Regolamento (UE) 2019/2122
Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 individuando le categorie di animali e merci che possono essere esentate dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e disciplinando i controlli specifici su bagagli personali dei passeggeri e piccole partite spedite a privati. Esso mira a semplificare e rendere coerente la disciplina già esistente, fissando condizioni dettagliate, limiti quantitativi, obblighi informativi e meccanismi di controllo basati sul rischio. Il testo sostituisce e consolida parte della disciplina previgente, abroga il regolamento (CE) n. 206/2009 e modifica il regolamento (CE) n. 142/2011. L’applicazione decorre dal 14 dicembre 2019.
Regole su esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per specifiche categorie di animali e merci, controlli sul bagaglio personale dei passeggeri e sulle piccole partite spedite a persone fisiche, nonché modifica di norme sui sottoprodotti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica alle introduzioni nell’Unione di determinate categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi, con particolare riguardo ai casi in cui tali categorie sono esentate dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Riguarda inoltre i controlli specifici effettuati dalle autorità doganali o altre autorità pubbliche sul bagaglio personale dei passeggeri e sulle piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio. Restano salvi i controlli necessari per prevenire specie esotiche invasive e per verificare la conformità alla normativa su fauna e flora selvatiche; alcune disposizioni richiamano anche i movimenti non commerciali di animali da compagnia e norme sanitarie su piante e sottoprodotti di origine animale. Si applica dal 14 dicembre 2019 in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2019/2122: esenzioni dai controlli ufficiali, bagagli dei passeggeri e piccole partite
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 integra il regolamento (UE) 2017/625 disciplinando, in modo unitario, alcune esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e alcuni controlli specifici su bagagli personali dei passeggeri e piccole spedizioni destinate a persone fisiche. La finalità è duplice: da un lato semplificare e rendere coerente la disciplina, dall’altro preservare un adeguato livello di tutela per salute pubblica, salute animale e sanità delle piante.
Quadro generale e rapporto con la normativa previgente
Il testo risponde all’esigenza di riunire in un unico atto regole prima distribuite in fonti diverse, molte delle quali destinate ad applicarsi in parallelo. I considerando sottolineano che le esenzioni devono essere accompagnate da condizioni idonee a evitare rischi inaccettabili, specie per l’introduzione di malattie, agenti patogeni e specie esotiche invasive.
In particolare, il regolamento sostituisce la disciplina già contenuta nella direttiva 97/78/CE per quanto riguarda i prodotti contenuti nei bagagli personali, i prodotti per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri e le piccole spedizioni a privati. Per coerenza sistematica, il regolamento (CE) n. 206/2009 è abrogato dal 14 dicembre 2019 e il regolamento (CE) n. 142/2011 è modificato in punto di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito alle categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai compiti specifici che possono essere svolti da autorità doganali o altre autorità pubbliche in relazione al bagaglio personale dei passeggeri. Le regole incidono quindi sull’ingresso nell’Unione da paesi terzi e sono rilevanti soprattutto per operatori logistici, viaggiatori, servizi postali, autorità di frontiera e autorità competenti sanitarie e doganali.
Sono mantenuti espressamente i controlli necessari a prevenire l’introduzione di specie esotiche invasive e a verificare la conformità alla normativa sulla fauna e flora selvatiche, nonché gli obblighi connessi alla disciplina fitosanitaria e alla sanità animale.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 rinvia a definizioni già stabilite in altri atti dell’Unione, in particolare per:
- campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici;
- IMSOC, ossia il sistema informatico per i controlli ufficiali;
- prodotti della pesca freschi, preparati e trasformati;
- animale da compagnia;
- movimento a carattere non commerciale;
- alimenti per animali da compagnia.
Esenzioni per finalità scientifiche
Il regolamento prevede più ipotesi di esenzione connesse alla ricerca e alle attività scientifiche.
Per gli invertebrati destinati a scopi scientifici, l’articolo 3 ammette l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, purché:
- siano rispettate le prescrizioni in materia di salute animale;
- l’ingresso sia preventivamente autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;
- al termine delle attività gli animali e i prodotti da essi derivati, salvo le quantità utilizzate a fini scientifici, siano smaltiti o rispediti nel paese terzo di origine.
