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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23560/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di condanna impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi relativi a attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio per la continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello, relativa a due distinti illeciti: resistenza a pubblico ufficiale e una contravvenzione in materia di guida senza titolo. Con il ricorso deduceva tre profili: l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e l'erroneità della misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la pena era stata determinata nel minimo previsto per il reato di resistenza, con aumento di tre mesi e ulteriore aumento di due mesi per la contravvenzione, e che la motivazione della sentenza impugnata valorizzava adeguatamente i precedenti penali e le condotte illecite successive come indice di pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale è stata confermata la condanna e ritenuta corretta la pena applicata nel minimo edittale.

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992

    Contravvenzione in materia di guida senza il relativo titolo abilitativo, contestata unitamente al reato principale e considerata nella determinazione della pena in continuazione.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla motivazione sul "aumento di pena per la continuazione tra reati"; la Corte ha ritenuto congruo l'ulteriore aumento sanzionatorio applicato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla doglianza sull'omessa concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha reputato la censura manifestamente infondata alla luce della motivazione sulla personalità dell'imputato.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva, la cui mancata esclusione è stata ritenuta correttamente motivata valorizzando i precedenti penali e la condotta successiva dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le doglianze relative a attenuanti generiche, recidiva e dosimetria della pena sono inammissibili o manifestamente infondate quando la sentenza di merito dia motivazione congrua e non illogica, specie se la pena sia stata già contenuta nel minimo edittale o comunque determinata con criteri non manifestamente sproporzionati.
  • La recidiva può essere mantenuta quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali e condotte successive dell'imputato come indice della sua perdurante pericolosità sociale; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • L'aumento di pena per continuazione è censurabile in cassazione solo se manifestamente irragionevole o privo di motivazione; non basta la mera prospettazione di una diversa quantificazione se il giudice abbia esplicitato i criteri seguiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiParte generaleReati stradaliProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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