Cassazione Civile, Ordinanza n. 17477/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica della rendita catastale, emesso a seguito di DOCFA, relativo a una centrale geotermica censita in categoria speciale. L'amministrazione finanziaria sosteneva che nella rendita dovessero essere inclusi anche i valori dei pozzi di produzione ed estrazione/reiniezione, assumendo che si trattasse di elementi non sottratti alla stima catastale perché parte costitutiva dell'impianto/miniera e non semplici pertinenze estranee. La società contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando a sua volta l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello relativi, subordinatamente, all'erronea sovrastima dei costi, alla determinazione del deprezzamento per vetustà e alla complessiva infondatezza della rendita rettificata. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale dell'Agenzia, osservando che, per gli avvisi adottati nel 2016, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, secondo cui nella stima diretta degli immobili speciali e particolari vanno considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo. I pozzi geotermici, inseriti nella centrale, sono stati qualificati come componenti impiantistiche funzionali al ciclo produttivo di energia e non come parti di una miniera rilevanti ai fini della rendita. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché i motivi ulteriori erano stati proposti solo in via subordinata e risultavano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di appello sulla esclusione dei pozzi dalla stima.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società. Ha confermato, nel risultato, la decisione della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente limitatamente all'esclusione dei pozzi geotermici dalla rendita catastale, pur correggendo la motivazione: la CTR aveva richiamato erroneamente la disciplina delle miniere, ma il dispositivo è stato ritenuto comunque corretto perché i pozzi sono impianti del processo produttivo e, per la disciplina catastale vigente dal 1° gennaio 2016, non concorrono alla rendita. Le ulteriori censure della società sono state ritenute infondate poiché subordinate e quindi assorbite. Le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso principale in tema di rendita catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata nei motivi del ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 18, comma 1, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572
Richiamato dall'Agenzia, ma ritenuto norma non pertinente al caso concreto, poiché i pozzi della centrale non sono pertinenze di una miniera.
artt. 1 e 2 R.D. 29 luglio 1927, n. 1443
Richiamati dall'Agenzia nel quadro della tesi sulla natura dei pozzi come parte di miniera.
artt. 4 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamati dall'Agenzia a sostegno dei criteri di stima catastale.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
Richiamato dall'Agenzia tra le norme rilevanti per la determinazione della rendita.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato dall'Agenzia nel medesimo quadro normativo, ma superato dalla disciplina sopravvenuta.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
È la disciplina applicabile ratione temporis agli avvisi adottati nel 2016: per gli immobili a destinazione speciale e particolare la rendita si determina con stima diretta considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Non citato; assente dal testo.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Non citato; assente dal testo.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Per gli immobili censibili in categorie speciali o particolari, la rendita catastale va determinata secondo la disciplina vigente al momento dell'atto impugnato; la normativa sopravvenuta può incidere in modo decisivo sulla qualificazione dei componenti rilevanti ai fini della stima.
- Nella stima catastale degli immobili speciali, sono includibili il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma restano esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- La qualificazione di un elemento come parte strutturale dell'immobile o come componente impiantistica funzionale al processo produttivo deve essere compiuta in base alla funzione concreta svolta nel ciclo produttivo, non alla mera collocazione fisica o alla sua rilevanza economica.
- In presenza di una decisione di appello che accolga un motivo principale, i motivi subordinati possono risultare assorbiti; in tal caso non sussiste omessa pronuncia se la mancata trattazione dipende proprio dall'assorbimento dichiarato o implicitamente desumibile dalla struttura delle censure.
- La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto, anche se il giudice di merito ha ricondotto la fattispecie a una norma non pertinente.
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