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Ordinanza

Ordinanza n. 7334/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1645/2024 pubbl. il 25/09/2024 RG n. 1214/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202512746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1645/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone. Il TAR adito ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'azione di ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata inoltre esaminata la ripartizione interna delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, ai sensi dell'art. 47 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il giudizio di ottemperanza, ritenendo che la controversia rientri nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina, in quanto il giudice ordinario che ha emesso la sentenza da eseguire ha sede nella circoscrizione di Frosinone. Ha quindi rimesso l'affare al TAR Lazio, sede di Latina, precisando che il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata attribuisce la controversia alla sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato nell'ordinanza nel termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
  • La competenza prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è territoriale inderogabile; la controversia deve essere trattata dalla sede del TAR o dalla sezione staccata competente secondo la ripartizione interna prevista dall'art. 47 c.p.a.
  • Quando il giudizio di ottemperanza è proposto davanti a una sede incompetente, il giudice deve rimettere l'affare alla sede competente, davanti alla quale la causa può essere riassunta nel termine stabilito dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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