Sono però esclusi dall’esenzione api mellifere, bombi, molluschi e crostacei.
L’articolo 4 disciplina i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici: l’esenzione è subordinata a una preventiva autorizzazione dello Stato membro di destinazione, alla disponibilità di un documento ufficiale che la registri e, se l’ingresso avviene in uno Stato membro diverso da quello di destinazione, alla presentazione dei campioni a un posto di controllo frontaliero. In tale evenienza il posto di controllo informa lo Stato membro di destinazione tramite IMSOC.
L’articolo 5 riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a fini scientifici. Tali merci sono esenti da controlli di identità e fisici, ma il posto di controllo di primo arrivo deve verificare i documenti autorizzativi previsti dal regolamento (UE) 2016/2031. In caso di sospetta o accertata non conformità, il posto di controllo può effettuare direttamente i controlli oppure chiedere che siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata; anche qui è previsto l’uso di IMSOC per lo scambio di informazioni.
Merci e prodotti a bordo di mezzi internazionali
L’articolo 6 esenta i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati al consumo di equipaggio e passeggeri a bordo di mezzi che effettuano tragitti internazionali, purché non siano scaricati nel territorio dell’Unione.
È inoltre esente il trasferimento diretto delle merci scaricate in porto da un mezzo internazionale a un altro mezzo internazionale, a condizione che:
- vi sia l’accordo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero;
- il trasferimento avvenga sotto sorveglianza doganale.
L’operatore responsabile deve chiedere l’accordo prima del trasferimento.
Bagaglio personale dei passeggeri: categorie ammesse e limiti quantitativi
L’articolo 7 costituisce il nucleo centrale del regolamento per i viaggiatori. Le merci contenute nei bagagli personali e destinate all’uso o consumo personale sono esenti da controlli ufficiali se rientrano in una delle categorie previste e rispettano i limiti stabiliti.
In sintesi:
- le merci di cui all’allegato I, parte 1, sono ammesse fino a 2 kg complessivi;
- i prodotti della pesca freschi eviscerati, preparati o trasformati sono ammessi fino a 20 kg complessivi o fino al peso di un pesce, se superiore;
- altre merci non ricomprese nelle categorie espressamente escluse sono ammesse fino a 2 kg;
- sono previste regole specifiche per merci provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera;
- i prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia beneficiano di un regime specifico;
- per altre merci provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia vale il limite di 10 kg complessivi, nei casi previsti.
L’allegato I, parte 1, include, tra l’altro, latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini, alimenti speciali per motivi medici e alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute, a condizioni rigorose di confezionamento, stabilità e integrità dell’imballaggio.
L’allegato I, parte 2, elenca numerose merci non esenti o esenti solo in parte, con riferimento a codici della nomenclatura combinata; tra queste figurano varie categorie di carni, latticini, preparazioni alimentari e alimenti per animali.
Informazione al pubblico e obblighi degli operatori
L’articolo 8 impone agli Stati membri di informare i passeggeri in tutti i punti di entrata nell’Unione mediante manifesti dell’allegato II, in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro interessato e in luoghi ben visibili. Le autorità possono aggiungere ulteriori informazioni, compreso il contenuto dell’allegato III e indicazioni adeguate alle condizioni locali.
Gli operatori di trasporto internazionale di passeggeri, inclusi operatori aeroportuali, portuali e ferroviari e le agenzie di viaggi, devono richiamare l’attenzione dei clienti sulle regole e consentire l’esposizione dei manifesti nei propri locali.
Controlli specifici sui bagagli personali
L’articolo 9 prevede che i controlli sui bagagli personali siano organizzati dalle autorità competenti, doganali o altre autorità responsabili in collaborazione con gli operatori dei punti di entrata. I controlli devono essere:
- basati sul rischio;
- efficaci;
- orientati a individuare le merci di cui all’articolo 7 e a verificare il rispetto delle condizioni applicabili.
Le autorità possono utilizzare mezzi appropriati, inclusi scanner e cani da ricerca addestrati. Le merci non conformi devono essere sequestrate e distrutte secondo la legislazione nazionale e, se del caso, secondo gli articoli 197-199 del regolamento (UE) n. 952/2013.
