Regolamento (UE) 2019/1705
Regolamento delegato (UE) 2019/1705 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via urgente per adeguare al rinvio del recesso del Regno Unito i termini e il calendario dei pagamenti fissati dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. La modifica tiene conto della proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019, al fine di evitare perturbazioni nell’esecuzione e nel finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2019. Vengono aggiornate le condizioni e le scadenze che il Regno Unito deve rispettare per conservare l’ammissibilità ai finanziamenti UE in caso di uscita senza accordo.
Modifica i termini e il calendario dei pagamenti previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 per mantenere l’ammissibilità del Regno Unito ai finanziamenti dell’Unione in caso di recesso senza accordo entro il 31 ottobre 2019.
Ambito di applicazione
Si applica al Regno Unito e, per effetto riflesso, alle persone e agli organismi stabiliti nel Regno Unito nella misura in cui restino coinvolti nei finanziamenti dell’Unione per il 2019 ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. Opera nel contesto dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2019, con applicazione dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito e al suo interno ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvo che sia entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. Non si applica quindi se, entro tale data, è efficace un accordo di recesso.
Modifica dei termini relativi all’ammissibilità del Regno Unito ai finanziamenti dell’Unione in caso di recesso
Il regolamento delegato (UE) 2019/1705 modifica il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 per adeguare ai nuovi tempi della Brexit i termini entro i quali il Regno Unito deve soddisfare le condizioni necessarie a mantenere l’ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione per il 2019. La modifica si rende necessaria dopo la proroga, decisa dal Consiglio europeo, del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento 2019/1197 era stato costruito sulla base dell’ipotesi di un recesso senza accordo al 13 aprile 2019 e prevedeva un calendario dei pagamenti e una serie di condizioni legate a tale scenario. Poiché la data di recesso è stata posticipata, la Commissione interviene per prorogare i termini e riallineare le scadenze, con l’obiettivo di evitare perturbazioni gravi nell’esecuzione e nel finanziamento del bilancio generale dell’Unione per il 2019, in particolare per i beneficiari dei programmi di spesa e degli altri interventi dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda il Regno Unito e, indirettamente, le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito che possono essere interessati dall’accesso ai finanziamenti UE per spese ammissibili sostenute nel 2019. La disciplina opera nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 e diviene rilevante solo se i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito in assenza di un accordo di recesso entrato in vigore prima di tale cessazione.
Condizioni di mantenimento dell’ammissibilità
La modifica incide sulle condizioni che il Regno Unito deve rispettare per continuare a beneficiare dei finanziamenti UE:
- confermare per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, l’impegno a contribuire in euro all’importo previsto nel bilancio 2019, al netto delle somme già versate prima del recesso, secondo il calendario stabilito;
- effettuare entro 20 giorni di calendario dalla data del recesso il primo pagamento sul conto indicato dalla Commissione, calcolato in funzione dei mesi residui dell’anno 2019 secondo la formula prevista dal regolamento modificato;
- confermare per iscritto, sempre entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, l’impegno a continuare ad accettare controlli e audit relativi all’intero periodo di programmi e interventi, secondo la normativa applicabile.
Pagamenti residui
Il regolamento modifica anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2019/1197, prevedendo che le rate mensili residue siano versate entro 30 giorni di calendario dalla data del recesso, sempre sul conto indicato dalla Commissione. Si tratta di un adeguamento del calendario dei pagamenti conseguente allo slittamento della data di uscita.
Procedura d’urgenza e applicazione
La Commissione adotta il regolamento secondo la procedura d’urgenza prevista dal regolamento 2019/1197 per evitare un vuoto normativo nella gestione del bilancio UE 2019. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, salvo il caso in cui prima di tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Effetto pratico per operatori e amministrazioni
Per gli operatori interessati ai flussi finanziari UE collegati al Regno Unito, il testo conferma che l’ammissibilità ai finanziamenti nel 2019 non è automatica in caso di recesso senza accordo, ma subordinata al rispetto puntuale di dichiarazioni scritte e pagamenti entro termini ravvicinati. Per le amministrazioni e i professionisti coinvolti nella gestione di fondi UE, il punto centrale è l’aggiornamento delle scadenze e del meccanismo di pagamento alla luce della proroga della data di recesso.
Disposizioni principali
Proroga dei termini per l’ammissibilità ai finanziamenti UE
L’articolo 1 modifica l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 sostituendo le lettere a), b) e c). Il Regno Unito deve: confermare per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, che contribuirà in euro all’importo indicato nella tabella 7 del bilancio 2019, al netto delle risorse proprie già messe a disposizione prima del recesso e secondo il calendario dei pagamenti; versare, entro 20 giorni di calendario dalla data del recesso, il primo pagamento sul conto indicato dalla Commissione, calcolato in funzione dei mesi interi residui fino a fine 2019; confermare per iscritto, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, l’impegno a continuare ad accettare controlli e audit relativi all’intero periodo di programmazione e di esecuzione dei programmi e degli interventi, secondo le norme applicabili.
Ricalibrazione delle rate mensili residue
L’articolo 1 modifica l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 stabilendo che il Regno Unito debba versare, entro 30 giorni di calendario dalla data del recesso, le rimanenti rate mensili sul conto indicato dalla Commissione.
Entrata in vigore e applicazione condizionata
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, salvo che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Il regolamento è adottato con procedura d’urgenza per prevenire gravi perturbazioni del bilancio UE 2019.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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