Regolamento (UE) 2019/2125
Regolamento Delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta regole operative per i controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno proveniente da paesi terzi e introdotto nell’Unione, al fine di prevenire la diffusione di organismi nocivi per le piante. Prevede un piano di monitoraggio basato sul rischio, la possibilità di imporre notifiche preventive delle partite e la registrazione dei risultati nel sistema IMSOC tramite DSCE. In caso di non conformità disciplina distruzione, rinvio o trattamento speciale, con obbligo di distruzione immediata quando la non conformità è rilevata in determinati punti di ingresso o di destinazione.
Norme per i controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno che entra nell’Unione, con disciplina delle notifiche preventive e delle misure in caso di non conformità.
Ambito di applicazione
Si applica al materiale da imballaggio in legno o a prodotti in legno, esclusi i prodotti in carta, destinati al supporto, alla protezione o al trasporto di merci che entrano nel territorio dell’Unione, anche quando tali materiali non siano effettivamente utilizzati nel trasporto. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori responsabili delle partite e, per gli aspetti di trattenimento, svincolo, distruzione o rinvio, anche le autorità doganali. Sono esclusi i materiali da imballaggio in legno che beneficiano delle esenzioni previste dall’ISPM n. 15 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. Si applica dal 14 dicembre 2019; l’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Controlli ufficiali sul materiale da imballaggio in legno in entrata nell’Unione
Il regolamento delegato (UE) 2019/2125 integra il regolamento (UE) 2017/625 per rafforzare la vigilanza fitosanitaria sul materiale da imballaggio in legno proveniente da paesi terzi. La finalità è prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi per le piante, tenendo conto del fatto che tale materiale costituisce una via nota di ingresso di rischi fitosanitari nell’Unione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Il testo si applica al materiale da imballaggio in legno o ai prodotti in legno, esclusi i prodotti di carta, destinati al supporto, alla protezione o al trasporto di merci che entrano nel territorio dell’Unione, anche se non effettivamente impiegati nel trasporto. Restano esclusi i materiali esentati ai sensi dell’ISPM n. 15 richiamata dall’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031.
Piano di monitoraggio basato sul rischio
Le autorità competenti degli Stati membri devono predisporre un piano di monitoraggio fondato su un’analisi del rischio. Nel predisporlo devono considerare almeno:
- il numero e i risultati dei controlli già eseguiti negli anni precedenti, sulla base delle informazioni disponibili nell’IMSOC;
- i precedenti di conformità del paese terzo, dell’esportatore o dell’operatore responsabile rispetto al regolamento (UE) 2016/2031, in particolare all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- ove disponibili, le informazioni fornite dalle autorità doganali e da altre fonti sul numero di partite che entrano nell’Unione e sul paese di origine.
Il piano ha funzione selettiva: serve a individuare le partite da sottoporre a controlli fisici e a concentrare le risorse sui flussi a maggior rischio.
Notifica preventiva delle partite
Le autorità competenti possono chiedere agli operatori responsabili della partita di notificare l’arrivo di partite contenenti materiale da imballaggio in legno con un ragionevole anticipo, fissato dall’autorità competente. La notifica può essere effettuata tramite l’IMSOC, tramite sistemi informatici nazionali esistenti oppure con altro mezzo concordato.
Controlli fisici e collaborazione con le autorità doganali
Le partite da controllare sono selezionate sulla base del piano di monitoraggio, delle notifiche preventive, ove presenti, e di altre informazioni pertinenti. I controlli fisici devono verificare la conformità alle prescrizioni d’importazione stabilite dall’articolo 43, paragrafo 1, e dall’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031.
Per consentire i controlli, le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di trattenere la partita. Durante il controllo devono avere accesso all’intera partita, in modo da verificare tutto il materiale da imballaggio in legno presente. Entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco devono trasmettere alle autorità doganali i risultati dei controlli; se i controlli non sono conclusi, possono chiedere una proroga di ulteriori tre giorni lavorativi. Se tecnicamente possibile, la dogana può svincolare la partita qualora l’operatore separi il materiale da imballaggio in legno dalla merce. Se entro il termine iniziale non sono inviati i risultati né richiesta la proroga, la partita trattenuta deve essere svincolata.
Comunicazione dei risultati e uso del DSCE
Una volta completati i controlli, le autorità competenti devono compilare il documento sanitario comune di entrata (DSCE), registrare i risultati nell’IMSOC o nei sistemi nazionali esistenti e informare l’operatore responsabile e le autorità doganali. Se la notifica è ricevuta tramite DSCE, l’operatore deve riportarne il numero di riferimento come documento di accompagnamento in ogni dichiarazione doganale relativa alla partita, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Non conformità: distruzione, rinvio, trattamento speciale
Se il materiale da imballaggio in legno non è conforme alle prescrizioni fitosanitarie, le autorità doganali ordinano, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625, la distruzione, il rinvio o il trattamento speciale.
Quando la non conformità emerge nel corso dei controlli fisici presso il punto di immissione in libera pratica nell’Unione o nel luogo di destinazione della partita, le autorità competenti devono ordinare all’operatore la distruzione immediata del materiale. Prima e durante la distruzione il materiale deve essere manipolato in modo da evitare la diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
Se viene disposto il rinvio fuori dall’Unione, la partita resta sotto sorveglianza doganale ufficiale, secondo il regime doganale appropriato, fino a quando il materiale non conforme non lascia il territorio dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione è fissata al 14 dicembre 2019, in coerenza con l’applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito ed esclusione ISPM n. 15
Il regolamento stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno o sui prodotti in legno, esclusi i prodotti in carta, destinati al supporto, alla protezione o al trasporto di un prodotto che entra nel territorio dell’Unione. Stabilisce inoltre le misure da adottare in caso di non conformità e i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere la notifica preventiva di alcune partite. Non si applica al materiale da imballaggio in legno esentato ai sensi dell’ISPM n. 15, come richiamato dall’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031.
Piano di monitoraggio basato sul rischio
Le autorità competenti devono elaborare un piano di monitoraggio del materiale da imballaggio in legno fondato su un’analisi del rischio. Il piano deve tener conto almeno del numero e dei risultati dei controlli svolti negli anni precedenti, dei precedenti di conformità del paese terzo, dell’esportatore o dell’operatore responsabile rispetto al regolamento (UE) 2016/2031, nonché, se disponibili, delle informazioni provenienti dalle autorità doganali e da altre fonti sul numero di partite e sul paese di origine.
Notifica preventiva delle partite
Le autorità competenti possono imporre agli operatori responsabili della partita di notificare l’arrivo delle partite contenenti materiale da imballaggio in legno con un ragionevole anticipo, secondo un termine specificato dall’autorità competente. La notifica può avvenire tramite IMSOC, tramite sistemi informatici nazionali esistenti o con altro mezzo concordato.
Selezione e svolgimento dei controlli fisici
Le partite da sottoporre a controlli fisici sono selezionate in base al piano di monitoraggio, alle eventuali notifiche preventive e ad altre informazioni pertinenti disponibili. I controlli servono a verificare la conformità alle prescrizioni d’importazione dell’articolo 43, paragrafo 1, e dell’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031. Le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di trattenere le partite durante i controlli e devono avere accesso all’intera partita per ispezionare tutto il materiale da imballaggio in legno presente.
Tempi di trattenimento e svincolo
Entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco della partita, l’autorità competente deve comunicare alle autorità doganali l’esito dei controlli. Se i controlli non possono essere completati entro tale termine, l’autorità competente può chiedere un’ulteriore trattenuta di tre giorni lavorativi. Se tecnicamente possibile, la dogana può svincolare la partita qualora l’operatore separi il materiale da imballaggio in legno dalla restante merce. La partita trattenuta è svincolata se, entro i tre giorni lavorativi iniziali, non sono trasmessi i risultati né è richiesta la proroga del trattenimento.
Comunicazione dei risultati tramite DSCE e IMSOC
Dopo i controlli, le autorità competenti devono compilare il documento sanitario comune di entrata (DSCE) indicando i risultati dei controlli specifici, trasmetterli direttamente all’IMSOC o tramite i sistemi nazionali esistenti e notificare l’operatore responsabile e le autorità doganali. Se l’operatore riceve la notifica mediante DSCE, deve indicare il numero di riferimento del DSCE come documento di accompagnamento in ogni dichiarazione doganale relativa alla partita, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Misure in caso di non conformità
Per il materiale non conforme alle prescrizioni fitosanitarie, le autorità doganali ordinano distruzione, rinvio o trattamento speciale ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625. Se la non conformità è rilevata durante i controlli fisici nel punto di immissione in libera pratica o nel luogo di destinazione, l’autorità competente ordina la distruzione immediata senza indugio; prima e durante la distruzione il materiale deve essere manipolato in modo da prevenire la diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Se è disposto il rinvio fuori dall’Unione, la partita resta sotto sorveglianza doganale ufficiale finché il materiale non conforme non lascia il territorio dell’Unione.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
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