È previsto un riesame almeno annuale e comunque prima del 1º ottobre, volto a valutare il livello di conformità e a ricalibrare le misure sulla base del rischio. Il riesame considera, tra l’altro, il numero approssimativo di partite irregolari, il numero dei controlli effettuati, il quantitativo sequestrato e distrutto e ogni altra informazione pertinente.
Piccole partite spedite a persone fisiche
L’articolo 10 estende il regime di esenzione alle piccole partite spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione in commercio, purché rientrino nelle medesime categorie dell’articolo 7.
Per tali spedizioni:
- gli Stati membri devono eseguire controlli ufficiali specifici secondo l’articolo 9;
- i servizi postali devono informare i clienti, in particolare mediante le informazioni dell’allegato III.
Animali da compagnia e movimenti non commerciali
L’articolo 11 disciplina gli animali da compagnia che entrano nell’Unione nell’ambito di un movimento non commerciale. L’esenzione opera secondo regole diverse a seconda della specie e del territorio o paese terzo di provenienza.
Per gli animali elencati nel regolamento (UE) n. 576/2013, si applicano le condizioni previste da tale atto e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, con controlli documentali, di identità e, se del caso, controlli a campione o requisiti specifici per permessi e attestazioni. Per gli uccelli da compagnia, il regolamento rinvia alla decisione 2007/25/CE oppure consente l’ingresso da specifici territori elencati. L’articolo include inoltre gli animali di specie diverse dagli uccelli elencati nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Restano comunque salvi i controlli richiesti dalla normativa sulle specie esotiche invasive e dalla disciplina sulla protezione delle specie selvatiche richiamata dal regolamento (CE) n. 865/2006.
Informazione sui movimenti di animali da compagnia
L’articolo 12 impone l’esposizione di manifesti dell’allegato IV in tutti i punti di entrata nell’Unione, in una lingua ufficiale dello Stato membro di introduzione e in luoghi ben visibili. Anche in questo caso, gli operatori di trasporto internazionale devono consentire tale esposizione nei propri locali.
Abrogazione, modifica e decorrenza
L’articolo 13 abroga il regolamento (CE) n. 206/2009 a decorrere dal 14 dicembre 2019 e stabilisce che i riferimenti a tale atto si leggano secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.
L’articolo 14 modifica il regolamento (CE) n. 142/2011 sopprimendo il paragrafo 2 dell’articolo 27.
Ai sensi dell’articolo 15, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le norme sui casi e sulle condizioni in cui alcune categorie di animali e merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e sui casi e sulle condizioni in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo relativi al bagaglio personale dei passeggeri, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella loro responsabilità.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia alle definizioni di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, IMSOC, prodotti della pesca freschi/preparati/trasformati, animale da compagnia, movimento a carattere non commerciale e alimenti per animali da compagnia, utilizzando le definizioni contenute nei regolamenti (UE) n. 142/2011, 2017/625, 853/2004 e 2016/429.
Esenzione per animali destinati a scopi scientifici
L’articolo 3 esenta gli invertebrati destinati a ricerca, attività educative o sviluppo del prodotto dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, diversi dai controlli per specie esotiche invasive, a condizione che siano conformi alle prescrizioni sanitarie, che l’ingresso sia stato preventivamente autorizzato dallo Stato membro di destinazione e che, al termine delle attività, gli animali e i prodotti derivati siano smaltiti o rispediti nel paese terzo di origine. Sono escluse api mellifere, bombi, molluschi e crostacei.
Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici
L’articolo 4 consente l’esenzione dai controlli ufficiali per i campioni, se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha rilasciato un’autorizzazione preventiva registrata in un documento ufficiale, se i campioni sono accompagnati da tale documento o da copia e, in caso di ingresso via Stato membro diverso da quello di destinazione, se sono presentati a un posto di controllo frontaliero. In tal caso il posto di controllo informa lo Stato membro di destinazione tramite IMSOC.
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a scopi scientifici
L’articolo 5 esenta da controlli di identità e fisici le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti destinati a fini scientifici conformemente al regolamento (UE) 2016/2031. Il posto di controllo frontaliero di primo arrivo effettua controlli documentali sull’autorizzazione; in caso di non conformità può svolgere controlli di identità e fisici oppure chiederne l’esecuzione al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento, con scambio di informazioni via IMSOC.
