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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2124

Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 Della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2017/625 dettando regole dettagliate per i controlli ufficiali su partite in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione. Definisce obblighi per operatori e autorità, termini temporali, uso del DSCE e dell’IMSOC, nonché condizioni per depositi riconosciuti e per specifiche deroghe di transito. Prevede inoltre modifiche coordinate a numerosi atti settoriali, al fine di allineare la disciplina esistente al nuovo sistema unico di controlli.

Norme per i controlli ufficiali su animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, con disciplina di depositi riconosciuti e specifiche deroghe di transito.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali, ai posti di controllo frontalieri e alle autorità competenti degli Stati membri con riferimento a partite di animali e di determinate merci che entrano, escono, transitano, vengono trasbordate o sono successivamente trasportate nell’Unione. Riguarda in particolare piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla normativa fitosanitaria, alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a misure specifiche, nonché prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia, prodotti compositi e animali vertebrati e invertebrati. Sono esclusi gli animali da compagnia e gli animali invertebrati destinati a scopi scientifici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2122. Si applica dal 14 dicembre 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune norme operative si coordinano con IMSOC, con il regolamento (UE) 2017/625 e con il regolamento (UE) 2016/2031.

Norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 integra il regolamento (UE) 2017/625 disciplinando in modo unitario i controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione su partite che transitano, vengono trasbordate o proseguono il viaggio verso la destinazione finale. L’obiettivo è rendere omogenee le procedure, rafforzare la tracciabilità tramite DSCE e IMSOC e ridurre il rischio sanitario, fitosanitario e di benessere animale, eliminando nel contempo sovrapposizioni con atti settoriali preesistenti.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento si applica alle autorità competenti degli Stati membri, ai posti di controllo frontalieri e agli operatori responsabili delle partite. Riguarda animali vertebrati e invertebrati, con esclusione degli animali da compagnia e degli invertebrati destinati a scopi scientifici, nonché le principali categorie di merci sottoposte a controllo ufficiale: piante, prodotti vegetali e altri oggetti, alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a misure specifiche, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno, paglia e prodotti compositi.

Definizioni chiave e strumenti di tracciamento

Tra le nozioni centrali figurano il documento sanitario comune di entrata (DSCE), le partite trasbordate, il successivo trasporto, la struttura per il successivo trasporto, il deposito riconosciuto e l’IMSOC. Il DSCE è il documento unico attraverso cui l’operatore effettua la notifica preventiva, mentre le autorità registrano gli esiti dei controlli e le decisioni. L’IMSOC è lo strumento informatico che consente comunicazioni tra operatori, posti di controllo frontalieri e luoghi di destinazione, nonché la gestione degli elenchi delle strutture e dei depositi designati.

Successivo trasporto: autorizzazione e condizioni operative

Per alcune partite di piante, prodotti vegetali, altri oggetti e alimenti/mangimi di origine non animale, l’operatore deve presentare prima dell’arrivo una domanda di autorizzazione al successivo trasporto mediante la parte I del DSCE. Le autorità del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione possono autorizzare il trasferimento solo se i controlli documentali, di identità e fisici già eseguiti sono soddisfacenti e la domanda è stata presentata. Una volta autorizzato il trasferimento, l’operatore compila un DSCE distinto collegato nell’IMSOC, indica il mezzo di trasporto e la data di arrivo alla struttura di destinazione, trasporta la partita in regime di sorveglianza doganale direttamente alla struttura designata e ne assicura l’integrità, senza alterazioni, sostituzioni o modifiche dell’imballaggio.

Per le partite di piante e prodotti vegetali, l’imballaggio o il mezzo di trasporto devono essere chiusi o sigillati per evitare infestazioni o infezioni durante il tragitto e il magazzinaggio. L’operatore deve inoltre garantire che la partita non lasci la struttura prima che sia stata adottata la decisione finale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e notificare l’arrivo alle autorità competenti del luogo di destinazione.

