Cassazione Penale, Ordinanza n. 01276/2026 del 13/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato in concorso di olive asportate da un fondo di proprietà altrui. In primo grado gli era stata riconosciuta la responsabilità penale per essersi, in concorso con altri, impossessato di circa 10 quintali di olive asportate dagli alberi insistenti nel fondo di proprietà della persona offesa, con contestazione delle aggravanti di cui all'art. 625, n. 2 e n. 7, c.p. e con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova dichiarativa della persona offesa, sostenendo che dagli atti non emergerebbe la circostanza per cui la persona offesa lo avrebbe sorpreso visivamente nella propria proprietà con un'autovettura in possesso di olive asportate. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione per mancato confronto della sentenza impugnata con i motivi di appello, lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare principi giurisprudenziali senza affrontare in concreto la richiesta di corretta valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità e comunque contrastanti con le risultanze probatorie. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e indeterminato, perché non conforme ai requisiti di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non consentendo di individuare con precisione i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato per descrivere il concorso di persone nel reato contestato.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, quale reato base contestato.
art. 625, n. 2 c.p.
Aggravante del furto contestata in sentenza di merito.
art. 625, n. 7 c.p.
Ulteriore aggravante del furto contestata in sentenza di merito.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato per affermare la necessaria specificità del ricorso per cassazione; il motivo generico e indeterminato è inammissibile.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, quando il ricorrente prospetti solo diverse letture del compendio probatorio.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo astratto o come semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito, ma deve confrontarsi con le effettive risultanze processuali e indicare specificamente l'errore percettivo denunciato.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità: il motivo è generico quando non indica con precisione gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura, impedendo al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- La mancata critica puntuale della motivazione impugnata e il richiamo generico a precedenti giurisprudenziali non bastano a superare un apparato motivazionale logicamente corretto.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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