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Sentenza

Sentenza n. 5856/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa domanda cautelare: - della nota prot. n. 6064/24 del 30.12.2024 del Direttore Generale della COVIP, relativamente alla parte con cui ha comunicato il rigetto dell’istanza di aspettativa non retribuita della ricorrente del 27.12.2024; - del provvedimento del 28.12.2024 della Presidente f.f. della COVIP, relativamente alla parte con cui ha rigettato l’istanza di aspettativa della ricorrente del 27.12.2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui la comunicazione via e-mail del 27.12.2024 del Capo del Servizio Risorse Umane della COVIP relativa alla richiesta di aspettativa, la nota per il Presidente f.f. del 28.12.2024 del Servizio Risorse Umane della COVIP, e le disposizioni del regolamento del personale della COVIP (tra cui gli artt. 37, 65 lett. c, e 84-quater), nonché le altre eventuali disposizioni interne, nella parte in cui, ad avviso dell’Amministrazione, non prevederebbero la possibilità di concedere l’aspettativa richiesta; - nonché per il rilascio del provvedimento di aspettativa richiesto, ex art. 34, comma 1 lett. c, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202503265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aspettativa non retribuita adottato dalla Presidente f.f. della COVIP e comunicato dal Direttore Generale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 dicembre 2024 con cui la Presidente f.f. della COVIP aveva rigettato la sua istanza di aspettativa non retribuita del 27 dicembre 2024, nonché la successiva nota del Direttore Generale del 30 dicembre 2024 che ne aveva comunicato il rigetto. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti e connessi, inclusi gli atti del Servizio Risorse Umane e le disposizioni del regolamento del personale della COVIP, nella parte in cui sarebbero state interpretate dall’Amministrazione come ostative alla concessione dell’aspettativa. È stato chiesto anche il rilascio del provvedimento di aspettativa ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a. Il testo della sentenza non riporta analiticamente i motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

La ricorrente ha depositato il 18 febbraio 2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR ha preso atto della dichiarazione e, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito gli atti impugnati né i motivi di ricorso. La sentenza è stata definita in forma semplificata. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della definizione esclusivamente processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La ricorrente aveva invocato il potere del giudice di adottare le misure richieste, incluso il rilascio del provvedimento di aspettativa.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata a seguito della dichiarazione della ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non risultino ragioni per una pronuncia di merito, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il giudizio viene definito esclusivamente per una ragione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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