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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2123

Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato disciplina quando e a quali condizioni le autorità competenti possono spostare i controlli di identità e fisici su determinate merci da un posto di controllo frontaliero a un punto di controllo diverso, nonché eseguire controlli documentali a distanza. Introduce requisiti operativi su notifica, autorizzazione, trasporto in sorveglianza doganale, tracciabilità nel sistema IMSOC e documentazione di accompagnamento. Prevede inoltre una disciplina specifica per il legno di conifere e abroga atti precedenti ormai superati dal nuovo quadro dei controlli ufficiali.

Norme sui casi e le condizioni per eseguire controlli di identità, controlli fisici e controlli documentali su determinate merci in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri o a distanza da essi.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito dei controlli ufficiali all’importazione nell’Unione, alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti al regolamento (UE) 2016/2031, nonché alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale soggette alle misure previste dall’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, incluse le autorità doganali eventualmente incaricate di controlli ufficiali, e gli operatori responsabili delle partite. È applicabile a partire dal 14 dicembre 2019, con una disciplina transitoria e differita per talune disposizioni fino al 14 dicembre 2020; l’articolo 2, paragrafo 3, si applica fino al 13 dicembre 2023.

Norme sui casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625, nel quadro dei controlli ufficiali sulle merci in ingresso nell’Unione, disciplinando modalità più flessibili di esecuzione dei controlli senza pregiudicare tracciabilità, sicurezza fitosanitaria e controllo del rischio. Il testo si colloca nel passaggio al nuovo sistema dei controlli ufficiali applicabile dal 14 dicembre 2019 e sostituisce precedenti discipline settoriali ormai non più coerenti con il nuovo quadro normativo.

Ambito e finalità

Il regolamento riguarda, da un lato, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti disciplinate dal regolamento (UE) 2016/2031, comprese le partite soggette a misure di emergenza; dall’altro, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale assoggettate alle misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. Le norme si applicano alle autorità competenti degli Stati membri, anche quando alcune funzioni siano esercitate da autorità doganali incaricate dei controlli ufficiali, e agli operatori responsabili delle partite.

Controlli di identità e controlli fisici presso un punto di controllo diverso

Il capo I consente, in casi determinati, di spostare l’esecuzione dei controlli di identità e fisici dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo designato per quella categoria di merci. Per le partite di alimenti e mangimi di origine non animale e per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, il trasferimento richiede, in linea generale, l’iniziativa dell’operatore o la decisione dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero, con possibilità di opposizione da parte dell’operatore nei casi previsti.

Requisiti operativi e documentali

Per ottenere il trasferimento, l’operatore deve assicurare una serie di adempimenti formali e logistici: indicazione del punto di controllo nel DSCE, registrazione dell’autorizzazione nel DSCE, notifica preventiva al punto di controllo con indicazione dell’orario di arrivo e del mezzo di trasporto, trasporto in sorveglianza doganale senza scarico, accompagnamento della partita con copia del DSCE e indicazione del riferimento del DSCE nella dichiarazione doganale. Per talune partite devono inoltre accompagnare la merce copie autenticate dei certificati ufficiali o dei risultati di laboratorio, salvo che tali documenti siano già stati caricati e verificati nell’IMSOC.

Utilizzo di sistemi nazionali e scambio dati con IMSOC

Il regolamento tiene conto dei sistemi nazionali esistenti di registrazione dei controlli. Quando la partita resta all’interno dello stesso Stato membro, alcune formalità di notifica non si applicano, a condizione che il sistema nazionale contenga le informazioni essenziali, garantisca la comunicazione tempestiva alle autorità interessate e scambi dati elettronici con l’IMSOC, inclusi elementi utili all’identificazione univoca della partita e alle informazioni sui respingimenti.

Disciplina specifica per alimenti e mangimi di origine non animale

Per tali partite, l’articolo 3 prevede che i controlli possano essere eseguiti presso un punto di controllo diverso se l’operatore lo richiede e l’autorità competente autorizza il trasferimento, oppure se l’autorità competente decide il trasferimento e l’operatore non si oppone. In assenza di autorizzazione o in caso di opposizione dell’operatore, i controlli restano al posto di controllo frontaliero. La norma rafforza così la possibilità di concentrare i controlli in punti attrezzati, ma conserva un potere decisionale dell’autorità e una tutela dell’operatore contro trasferimenti non desiderati.