Obblighi delle autorità dopo l’autorizzazione

Le autorità del posto di controllo frontaliero che autorizzano il successivo trasporto devono notificare il movimento alle autorità del luogo di destinazione mediante IMSOC e finalizzare il DSCE una volta conclusi i controlli. Se la partita non è conforme, si applicano le misure previste dall’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625. Se entro 15 giorni non arriva la conferma di ricezione presso la struttura di destinazione, le autorità effettuano verifiche con il luogo di destinazione, informano le dogane e avviano ulteriori indagini per localizzare la partita.

Strutture per il successivo trasporto e loro designazione

Gli Stati membri possono designare come strutture per il successivo trasporto soltanto depositi doganali o strutture di custodia temporanea; per gli alimenti e mangimi di origine non animale è necessaria anche la registrazione secondo i regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 183/2005. Le strutture devono disporre della tecnologia necessaria per operare tramite IMSOC. Se non rispettano più i requisiti, la designazione viene sospesa o revocata e gli elenchi devono essere aggiornati nell’IMSOC con nome, indirizzo e categoria di merci autorizzata.

Animali che viaggiano sullo stesso mezzo e partite trasbordate

Per gli animali che arrivano per via aerea o marittima e proseguono il viaggio sullo stesso mezzo, le autorità effettuano controlli documentali sugli originali o sulle copie dei certificati; se vi è sospetto di non conformità, eseguono anche controlli di identità e fisici. In linea generale, i controlli completi sono effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, salvo che siano stati già eseguiti altrove. Per le partite trasbordate di animali, i controlli documentali, di identità e fisici sono effettuati al posto di controllo frontaliero di trasbordo.

Per i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno, la paglia e i prodotti compositi trasbordati, i controlli documentali sono obbligatori se il periodo di trasbordo supera 3 giorni in aeroporto o 30 giorni in porto; per merci diverse, il limite è 90 giorni. In caso di sospetto di non conformità, si effettuano controlli completi. Se la partita destinata a un paese terzo supera i termini e risulta non conforme, l’autorità può ordinarne la distruzione o l’immediata uscita dal territorio dell’Unione.

Per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasbordati, i controlli documentali sono basati sul rischio oltre i termini di 3 giorni in aeroporto e 30 giorni in porto, con controlli completi in caso di sospetto. Gli operatori devono inviare una notifica preventiva con indicazioni su identificazione, ubicazione, mezzo, orari e destinazione; in alternativa o in aggiunta, devono presentare il DSCE nell’IMSOC nei casi previsti.

Transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso l’Unione

Il regolamento disciplina anche il transito attraverso il territorio dell’Unione. Per gli animali, il transito è autorizzato solo se i controlli documentali, di identità e fisici hanno esito favorevole. Per i prodotti di origine animale e categorie analoghe, è richiesto che le merci siano conformi alle norme applicabili, che i controlli documentali e di identità siano favorevoli, che eventuali controlli fisici siano eseguiti in caso di sospetto e che la partita sia accompagnata dal DSCE e trasportata in veicoli o contenitori sigillati, in sorveglianza doganale e senza scarico o frazionamento, entro 15 giorni, verso una delle destinazioni ammesse.

Le destinazioni ammesse comprendono il posto di controllo frontaliero di uscita, un deposito riconosciuto, una base militare NATO o USA situata nell’Unione, oppure una nave in uscita dall’Unione. Se entro 15 giorni non giunge la conferma di arrivo, le autorità avviano verifiche, informano le dogane e svolgono ulteriori indagini. Quando la destinazione è una nave in uscita, è previsto un certificato ufficiale conforme al modello del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128; la conferma della consegna può avvenire elettronicamente o mediante controfirma, con restituzione del certificato controfirmato entro 15 giorni.

Per le merci fitosanitarie in transito, i controlli riguardano la dichiarazione firmata e, in base al rischio, l’adeguatezza dell’imballaggio e del trasporto. Il transito è ammesso solo se le partite risultano conformi all’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/2031 e sono trasportate in sorveglianza doganale fino al punto di uscita.

Depositi riconosciuti per il magazzinaggio in transito

Il regolamento consente il magazzinaggio temporaneo in depositi riconosciuti, ma solo per determinate merci in transito. Il riconoscimento richiede requisiti stringenti: conformità igienica, autorizzazione doganale, spazi chiusi con controllo degli accessi, locali separati per lo stoccaggio, registrazione giornaliera delle entrate e uscite con conservazione dei dati per almeno tre anni, identificazione delle merci con il riferimento DSCE, dotazione tecnologica per l’IMSOC e disponibilità di locali e mezzi di comunicazione per i controlli ufficiali.

Le autorità effettuano controlli ufficiali periodici nei depositi e verificano anche la tracciabilità confrontando i quantitativi in entrata e in uscita. All’arrivo, viene effettuato un controllo di identità e verificata l’integrità dei sigilli, con registrazione nella parte III del DSCE. L’operatore deve informare l’autorità competente dell’arrivo, salvo esenzioni legate allo status di operatore economico autorizzato; analoghe esenzioni possono riguardare i controlli di identità. Per il successivo spostamento dal deposito verso paesi terzi, altri depositi, basi NATO/USA o luoghi di smaltimento, il regolamento richiede DSCE, certificato ufficiale, trasporto sigillato in regime doganale e termine massimo di 15 giorni. Specifiche regole di notifica e conferma della consegna si applicano quando la destinazione è una nave in uscita dall’Unione.

Controlli al posto di uscita e transiti con deroghe

Le merci che lasciano l’Unione devono essere presentate ai controlli ufficiali nel posto indicato nel DSCE o nel certificato ufficiale. Per alcune categorie è richiesto almeno un controllo di identità con verifica dei sigilli e registrazione degli esiti nel DSCE o nel certificato, oltre alla registrazione nell’IMSOC.

Sono previste deroghe per transiti particolari: ad esempio per il transito di bovini dalla regione russa di Kaliningrad attraverso la Lituania, per gli animali di acquacoltura e per determinate merci tra Lettonia, Lituania, Polonia e Russia, per talune merci tra Lituania e Kaliningrad dalla Bielorussia e per specifici movimenti attraverso la Croazia e il porto di Ploče. In tali ipotesi restano necessari i controlli al posto di ingresso, la sigillatura dei mezzi, l’indicazione nei certificati della dicitura "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE", la conservazione delle copie dei certificati e i controlli di uscita e di corrispondenza quantitativa.

È inoltre disciplinato il transito verso basi NATO o USA situate nell’Unione, con controllo di identità alla base di destinazione, e il caso in cui un paese terzo rifiuti l’ingresso dopo il transito attraverso l’Unione, nel qual caso il proseguimento è consentito solo se i sigilli restano intatti o se la partita soddisfa le condizioni richieste, con eventuale risigillatura al posto di ingresso.

Rientro tra due parti dell’Unione attraverso un paese terzo e corridoio di Neum

Per i movimenti da una parte del territorio dell’Unione a un’altra attraverso un paese terzo, gli operatori devono presentare le partite al punto di uscita e, al rientro, al posto di controllo frontaliero designato o in un luogo vicino. Le autorità verificano l’origine delle merci, la situazione zoosanitaria dei paesi terzi attraversati quando richiesto e l’integrità dei sigilli. Se vi è sospetto di non conformità, possono essere effettuati ulteriori controlli di identità e fisici.

Per il corridoio di Neum, la Croazia deve sigillare i veicoli prima del transito attraverso la Bosnia-Erzegovina e registrare data e ora di partenza; al rientro, deve verificare l’integrità dei sigilli e registrare data e ora di arrivo. Se il sigillo è rotto o il tempo di percorrenza supera quello necessario, devono essere adottate misure appropriate ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625.

Abrogazioni, modifiche e decorrenza

Il regolamento abroga, dal 14 dicembre 2019, le decisioni 2000/208/CE, 2000/571/CE e la decisione di esecuzione 2011/215/UE. Inoltre modifica numerosi atti settoriali, tra cui la decisione 2007/777/CE e i regolamenti (CE) n. 798/2008, 1251/2008, 119/2009, (UE) n. 206/2010, 605/2010, 142/2011, 28/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, al fine di eliminare disposizioni ridondanti e rendere coerente il quadro complessivo.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019.

Disposizioni principali

Oggetto, categorie di merci e esclusioni

L’articolo 1 individua quattro blocchi di disciplina: successivo trasporto di determinate partite prima dell’esito delle analisi di laboratorio; controlli su animali che arrivano per via aerea o marittima e restano sullo stesso mezzo; controlli specifici sulle partite trasbordate; controlli sulle partite in transito da un paese terzo a un altro paese terzo. Il regolamento si applica agli animali vertebrati e invertebrati, con esclusione degli animali da compagnia e degli invertebrati destinati a scopi scientifici.

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, DSCE, partite trasbordate, deposito, successivo trasporto, struttura per il successivo trasporto, IMSOC, posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione, deposito riconosciuto e uova esenti da organismi patogeni specifici.

Successivo trasporto: domanda, autorizzazione e obblighi

Gli articoli 3-8 disciplinano la procedura per autorizzare il successivo trasporto di piante, prodotti vegetali, altri oggetti e alimenti/mangimi di origine non animale. La domanda è presentata dall’operatore prima dell’arrivo, mediante la parte I del DSCE; l’autorizzazione presuppone esito soddisfacente dei controlli effettuati al posto di controllo frontaliero e la domanda dell’operatore. Dopo l’autorizzazione, l’operatore compila un DSCE distinto collegato nell’IMSOC, trasporta la partita in regime di sorveglianza doganale direttamente alla struttura designata, senza alterazioni, e notifica l’arrivo; la partita non può essere spostata verso altra struttura senza autorizzazione. Le autorità notificano il trasporto nel sistema, finalizzano il DSCE e, in caso di non conformità, applicano le misure dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625. Se non perviene conferma dell’arrivo entro 15 giorni, avviano verifiche, informano le dogane e ulteriori indagini.

Strutture per il successivo trasporto

L’articolo 9 stabilisce che gli Stati membri possono designare solo depositi doganali o strutture di custodia temporanea; per alimenti e mangimi di origine non animale è richiesta anche la registrazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 183/2005. Le strutture devono disporre della tecnologia necessaria per l’IMSOC. Se cessano di rispettare i requisiti, la designazione è sospesa o revocata. L’articolo 10 impone agli Stati membri di tenere aggiornato nell’IMSOC l’elenco delle strutture con nome, indirizzo e categoria di merci.

Animali che proseguono il viaggio sullo stesso mezzo

L’articolo 11 prevede controlli documentali sugli originali o copie dei certificati che accompagnano animali arrivati via aerea o marittima e che restano sullo stesso mezzo per proseguire il viaggio; in caso di sospetta non conformità si effettuano anche controlli di identità e fisici. I controlli completi sono effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione, salvo che siano già stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero. L’articolo 12 impone controlli documentali, di identità e fisici sulle partite trasbordate di animali.

Trasbordo di prodotti di origine animale e di piante

Gli articoli 13-17 fissano termini e modalità dei controlli per le partite trasbordate. Per prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno, paglia e prodotti compositi, i controlli documentali sono dovuti se il trasbordo supera 3 giorni in aeroporto, 30 giorni in porto, oppure 90 giorni per le merci diverse; in caso di sospetto si applicano anche controlli di identità e fisici. Le partite non conformi e destinate a paesi terzi possono essere distrutte o rispedite fuori dall’Unione. Per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, i controlli documentali sono basati sul rischio oltre i medesimi termini di 3/30 giorni, con eventuali controlli completi in caso di sospetto. L’operatore deve notificare preventivamente informazioni su ubicazione, mezzo, orari e destinazione; per alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a misure specifiche, i controlli sono effettuati al posto di introduzione nell’Unione, con notifica preventiva tramite il DSCE nell’IMSOC.

Transito da paese terzo a paese terzo

Gli articoli 18-22 disciplinano il transito attraverso l’Unione. Per gli animali, il transito è autorizzato solo dopo esito favorevole di controlli documentali, di identità e fisici. Per prodotti di origine animale e merci affini, il transito richiede conformità normativa, controlli documentali e di identità favorevoli, eventuali controlli fisici in caso di sospetto, DSCE, mezzi sigillati e trasporto diretto entro 15 giorni verso una delle destinazioni ammesse (posto di uscita, deposito riconosciuto, base NATO/USA, nave in uscita). Per piante e merci fitosanitarie, il transito è subordinato a controlli documentali sulla dichiarazione firmata e, in base al rischio, a controlli fisici sull’imballaggio e sul trasporto, con obbligo di trasporto in sorveglianza doganale e sigillatura. Sono inoltre previste regole specifiche per il trasporto verso navi in uscita, con rilascio di un certificato ufficiale conforme al modello del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128, e controlli di monitoraggio sulla consegna entro 15 giorni.

Depositi riconosciuti per merci in transito

Gli articoli 23-31 definiscono i requisiti dei depositi riconosciuti per il magazzinaggio di specifiche partite in transito. Il riconoscimento richiede, tra l’altro, conformità igienica, autorizzazione doganale, spazio chiuso con controllo degli accessi, locali separati, tracciabilità giornaliera delle partite, etichettatura con il riferimento DSCE, tecnologie per IMSOC e collaborazione ai controlli. Gli Stati membri tengono l’elenco aggiornato nell’IMSOC. Le autorità effettuano controlli periodici e, all’arrivo al deposito, un controllo di identità con verifica dei sigilli e registrazione nella parte III del DSCE. Gli operatori devono informare sull’arrivo, salvo esenzioni per operatori economici autorizzati; il trasporto dal deposito è ammesso solo verso determinate destinazioni, con DSCE, certificato ufficiale, trasporto in regime doganale, mezzi sigillati e termine massimo di 15 giorni. Sono previsti obblighi di follow-up se la conferma di arrivo non giunge entro 15 giorni e una disciplina specifica per la consegna a navi in uscita, con conferma elettronica o controfirma del certificato.

Controlli al posto di uscita dall’Unione

Gli articoli 32 e 33 prevedono che le merci che lasciano l’Unione siano presentate per controlli ufficiali nel posto indicato nel DSCE o nel certificato ufficiale. Per alcune categorie è richiesto un controllo di identità, con verifica dell’integrità dei sigilli, e la registrazione degli esiti nella parte III del DSCE o del certificato, oltre all’inserimento dei risultati nell’IMSOC.

Deroghe e transiti particolari

L’articolo 34 prevede deroghe per specifici transiti su strada o ferrovia, in particolare tra regione di Kaliningrad, Stati membri baltici e Polonia, tra Bielorussia e Kaliningrad, e dalla Bosnia-Erzegovina verso la Croazia via il porto di Ploče. In tali casi restano necessari controlli al posto di ingresso, sigillatura dei mezzi, dicitura "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE" sui certificati, conservazione delle copie e controlli di uscita e di corrispondenza quantitativa. Gli articoli 35 e 36 regolano rispettivamente il transito verso basi NATO/USA nell’Unione e la prosecuzione del transito quando il paese terzo di destinazione rifiuta l’entrata, con obbligo di risigillatura e rientro al posto di controllo o al deposito.

Transito tra due parti dell’Unione attraverso un paese terzo e corridoio di Neum

L’articolo 37 disciplina i movimenti di merci tra due parti dell’Unione via paese terzo: trasporto in sorveglianza doganale, presentazione al rientro in un posto designato, controlli documentali sull’origine e, ove previsto, verifica della situazione zoosanitaria e dell’integrità dei sigilli. Per gli animali, il controllo è al punto di uscita dall’Unione, con dicitura specifica sul certificato. L’articolo 38 introduce una disciplina particolare per il corridoio di Neum: sigillatura dei veicoli prima del transito, registrazione di data e ora di partenza e di arrivo, e adozione di misure ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625 in caso di rottura del sigillo o di superamento del tempo necessario di percorrenza.

Abrogazioni, modifiche e decorrenza

L’articolo 39 abroga, dal 14 dicembre 2019, le decisioni 2000/208/CE, 2000/571/CE e la decisione di esecuzione 2011/215/UE. Gli articoli 40-48 modificano numerosi atti settoriali, sopprimendo disposizioni ormai superate per allinearle al nuovo quadro unico di controlli, tra cui la decisione 2007/777/CE, i regolamenti (CE) n. 798/2008, 1251/2008, 119/2009, (UE) n. 206/2010, 605/2010, 142/2011, 28/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759. L’articolo 49 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 14 dicembre 2019.

Come è indicizzato

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