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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1700

Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro unico e armonizzato per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, sostituendo una pluralità di atti settoriali e rafforzando qualità, comparabilità e tempestività dei dati. Definisce i domini statistici, le tematiche da rilevare, le regole sui campioni, i flussi di trasmissione verso Eurostat, i controlli di qualità e i meccanismi di flessibilità tramite atti delegati ed esecutivi. Prevede inoltre finanziamenti, studi pilota e deroghe per gli Stati membri che necessitino di adeguamenti rilevanti, nonché la modifica di tre regolamenti esistenti e l’abrogazione di due regolamenti previgenti.

Istituzione di un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su microdati campionari, con integrazione di sette domini statistici, regole su qualità, trasmissione e programmazione, e modifica di tre regolamenti settoriali con abrogazione di due atti previgenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione per la rilevazione, produzione e trasmissione alla Commissione (Eurostat) di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni. Il regolamento copre i domini forze di lavoro, reddito e condizioni di vita, salute, istruzione e formazione, uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, uso del tempo e consumi; il dominio uso del tempo è facoltativo, mentre gli altri sono oggetto di rilevazione secondo la periodicità prevista. Non si applica ai censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008; restano inoltre disciplinate separatamente le statistiche demografiche, i censimenti, le indagini sulle imprese e le statistiche basate prevalentemente su fonti amministrative. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021, salvo per i domini uso del tempo e consumi che si applicano dal 1° gennaio 2025.

Regolamento (UE) 2019/1700 sulle statistiche europee su persone e famiglie

Il regolamento istituisce un quadro comune e unitario per la produzione di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su microdati campionari, con l’obiettivo di accrescere armonizzazione, qualità, tempestività e comparabilità dei dati nell’intera Unione. Il legislatore evidenzia, nei considerando, la centralità delle statistiche sociali per il semestre europeo, per la governance economica e per il monitoraggio di coesione, povertà, inclusione, salute, istruzione, occupazione e benessere.

Finalità e razionalizzazione del quadro normativo

La nuova disciplina nasce dall’esigenza di superare la frammentazione di atti legislativi separati in materia di indagini su persone e famiglie, integrando e razionalizzando la produzione statistica in un unico impianto. Il regolamento si inserisce nel quadro generale del regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee e mira a consolidare l’uso di fonti multiple, inclusi dati amministrativi e metodi innovativi, pur mantenendo elevati standard di qualità e tutela dei dati personali.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 1 limita il campo di applicazione alle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali ottenuti su campioni. Restano escluse le statistiche dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008; inoltre, il considerando 22 chiarisce che statistiche demografiche, censimenti, indagini sulle imprese e statistiche prevalentemente basate su fonti amministrative sono disciplinati da quadri specifici.

Definizioni rilevanti per l’operatività

L’articolo 2 fornisce una serie di definizioni tecniche essenziali per l’esecuzione del regolamento. In particolare, assumono rilievo i concetti di microdati, microdati pre-controllati, tematica e tematica dettagliata, variabile, indicatori chiave, dimora abituale, metadati, relazione sulla qualità e basi di campionamento. Tali definizioni sono funzionali alla standardizzazione dei flussi informativi tra Stati membri ed Eurostat.

Domini statistici, contenuti comuni e tematiche specifiche

L’articolo 3 organizza la raccolta dati nei domini forze di lavoro, reddito e condizioni di vita, salute, istruzione e formazione, uso delle TIC, uso del tempo e consumi. Per tutti i domini sono previste tematiche comuni, tra cui aspetti tecnici, caratteristiche della persona e della famiglia, salute, partecipazione al mercato del lavoro e percorso formativo; per alcuni domini vi sono ulteriori tematiche specifiche, dettagliate nell’allegato I.

Uso del tempo: rilevazione facoltativa ma armonizzata

Per il dominio dell’uso del tempo la rilevazione è facoltativa, ma, se effettuata da uno Stato membro, deve avvenire conformemente al regolamento per garantire comparabilità. Il considerando 21 e l’articolo 3 valorizzano questo dominio per misurare, tra l’altro, parità di genere, lavoro non retribuito e allocazione del tempo; l’applicazione operativa del dominio decorre solo dal 1° gennaio 2025.

Potere delegato su tematiche, programmazione e variabili

Il regolamento attribuisce alla Commissione ampi poteri delegati per aggiornare le tematiche dettagliate dell’allegato I, adottare una programmazione a rotazione pluriennale di otto anni e fissare numero e titolo delle variabili. Tuttavia, tale flessibilità è bilanciata da limiti quantitativi stringenti: per i domini forze di lavoro e reddito/condizioni di vita, le modifiche delle tematiche dettagliate non possono eccedere il 5% in quattro anni; per gli altri domini, il 10% tra due rilevazioni consecutive, con analoghi vincoli sul numero delle variabili e con specifiche regole per il dominio TIC.

Popolazione statistica, campionamento e basi di campionamento

La popolazione statistica è costituita dalle persone dimoranti abitualmente in famiglia in ciascuno Stato membro, e la rilevazione avviene su campioni di famiglie o singoli componenti. L’articolo 12 richiede basi di campionamento nazionali aggiornate, idonee alla selezione casuale e complete rispetto alla popolazione di riferimento; in mancanza, possono essere usate basi alternative purché consentano l’identificazione delle unità campionarie e la stima della probabilità di selezione. In casi eccezionali e debitamente giustificati, per uso del tempo e consumi sono ammessi anche altri metodi di campionamento, come il campionamento per quote.

Specifiche tecniche, formati e qualità

Gli articoli 7 e 8 demandano alla Commissione atti di esecuzione per disciplinare descrizione delle variabili, classificazioni statistiche, caratteristiche delle popolazioni, periodi di riferimento, copertura geografica, sottocampionamento, controllo e correzione, ponderazione, stima e stima della varianza, nonché i formati tecnici per la trasmissione di dati e metadati. Tali atti devono essere adottati in anticipo rispetto ai periodi di rilevazione, di regola almeno 12 mesi prima, o 6 mesi per il dominio TIC. L’articolo 13 impone agli Stati membri di garantire la qualità dei dati e dei metadati e di trasmettere metadati metodologici, informazioni sulle basi di campionamento e sulle sottopopolazioni non raggiunte, con successive relazioni sulla qualità.

Fonti dei dati e uso di fonti amministrative

L’articolo 9 consente agli Stati membri di utilizzare dati forniti direttamente dai rispondenti, dati amministrativi e altre fonti o metodi innovativi, purché producano dati comparabili e conformi ai requisiti di qualità. Il regolamento incoraggia il ricorso alle fonti amministrative per migliorare efficienza e qualità, ma senza pregiudicare la copertura delle persone o dei soggetti non intercettabili attraverso tali fonti e senza comprimere la protezione dei dati.

Periodicità e termini di trasmissione

La periodicità delle rilevazioni è fissata dall’allegato IV: forze di lavoro con cadenze trimestrale, annuale, biennale e ottennale; reddito e condizioni di vita annuale, triennale e sessennale; salute e istruzione/formazione ogni sei anni; TIC annuale; uso del tempo ogni dieci anni; consumi ogni cinque anni. I termini di trasmissione sono dettagliati nell’allegato V: ad esempio, per le forze di lavoro i microdati trimestrali sono trasmessi entro 10 settimane nei primi tre anni e poi entro 8 settimane; per il reddito/condizioni di vita vi sono scadenze differenziate per anno N e per gli anni di rotazione; per salute entro 9 mesi, istruzione/formazione entro 6 mesi, TIC entro il 5 ottobre dell’anno di indagine, uso del tempo entro 15 mesi dalla fine del campo, consumi entro 15 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Pubblicazione dei dati e uso da parte del pubblico

Eurostat, in collaborazione con gli Stati membri, deve pubblicare i dati aggregati sul proprio sito in modo facilmente fruibile, con tempistiche stringenti: entro sei mesi dalla scadenza di trasmissione per le rilevazioni annuali e infrannuali e entro dodici mesi per le altre, salvo giustificati casi. I considerando insistono sulla necessità di garantire accessibilità, fruibilità e parità di trattamento degli utenti, compresi decisori, ricercatori, amministrazioni, parti sociali e cittadini.

Studi pilota, innovazione e copertura di sottopopolazioni

L’articolo 14 attribuisce alla Commissione un ruolo attivo nell’avvio di studi pilota e di fattibilità, con partecipazione degli Stati membri, per migliorare comparabilità, copertura territoriale e capacità di rilevare popolazioni difficili da raggiungere o sottopopolazioni vulnerabili. Gli studi possono riguardare nuove tematiche, modernizzazione dei domini uso del tempo e consumi, emigrazione e piena partecipazione delle persone con disabilità; gli esiti sono valutati con gli Stati membri e i principali utilizzatori.

Accesso scientifico ai microdati e finanziamento europeo

L’articolo 15 consente l’accesso a dati riservati presso Eurostat e il rilascio di microdati anonimizzati per fini scientifici secondo il regolamento (UE) n. 557/2013. L’articolo 16 prevede sovvenzioni UE agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per sostenere sviluppo, sperimentazione e miglioramento delle rilevazioni e dei metodi, nonché la partecipazione a studi pilota; il contributo non può superare il 90% dei costi ammissibili.

Deroghe e autorizzazioni per adeguamenti nazionali

L’articolo 19 introduce un meccanismo di flessibilità per gli Stati membri che debbano affrontare adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale. La Commissione può concedere deroghe fino a tre anni, prorogabili di due, oppure autorizzare in via eccezionale metodi diversi fino a cinque anni, prorogabili di tre. Le richieste devono essere motivate e presentate entro il 4 febbraio 2020 o nei termini collegati agli atti delegati o esecutivi pertinenti.

Modifiche a regolamenti preesistenti e abrogazione del vecchio quadro

Il nuovo regolamento modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 sulla società dell’informazione, il regolamento (CE) n. 452/2008 sull’istruzione e l’apprendimento permanente e il regolamento (CE) n. 1338/2008 sulla sanità pubblica e salute/sicurezza sul lavoro, riallineandoli al nuovo quadro comune. Abroga inoltre i regolamenti (CE) n. 577/98 e n. 1177/2003 con effetto dal 31 dicembre 2020, pur mantenendo gli obblighi di trasmissione per i periodi di riferimento precedenti, anche in relazione a metadati e relazioni sulla qualità.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021, con differimento al 1° gennaio 2025 per i domini uso del tempo e consumi. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Quadro comune e ambito materiale

L’articolo 1 istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni. È esclusa l’applicazione ai censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, microdati, dati aggregati pre-controllati, dominio, unità di osservazione, tematica e tematica dettagliata, variabile, dati amministrativi, temi ad hoc, indicatore chiave, dimora abituale, metadati, relazione sulla qualità, basi di campionamento e famiglia.

Domini statistici e contenuti minimi

L’articolo 3 organizza la rilevazione nei domini forze di lavoro, reddito e condizioni di vita, salute, istruzione e formazione, uso delle TIC, uso del tempo e consumi. L’uso del tempo è facoltativo; per tutti i domini sono previste tematiche comuni e ulteriori tematiche specifiche nell’allegato I, con requisiti di precisione e caratteristiche campionarie negli allegati II e III.

Flessibilità: tematiche dettagliate, programmazione e variabili

Gli articoli 3, 4 e 6 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le tematiche dettagliate dell’allegato I, adottare o adeguare una programmazione a rotazione pluriennale di otto anni e stabilire numero e titolo delle variabili. Sono fissati limiti percentuali alle modifiche: in particolare, per forze di lavoro e reddito/condizioni di vita non più del 5% delle tematiche dettagliate in quattro anni; per gli altri domini non più del 10% tra due rilevazioni consecutive; analoghi limiti si applicano al numero di variabili, con specifiche soglie riferite al 3 novembre 2019 e al dominio consumi.

Popolazione statistica e unità di campionamento

L’articolo 5 individua la popolazione statistica nelle persone dimoranti abitualmente in famiglia in ciascuno Stato membro e prevede campioni di famiglie o singoli componenti residenti abitualmente nello Stato membro. È auspicata, ove possibile, l’estensione della copertura a unità non appartenenti a famiglie, se identificabili nei dati trasmessi.

Specifiche tecniche, atti di esecuzione e tempi

L’articolo 7 affida alla Commissione atti di esecuzione per descrivere le variabili, classificazioni, regole sui rispondenti, periodi di riferimento, copertura geografica, dettagli campionari, controllo/correzione/imputazione, ponderazione, stima e metodologie di comparabilità; l’articolo 8 disciplina i formati tecnici per dati e metadati. Gli atti di esecuzione devono, di regola, essere adottati almeno 12 mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione, o 6 mesi prima per le TIC.

Fonti dei dati

L’articolo 9 consente l’uso di dati forniti direttamente dai rispondenti e, in alternativa o in combinazione, dati amministrativi e altre fonti/metodi innovativi, purché producano dati comparabili e conformi ai requisiti di qualità. Sono ammesse stime per piccole aree se rispettano i requisiti di precisione.

Trasmissione, pubblicazione e decorrenza operativa

L’articolo 11 impone la trasmissione dei dati a Eurostat secondo l’allegato V, in microdati pre-controllati senza identificazione diretta, e per la disoccupazione mensile in dati aggregati pre-controllati. La rilevazione e trasmissione iniziano dal 2021; Eurostat deve pubblicare i dati aggregati entro 6 mesi dalla scadenza di trasmissione per rilevazioni annuali/infrannuali e entro 12 mesi per le altre, salvo giustificati casi.

Basi di campionamento e requisiti di qualità

L’articolo 12 richiede basi di campionamento nazionali rappresentative, aggiornate e idonee alla selezione casuale con probabilità nota; in assenza di tali basi sono ammesse basi alternative che identificano le unità campionarie e consentono di determinare la probabilità di selezione. L’articolo 13 impone agli Stati membri di garantire qualità di dati e metadati e prevede relazioni sulla qualità, trasmissione di informazioni metodologiche entro tre mesi dalla scadenza, e pubblicazione da parte di Eurostat nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Studi pilota e di fattibilità

L’articolo 14 prevede studi pilota e di fattibilità per migliorare dati e indicatori sociali, con possibilità di partecipazione degli Stati membri e finanziamento UE. Gli studi mirano, tra l’altro, a migliorare comparabilità, copertura delle popolazioni difficili da raggiungere, statistiche a livello NUTS 2 e locale, modernizzazione dei domini uso del tempo e consumi e migliore partecipazione delle persone con disabilità.

Accesso scientifico ai dati riservati e finanziamento

L’articolo 15 consente l’accesso a dati riservati e il rilascio di microdati anonimizzati per fini scientifici secondo il regolamento (UE) n. 557/2013. L’articolo 16 prevede sovvenzioni UE agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per sviluppo e miglioramento di rilevazioni, metodologie, basi di campionamento, trattamento dati e temi ad hoc; il contributo non può superare il 90% dei costi ammissibili.

Deroghe e autorizzazioni

L’articolo 19 consente deroghe fino a 3 anni, prorogabili di 2, e autorizzazioni eccezionali per metodi diversi fino a 5 anni, prorogabili di 3, quando il sistema statistico nazionale richieda adeguamenti significativi o non siano utilizzabili i metodi ordinari. Le richieste vanno presentate entro il 4 febbraio 2020, oppure entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto pertinente o sei mesi prima della scadenza della deroga/autorizzazione in corso.

Modifiche a regolamenti settoriali e abrogazioni

Gli articoli 20, 21 e 22 modificano i regolamenti (CE) n. 808/2004, n. 452/2008 e n. 1338/2008 per riallinearli al nuovo quadro comune, inclusi oggetto, settori, misure di esecuzione e riferimenti al nuovo regolamento. L’articolo 24 abroga i regolamenti (CE) n. 577/98 e n. 1177/2003 con effetto dal 31 dicembre 2020, fatti salvi gli obblighi relativi a dati, metadati e relazioni sulla qualità per periodi precedenti.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 25 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2021, ma per i domini uso del tempo e consumi decorre dal 1° gennaio 2025; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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