Disciplina specifica per piante, prodotti vegetali e altri oggetti

L’articolo 4 replica la logica del trasferimento per le partite fitosanitarie, incluse quelle soggette a misure di emergenza. L’articolo 5 aggiunge un requisito essenziale di sicurezza: durante il trasferimento, l’imballaggio o il mezzo di trasporto devono essere chiusi o sigillati per prevenire la diffusione di organismi nocivi. La deroga più rilevante riguarda il legno di conifere, per il quale è ammesso, a condizioni molto specifiche, il trasporto senza chiusura o sigillatura quando proviene da una zona geografica di un paese terzo confinante con lo Stato membro interessato e quando il legno è trasformato in modo da non costituire un rischio fitosanitario prima di lasciare il territorio dello Stato membro.

Obblighi di comunicazione per la deroga sul legno di conifere

Gli Stati membri che utilizzano la deroga devono informare la Commissione e gli altri Stati membri sulla zona interessata e sul relativo status fitosanitario, oltre a presentare una relazione annuale sul volume delle partite e sugli esiti dei controlli ufficiali effettuati. Ne deriva un meccanismo di monitoraggio rafforzato, coerente con l’eccezionalità della deroga.

Operazioni successive ai controlli e gestione delle anomalie

L’articolo 6 disciplina la fase post-controllo. L’operatore non può deviare la partita verso un punto diverso da quello indicato nel DSCE senza una nuova autorizzazione; il punto di controllo conferma l’arrivo nel sistema IMSOC e finalizza il DSCE con i risultati dei controlli e la decisione adottata ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625. Se entro 15 giorni non viene ricevuta la conferma di arrivo, il posto di controllo frontaliero deve verificare la situazione, informare le autorità doganali e le altre autorità competenti e avviare ulteriori indagini per localizzare la merce.

Controlli documentali a distanza

Il capo II introduce la possibilità di eseguire controlli documentali a distanza dal posto di controllo frontaliero. Per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, tali controlli possono essere eseguiti dalle autorità competenti situate nello stesso Stato membro del posto di controllo di arrivo oppure, per le partite soggette a controlli con frequenza ridotta, dalle autorità del punto di entrata nell’Unione diverso dal posto di controllo frontaliero. La finalità è rendere più efficiente la gestione delle importazioni, pur mantenendo il presidio delle autorità competenti.

Condizioni e documentazione utilizzabile

I controlli documentali possono riguardare certificati ufficiali e risultati di prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dal posto di controllo frontaliero, dall’operatore o dalle autorità del paese terzo; in casi specifici, possono riguardare anche gli originali. La partita non può essere inoltrata per i successivi controlli di identità e fisici fino a quando l’esito dei controlli documentali non sia stato comunicato come soddisfacente al posto di controllo frontaliero.

Trasferimento per controlli fisici dopo il controllo documentale

Se, dopo il controllo documentale, la partita deve essere trasferita a un punto di controllo per i controlli di identità e fisici, si applicano le regole generali di cui agli articoli 2, 4 e 5. Il regolamento ammette inoltre che la partita venga trasferita a un punto di controllo per i soli controlli documentali, purché tale punto sia sottoposto alla sorveglianza della stessa autorità competente del posto di controllo frontaliero.

Abrogazioni e decorrenza

Il regolamento abroga la direttiva 2004/103/CE dal 14 dicembre 2020 e le decisioni 2010/313/UE e 2010/458/UE dal 14 dicembre 2019. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019, con l’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 7 e 8, applicabili dal 14 dicembre 2020. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 3, è una disposizione transitoria applicabile fino al 13 dicembre 2023.

Disposizioni principali

Oggetto e categorie di merci interessate

L’articolo 1 stabilisce le norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire: controlli di identità e controlli fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero su determinate partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché su alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a misure specifiche; controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al regolamento (UE) 2016/2031. L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 per le operazioni da svolgere durante e dopo i controlli.

Condizioni per trasferire le partite a un punto di controllo diverso

L’articolo 2 prevede che i controlli di identità e fisici possano svolgersi presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero solo se risultano soddisfatte condizioni cumulative: indicazione del punto di controllo nel DSCE; esito soddisfacente dei controlli documentali; registrazione dell’autorizzazione al trasferimento nel DSCE; notifica preventiva al punto di controllo, con indicazione dell’ora prevista di arrivo e del mezzo di trasporto tramite un DSCE distinto nell’IMSOC; trasporto in sorveglianza doganale senza scarico; accompagnamento della partita con copia del DSCE; indicazione del riferimento del DSCE nella dichiarazione doganale e disponibilità della copia per le autorità doganali ex articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Documentazione sostitutiva e sistemi nazionali esistenti

L’articolo 2, paragrafo 2, consente di non accompagnare la partita con copia autenticata dei certificati ufficiali o dei risultati di laboratorio quando tali documenti siano stati inseriti nell’IMSOC dalle autorità del paese terzo o caricati dall’operatore e verificati dal posto di controllo frontaliero. Il paragrafo 3 introduce una deroga per le partite che restano nello stesso Stato membro: se esiste un sistema nazionale che registra i risultati dei controlli, non si applicano alcune formalità informative, a condizione che il sistema contenga le informazioni essenziali, informi tempestivamente autorità doganali e operatori, scambi dati elettronici con l’IMSOC e consenta la finalizzazione del DSCE solo dopo lo scambio e la conferma elettronica.

Controlli su alimenti e mangimi di origine non animale

L’articolo 3 disciplina i controlli di identità e fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale soggette alle misure dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. Tali controlli possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero se l’operatore chiede il trasferimento e l’autorità competente lo autorizza, oppure se l’autorità decide il trasferimento e l’operatore non si oppone. In mancanza di autorizzazione o in caso di opposizione dell’operatore, i controlli restano presso il posto di controllo frontaliero.

Controlli su piante, prodotti vegetali e altri oggetti

L’articolo 4 prevede un regime analogo per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al regolamento (UE) 2016/2031, incluse le partite oggetto di misure di emergenza. Anche in questo caso il trasferimento verso un punto di controllo diverso richiede, alternativamente, domanda dell’operatore e autorizzazione dell’autorità competente, oppure decisione dell’autorità e assenza di obiezioni dell’operatore; altrimenti i controlli vengono svolti presso il posto di controllo frontaliero.

Condizioni fitosanitarie sul trasporto e disciplina del legno di conifere

L’articolo 5 richiede che, per le partite di cui all’articolo 4, l’imballaggio o il mezzo di trasporto sia chiuso o sigillato in modo da evitare infestazioni o infezioni durante il trasferimento. In deroga, per il legno di conifere l’autorità competente può consentire il trasporto senza chiusura o sigillatura se il legno proviene da una zona geografica di un paese terzo confinante per terra con lo Stato membro interessato, se vi sono informazioni che attestano il medesimo status fitosanitario, se il trasferimento avviene nello stesso Stato membro, se non vi è rischio specifico di diffusione di organismi nocivi e se, prima dell’uscita dal territorio di tale Stato membro, il legno è trasformato in modo da non rappresentare un rischio fitosanitario. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono informare Commissione e altri Stati membri e presentare una relazione annuale su volume e risultati dei controlli.

Operazioni durante e dopo i controlli e gestione delle irregolarità

L’articolo 6 disciplina gli adempimenti successivi al trasferimento: l’operatore non può presentare la partita a un punto diverso da quello indicato nel DSCE, salvo nuova autorizzazione; il punto di controllo conferma l’arrivo nel sistema IMSOC; il DSCE viene finalizzato con i risultati dei controlli e le eventuali decisioni sulla partita ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625; il riferimento del DSCE finalizzato va riportato nella dichiarazione doganale. Se entro 15 giorni non arriva la conferma dell’arrivo, il posto di controllo frontaliero deve verificare con il punto di controllo, informare dogane e altre autorità competenti della mancata conferma e avviare ulteriori indagini per localizzare la merce.

Controlli documentali a distanza

L’articolo 7 consente che i controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano svolti a distanza dal posto di controllo frontaliero da autorità competenti situate nello stesso Stato membro del posto di controllo di arrivo, oppure, per partite soggette a controlli con frequenza ridotta e che arrivano in un punto di entrata diverso, dalle autorità del punto di entrata nell’Unione.

Condizioni per i controlli documentali a distanza

L’articolo 8 richiede che i controlli documentali siano effettuati sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio presenti nell’IMSOC o, in casi specifici, sugli originali. I documenti possono essere caricati dal posto di controllo frontaliero, dall’operatore o dalle autorità del paese terzo, oppure essere presentati come originali quando l’autorità competente fa parte del posto di controllo frontaliero designato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1012. La partita non può essere trasferita per i controlli di identità e fisici finché non è stata comunicata l’esito soddisfacente dei controlli documentali. Se la partita deve poi essere trasferita a un punto di controllo per i controlli fisici, si applicano gli articoli 2, 4 e 5. È inoltre consentito trasferire la partita a un punto di controllo per i soli controlli documentali, purché il punto sia sotto la sorveglianza della stessa autorità competente del posto di controllo frontaliero.

Abrogazioni e decorrenza

L’articolo 9 abroga la direttiva 2004/103/CE con effetto dal 14 dicembre 2020 e le decisioni 2010/313/UE e 2010/458/UE con effetto dal 14 dicembre 2019. L’articolo 10 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019; tuttavia l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e gli articoli 7 e 8 si applicano dal 14 dicembre 2020, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, si applica fino al 13 dicembre 2023.

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