344, del 14 ottobre 2024, avente ad oggetto «DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. RAZIONALIZZAZIONE NELL’USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL’AMBITO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI: COMO PRESTINO-BRECCIA, COMO BORGO VICO, COMO REBBIO. DETERMINAZIONI», pubblicata all’Albo Pretorio dal 15 ottobre 2024 al 29 ottobre 2024, con la quale la Giunta comunale di Como ha deliberato «di proporre, per i motivi in premessa richiamati, la modifica della Rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026»; - della deliberazione della Giunta comunale di Como n. 353, del 23 ottobre 2024, avente ad oggetto «MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 344 DEL 14/10/2024», pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 ottobre 2024 al 6 novembre 2024, con la quale la Giunta comunale di Como ha deliberato: «di modificare, per i motivi in premessa richiamati, la deliberazione di Giunta Comunale n. 344/2024 limitatamente al punto 2) del dispositivo, che viene sostituito con il seguente testo: di procedere, per i motivi in premessa richiamati, a modificare la Rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026»; - della deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 127, del 12 novembre 2024, avente ad oggetto «PIANO PROVINCIALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO: ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’A.S. 2025/2026», pubblicata all’Albo Pretorio dal 13 novembre 2024 al 28 novembre 2024, con la quale il Presidente della Provincia di Como ha approvato il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2025-2026 della Provincia di Como; - della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/3492, del 25 novembre 2024, pubblicata sul B.U.R.L., S.O., n. 49 del 3 dicembre 2024, avente ad oggetto «APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026», con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025-2026; -di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di Como n. 344 del 14 ottobre 2024 e n. 353 del 23 ottobre 2024, della Provincia di Como n. 127 del 12 novembre 2024 e della Giunta regionale della Lombardia n. XII/3492 del 25 novembre 2024, relative al dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 e, in particolare, alla soppressione della scuola primaria frequentata dai figli dei ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di alunni)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, genitori di minori frequentanti una scuola primaria di Como, hanno impugnato gli atti di riorganizzazione della rete scolastica che ne disponevano la chiusura dal 2025/2026. Con il primo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 2, 3, 4, 34, 35 e 37 Cost., travisamento, difetto dei presupposti, di motivazione e d’istruttoria, illogicità manifesta, sviamento e violazione della deliberazione regionale n. XII/2784 del 15 luglio 2024, del d.m. 18 dicembre 1975 e del d.P.R. 81/2009. Con il secondo hanno lamentato violazione della medesima deliberazione regionale, dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché del giusto procedimento e del contraddittorio, per difetto di motivazione e d’istruttoria. Con il terzo hanno dedotto violazione dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità e ulteriori profili di illogicità, travisamento, difetto dei presupposti, di motivazione e d’istruttoria. Con il quarto motivo hanno contestato l’incompetenza della Giunta comunale, sostenendo che le decisioni di riorganizzazione e pianificazione della rete scolastica spettassero al Consiglio comunale. In via preliminare, il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse, per l’avvenuta formazione delle classi; il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione comunale di sopravvenuta carenza d’interesse: la formazione delle classi era stata genericamente allegata, non documentata e contestata dai ricorrenti, e non dimostrava un radicale mutamento della situazione tale da eliminare l’utilità concreta dell’annullamento. Ha respinto anche l’eccezione ministeriale di difetto di legittimazione passiva, riconoscendo al Ministero un ruolo d’interlocuzione nell’organizzazione del sistema scolastico, attestato dagli atti statali presupposti richiamati nelle deliberazioni. Nel merito ha accolto il quarto motivo, ritenuto assorbente, e ha assorbito le altre censure. Le deliberazioni comunali non erano meri atti attuativi di una pianificazione preesistente, ma esprimevano scelte pianificatorie e programmatorie di riorganizzazione della rete e delle sedi scolastiche; la disciplina regionale richiamata riguardava principalmente i criteri per l’organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, mentre l’istituto interessato superava la soglia dei 600 alunni e manteneva invariata la propria dotazione organica. Trattandosi di pianificazione territoriale e organizzazione di pubblici servizi, la competenza spettava al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere b) ed e), d.lgs. 267/2000, e non alla Giunta. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti dell’interesse azionato, con annullamento delle deliberazioni di Giunta impugnate; le spese sono state integralmente compensate. L’eccezione relativa alle deliberazioni provinciali e regionali non è stata specificamente decisa nel dispositivo, che annulla le deliberazioni di Giunta impugnate.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, lettere b) ed e), d.lgs. 267/2000
Si tratta, allora, di previsioni riconducibili al potere che l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio comunale, sub specie di potere di pianificazione territoriale (al comma 2 lettera b) nonché di «organizzazione dei pubblici servizi» (al comma 2, lettera e), senza alcuna limitazione e, anzi, con la precisazione, contenuta nella parte finale della norma, che le deliberazioni in ordine agli argomenti enumerati nella disposizione non possono essere adottate nemmeno in via d’urgenza da altri organi del comune.
Le scelte che costituiscono pianificazione territoriale o organizzazione dei pubblici servizi rientrano nella competenza consiliare; non possono essere adottate dalla Giunta neppure in via d’urgenza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Con ordinanza del 14/01/2025, n. 49, la V Sezione ha fissato l’udienza di trattazione della causa nel merito, ex art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per fissare la trattazione di merito; il provvedimento non ne ricava un’ulteriore regola interpretativa.
artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa nella peculiarità delle questioni implicate nella controversia ragioni idonee per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi degli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
La peculiarità delle questioni controverse è ritenuta ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Le deliberazioni che determinano direttamente l’apertura, la chiusura, la localizzazione o la riorganizzazione di sedi scolastiche costituiscono esercizio di pianificazione della rete scolastica e non meri atti attuativi quando non si limitano a dare esecuzione a scelte pianificatorie già compiute.
- Le scelte comunali di pianificazione territoriale e di organizzazione dei pubblici servizi spettano al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere b) ed e), d.lgs. 267/2000 e non possono essere adottate dalla Giunta neppure in via d’urgenza.
- Il vizio di incompetenza, ove accertato, è assorbente rispetto agli altri vizi di legittimità: il giudice annulla l’atto senza esaminare le ulteriori censure, poiché il potere deve essere esercitato dall’organo competente.
- La sopravvenuta carenza d’interesse richiede un accertamento rigoroso e, salvo dichiarazione del ricorrente, sussiste solo quando un radicale mutamento della situazione di fatto o di diritto renda concretamente inutile la decisione; allegazioni non documentate e contestate non bastano a dimostrarla.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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