Sentenza n. 722/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto fotovoltaico flottante da 50 MW sul bacino del Lago Poma e relative opere di connessione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale n. 270 del 3 settembre 2024, unitamente ai pareri negativi regionali, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza, chiedendone l’annullamento e la condanna delle amministrazioni all’adozione di una VIA favorevole. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 9 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento, massima diffusione delle energie rinnovabili, proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento. Secondo la ricorrente, il diniego si sarebbe fondato su una generica alterazione del paesaggio e non avrebbe adeguatamente bilanciato la tutela paesaggistica e ambientale con l’interesse alla produzione di energia rinnovabile, tenendo conto della potenza dell’impianto e dei benefici delle opere di riqualificazione del Parco dello Jato. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori profili di illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, contestando specifici rilievi tecnici relativi allo storage, alle particelle catastali, alle alternative localizzative, agli impatti cumulativi, alle emissioni, all’idrologia e geomorfologia, alla manutenzione, alla biodiversità, alla salute umana, alle attività sportive e alla gestione delle terre e rocce da scavo. In memoria di replica ha inoltre prospettato l’incompetenza della Soprintendenza Speciale per il PNRR, ma tale censura non era stata proposta nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso di poter esaminare d’ufficio la dedotta incompetenza della Soprintendenza Speciale per il PNRR, poiché non era stata dedotta con specifico motivo nel ricorso introduttivo e non poteva essere introdotta mediante memoria di replica, in applicazione del principio della domanda e dei limiti del thema decidendum. Nel merito, ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio negativo di VIA. I pareri non si erano limitati a rilevare una generica diminuzione della qualità estetica del paesaggio, ma avevano individuato puntualmente l’elevato pregio paesaggistico, naturalistico, sportivo e turistico del Lago Poma, l’impatto visivo dell’impianto, l’interferenza con navigazione, pesca e sport acquatici, il possibile ostacolo all’approvvigionamento dei Canadair, il rischio di alterazione dell’ecosistema lacustre per la schermatura della superficie d’acqua, nonché i rischi per la qualità dell’acqua e la salute umana. Il Collegio ha rilevato un’insufficienza istruttoria limitata alla mancata valutazione dell’efficacia del corridoio prospettato per i Canadair, ma ha ritenuto tale profilo non decisivo, perché restavano plurimi e autonomi fattori ostativi adeguatamente istruiti e motivati. Ha escluso che le misure di mitigazione e riqualificazione del Parco dello Jato fossero idonee a eliminare le interferenze con le attività tradizionali sul lago o i rischi ecosistemici. Quanto al bilanciamento degli interessi, ha affermato che la VIA implica valutazioni sia tecniche sia amministrative e che il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di evidente illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Nel caso concreto non sono emersi tali vizi: l’amministrazione aveva ponderato l’interesse alla produzione di energia rinnovabile con la tutela del paesaggio, dell’ecosistema, della salute, delle attività sportive e del turismo, ritenendo recessivo l’interesse energetico nel sito prescelto. Il principio di favore per le energie rinnovabili e la priorità normativa dei progetti fotovoltaici non impongono una prevalenza automatica dell’interesse energetico. Il secondo motivo è stato respinto perché le contestazioni tecniche erano in parte smentite dagli atti, in parte non adeguatamente dimostrate e comunque rivolte a singoli passaggi del parere senza considerare la valutazione complessiva. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 3.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società proponente.
art. 24, comma 2, d.lgs. 152/2006
Disciplina la pubblicazione dell’annuncio al pubblico e l’avvio della consultazione nell’ambito della procedura di VIA.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Disciplina il provvedimento di VIA; il giudizio negativo può fondarsi sulla valutazione complessiva degli impatti ambientali, paesaggistici, ecosistemici e socio-economici del progetto.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
È richiamato dalla domanda della società, che pretendeva l’adozione di un provvedimento favorevole di VIA; la domanda è stata respinta.
art. 8, comma 1-bis, d.lgs. 152/2006
considera espressamente “prioritari” i progetti fotovoltaici di potenza nominale pari almeno a 50 MW
La priorità dei progetti energetici non comporta la prevalenza automatica dell’interesse alla produzione da fonti rinnovabili, dovendo comunque essere effettuato un bilanciamento concreto con interessi di pari rilievo costituzionale.
Allegato I-bis, punto 1.2.1, Parte Seconda, d.lgs. 152/2006
Ricompresa il progetto tra le opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, soggette alla disciplina della VIA statale.
Allegato II, punto 2, Parte Seconda, d.lgs. 152/2006
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW
Rende applicabile la VIA statale all’impianto fotovoltaico oggetto del giudizio, avente potenza di 50 MW.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento richiamava valutazioni tecniche puntuali e plurimi fattori ostativi alla compatibilità ambientale.
art. 9 Cost.
La tutela del paesaggio e dell’ecosistema costituisce interesse di rilievo costituzionale da ponderare con l’interesse alla produzione di energia rinnovabile.
art. 33, comma 7, Cost.
La tutela dell’attività sportiva è stata considerata tra gli interessi costituzionalmente rilevanti incisi dalla realizzazione dell’impianto sul bacino lacustre.
art. 152 d.lgs. 42/2004
È richiamato nei pareri quale parametro di tutela dell’area di pregio paesaggistico interessata dal progetto.
d.P.R. 120/2017
La non piena conformità del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo alle relative disposizioni è stata considerata ulteriore criticità progettuale.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudice non può rilevare d’ufficio un vizio di legittimità non dedotto con specifico motivo nel ricorso introduttivo; la sua introduzione mediante memoria di replica viola il principio della domanda e i limiti del thema decidendum.
- La Valutazione di impatto ambientale è un giudizio complesso, espressivo sia di discrezionalità tecnica sia di discrezionalità amministrativa, nel quale si pondera il sacrificio imposto all’ambiente con l’utilità socio-economica del progetto. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore di fatto.
- Un diniego di VIA relativo a un impianto da fonti rinnovabili è adeguatamente motivato quando individua in modo puntuale e coordinato gli impatti paesaggistici, ecosistemici, sanitari, turistici e sulle attività tradizionali, senza limitarsi al richiamo generico alla riduzione della qualità estetica del paesaggio.
- Il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e la priorità riconosciuta ai progetti energetici non determinano la prevalenza automatica dell’interesse alla produzione di energia rispetto alla tutela del paesaggio, dell’ecosistema e di altri interessi di pari rilievo costituzionale; il bilanciamento deve essere effettuato caso per caso in relazione al sito e alle caratteristiche concrete dell’opera.
- Un’insufficienza istruttoria relativa a uno specifico profilo del giudizio di VIA non comporta l’annullamento del provvedimento quando gli altri autonomi fattori ostativi risultino adeguatamente istruiti e motivati e siano di per sé sufficienti a sorreggere il giudizio negativo.
- Le contestazioni del proponente sulle valutazioni tecniche della VIA non sono idonee a dimostrare l’illegittimità del provvedimento se si limitano a contrapporre una diversa valutazione soggettiva o a esaminare isolatamente singoli passaggi del parere, senza dimostrare errori di fatto, illogicità manifesta o carenze istruttorie decisive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →