Regolamento (UE) 2019/1706
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il precedente assetto antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, aggiungendo alla lista dei produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione la società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. La modifica deriva dall’esito positivo della verifica della Commissione sui requisiti per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. L’effetto pratico è l’assoggettamento della società all’aliquota del dazio del 5,3 % applicabile a tale categoria di operatori.
Modifica del regime antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, con inclusione di un nuovo produttore esportatore nell’elenco delle imprese beneficiarie dell’aliquota individuale per operatori collaboranti non inclusi nel campione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping già in vigore ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, come modificato. Incide in particolare sui produttori esportatori cinesi che possano chiedere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, qualora dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver iniziato a esportare successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione. Il regolamento ha portata generale nell’ordinamento UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Modifica del dazio antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 interviene sul regime antidumping già imposto sulle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è quella di aggiornare l’elenco dei produttori esportatori beneficiari dell’aliquota applicabile alle imprese collaboranti non incluse nel campione, a seguito della verifica positiva della domanda presentata da un nuovo operatore.
Contesto normativo e misura preesistente
Le misure antidumping di base erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e successivamente prorogate per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, adottato all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Nell’inchiesta iniziale era stato utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, con dazi individuali tra il 5,1 % e il 9,8 % per i produttori inclusi nel campione, un’aliquota del 5,3 % per i produttori collaboranti non campionati e un dazio nazionale del 9,8 % per tutte le altre società cinesi.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Il regolamento richiama la disciplina introdotta nell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368. Tale disciplina consente di attribuire a un operatore cinese la stessa aliquota del 5,3 % riservata alle società collaboranti non incluse nel campione, se esso dimostra cumulativamente che:
- non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1º luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
- non è collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure;
- ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole.
Valutazione della domanda di Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.
La società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. ha presentato domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha esaminato la licenza commerciale, lo statuto, i bilanci certificati e le informazioni sugli azionisti e sulla società esportatrice collegata, nonché le prove delle esportazioni. Dopo la richiesta di chiarimenti e la verifica delle informazioni, la Commissione ha concluso che la società soddisfa tutti i criteri richiesti.
In particolare, la Commissione ha accertato che:
- la società è stata costituita l’11 febbraio 2015, dunque dopo il periodo dell’inchiesta iniziale;
- non risulta collegata a esportatori o produttori assoggettati alle misure antidumping;
- ha effettivamente esportato il prodotto in esame verso la Croazia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, operazione riscontrata anche nella banca dati istituita ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.
Effetti della modifica
Alla luce di tale esito, il nome della società è stato aggiunto all’elenco dei produttori esportatori figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325. L’effetto giuridico è l’assoggettamento della società all’aliquota antidumping del 5,3 % prevista per le imprese collaboranti non incluse nel campione.
Adozione, consultazione ed entrata in vigore
La Commissione ha informato il richiedente e l’industria dell’Unione, concedendo loro la possibilità di presentare osservazioni; non sono state formulate osservazioni. Il regolamento è stato adottato il 10 ottobre 2019, è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 inserendo la società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd., con sede a Xinjian Town, nell’elenco dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese. L’inclusione comporta l’applicazione dell’aliquota del dazio riservata alle società collaboranti non incluse nel campione, pari al 5,3 %.
Criteri per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Il regolamento richiama i tre requisiti dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, come modificato: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1º luglio 2008 - 30 giugno 2009), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure, ed effettiva esportazione nell’Unione dopo tale periodo oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità considerevoli.
Esito dell’istruttoria della Commissione
La Commissione ha verificato la documentazione del richiedente, ha richiesto informazioni supplementari e ha constatato che la società soddisfa tutti e tre i criteri richiesti. In particolare, ha accertato che la società è stata fondata l’11 febbraio 2015, che non è collegata a operatori soggetti alle misure e che ha effettuato esportazioni verso la Croazia, riscontrate anche nella banca dati doganale prevista dall’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/1700
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/1705
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/2122
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/2123
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/2124
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/2125
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →