Cassazione Penale, Ordinanza n. 23560/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di condanna impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi relativi a attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio per la continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello, relativa a due distinti illeciti: resistenza a pubblico ufficiale e una contravvenzione in materia di guida senza titolo. Con il ricorso deduceva tre profili: l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e l'erroneità della misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la pena era stata determinata nel minimo previsto per il reato di resistenza, con aumento di tre mesi e ulteriore aumento di due mesi per la contravvenzione, e che la motivazione della sentenza impugnata valorizzava adeguatamente i precedenti penali e le condotte illecite successive come indice di pericolosità sociale.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale è stata confermata la condanna e ritenuta corretta la pena applicata nel minimo edittale.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992
Contravvenzione in materia di guida senza il relativo titolo abilitativo, contestata unitamente al reato principale e considerata nella determinazione della pena in continuazione.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente dalla motivazione sul "aumento di pena per la continuazione tra reati"; la Corte ha ritenuto congruo l'ulteriore aumento sanzionatorio applicato.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione alla doglianza sull'omessa concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha reputato la censura manifestamente infondata alla luce della motivazione sulla personalità dell'imputato.
art. 99 c.p.
Richiamato in relazione alla recidiva, la cui mancata esclusione è stata ritenuta correttamente motivata valorizzando i precedenti penali e la condotta successiva dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze relative a attenuanti generiche, recidiva e dosimetria della pena sono inammissibili o manifestamente infondate quando la sentenza di merito dia motivazione congrua e non illogica, specie se la pena sia stata già contenuta nel minimo edittale o comunque determinata con criteri non manifestamente sproporzionati.
- La recidiva può essere mantenuta quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali e condotte successive dell'imputato come indice della sua perdurante pericolosità sociale; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'aumento di pena per continuazione è censurabile in cassazione solo se manifestamente irragionevole o privo di motivazione; non basta la mera prospettazione di una diversa quantificazione se il giudice abbia esplicitato i criteri seguiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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