Prodotti di origine animale e compositi a bordo di mezzi internazionali
L’articolo 6 esenta i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi che effettuano tragitti internazionali, a condizione che non siano scaricati nel territorio dell’Unione. È inoltre esente il trasferimento diretto, in porto e sotto sorveglianza doganale, tra due mezzi internazionali, previa approvazione dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero.
Merci nel bagaglio personale dei passeggeri
L’articolo 7 esenta dai controlli ufficiali le merci contenute nei bagagli personali destinate all’uso o consumo personale, entro precise categorie e limiti: prodotti dell’allegato I, parte 1, fino a 2 kg; prodotti della pesca freschi eviscerati o preparati/trasformati fino a 20 kg o al peso di un pesce se superiore; altre merci entro 2 kg, oltre a specifiche merci provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino o Svizzera, prodotti della pesca dalle Isole Fær Øer o Groenlandia e altre merci non vegetali da tali territori entro 10 kg. L’allegato I, parte 2, elenca invece le merci non esenti o esenti solo per determinate categorie.
Informazioni ai passeggeri sui bagagli personali
L’articolo 8 impone all’autorità competente di esporre, in tutti i punti di entrata nell’Unione, manifesti dell’allegato II in una lingua ufficiale dello Stato membro di introduzione, in luoghi ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri possono integrare tali informazioni con quelle dell’allegato III e con indicazioni locali; gli operatori di trasporto internazionale devono richiamare l’attenzione dei clienti sulle regole e consentire l’esposizione dei manifesti nei propri locali.
Controlli specifici sui bagagli personali dei passeggeri
L’articolo 9 prevede controlli specifici, basati sul rischio ed efficaci, organizzati dalle autorità competenti, doganali o altre autorità responsabili in collaborazione con gli operatori dei punti di entrata. I controlli mirano a individuare merci vietate o non conformi, possono includere scanner o cani da ricerca, prevedono sequestro e distruzione delle merci non conformi e impongono un riesame annuale entro il 1º ottobre, con valutazione del livello di conformità e adeguamento delle misure secondo il rischio.
Piccole partite spedite a persone fisiche
L’articolo 10 estende l’esenzione alle piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti, spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione in commercio, purché rientrino nelle categorie di cui all’articolo 7. Per tali spedizioni gli Stati membri eseguono controlli specifici conformemente all’articolo 9; i servizi postali devono informare i clienti sulle regole applicabili.
Animali da compagnia
L’articolo 11 esenta gli animali da compagnia introdotti nell’Unione nell’ambito di un movimento non commerciale, con esclusione dei controlli per specie esotiche invasive e per la normativa CITES richiamata dal regolamento (CE) n. 865/2006. Per i cani, gatti, furetti e altri animali elencati nel regolamento (UE) n. 576/2013 si applicano condizioni diverse a seconda del territorio o paese terzo di provenienza e dei controlli documentali, di identità o veterinari richiesti; gli uccelli sono ammessi solo nei casi autorizzati dalla decisione 2007/25/CE o se provenienti da specifici territori elencati, mentre gli animali di specie diverse dagli uccelli elencati all’allegato I, parte B, sono anch’essi inclusi nell’esenzione.
Informazioni sugli animali da compagnia
L’articolo 12 impone l’esposizione di manifesti dell’allegato IV in tutti i punti di entrata nell’Unione, in una lingua ufficiale dello Stato membro di introduzione, su grandi cartelloni visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi. Gli operatori di trasporto internazionale devono consentire la loro esposizione nei propri locali.
Abrogazione e coordinamento con la disciplina precedente
L’articolo 13 abroga il regolamento (CE) n. 206/2009 con effetto dal 14 dicembre 2019 e dispone che i riferimenti a tale atto si intendano fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato V. L’articolo 14 modifica il regolamento (CE) n. 142/2011 sopprimendo il paragrafo 2 dell’articolo 27.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/1700
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/1705
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/1706
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/2123
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/2124
- Regolamento · 10 ott 2019Regolamento (UE) 2019/2125
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →