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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11521/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 4.451.309,19 nei confronti di un fideiussore, in forza di quattro fideiussioni rilasciate il 17 ottobre 2000 per complessive lire 11.190.000.000 a garanzia di nuove linee di credito concesse a una società di costruzioni. Contestualmente, una scrittura privata prevedeva la restituzione delle garanzie e la liberazione del fideiussore al rientro dei fidi specifici oppure, in alternativa, in presenza di un pari rientro sui massimali relativi alle linee di credito già esistenti, così da contenere il rischio complessivo non garantito della banca entro lire 19.700.000.000. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2575/2011 del 23 giugno 2011, aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 796/2015, aveva confermato la decisione, ritenendo avverate le condizioni di liberazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., sostenendo che la liberazione richiedesse congiuntamente la riduzione del rischio complessivo e un rientro effettivo, per pagamenti, pari all’importo delle nuove linee; ha contestato che il trasferimento a un’altra società del ramo d’azienda relativo alle commesse algerine potesse valere come rientro senza riduzione effettiva dell’esposizione. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2560 e 2697 c.c., contestando che la società cedente fosse stata liberata dai debiti relativi al ramo ceduto e richiamando il credito di regresso del fideiussore, asseritamente condizionato all’escussione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la censura, pur formulata come violazione dei criteri legali d’interpretazione, mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dalla Corte d’appello. Quest’ultima aveva accertato che le linee di credito connesse alle commesse in Algeria, garantite da fideiussioni della banca non escusse, rappresentavano un rischio contrattuale e non un debito già maturato; aveva inoltre ritenuto che, con il trasferimento del ramo d’azienda, la società subentrante fosse subentrata negli impegni di firma, che la società cedente fosse stata liberata e che fosse venuto meno il rischio di escussione. Su tali risultanze, il pari rientro previsto dalla scrittura poteva essere identificato con il venir meno del rischio relativo alle garanzie, senza necessità di pagamenti per un importo corrispondente. La Corte ha rigettato il secondo motivo: l’art. 2560 c.c. presuppone debiti del cedente, mentre nel caso accertato vi era un mero rischio contrattuale e non un’esposizione debitoria. Ha inoltre escluso che il fideiussore sia titolare del credito di regresso prima del pagamento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La banca è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in Euro 25.200,00, di cui Euro 900,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.

    La doglianza con cui è stata dedotta apparentemente la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale rivela, in realtà, la volontà di mettere in discussione la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata – eloquente è l’affermazione della banca che le linee di credito erano state “utilizzate” e non solo concesse – e la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità della censura medesima in quanto attinente all’esame del merito della controversia, non deducibile in fase di controllo della legittimità dei provvedimenti impugnati.

    La denuncia di violazione dei criteri d’interpretazione contrattuale non è ammissibile quando, al di là della sua formulazione, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove anziché individuare un effettivo errore nell’applicazione dei canoni interpretativi.

  • art. 2560 c.c.

    Proprio alla luce di tale conclusione, frutto di una valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, il giudice di secondo grado ha condivisibilmente rilevato la non applicabilità dell’art. 2560 c.c. (che presuppone la presenza di debiti del cedente l’azienda).

    La responsabilità prevista dall’art. 2560 c.c. presuppone l’esistenza di debiti del cedente dell’azienda; non è sufficiente un rischio contrattuale derivante da garanzie non escusse, in assenza di un’effettiva esposizione debitoria.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte non enuncia né applica un principio autonomo sulla ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.; il motivo che ne denunciava la violazione è respinto sulla base dell’accertamento che le linee di credito considerate comportavano un rischio e non un debito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza con cui è stata dedotta apparentemente la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale rivela, in realtà, la volontà di mettere in discussione la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata – eloquente è l’affermazione della banca che le linee di credito erano state “utilizzate” e non solo concesse – e la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità della censura medesima in quanto attinente all’esame del merito della controversia, non deducibile in fase di controllo della legittimità dei provvedimenti impugnati.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere un nuovo esame della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura di violazione dei criteri legali d’interpretazione del contratto è inammissibile quando, pur presentata come errore di diritto, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione del materiale probatorio compiute dal giudice di merito.
  • Quando le linee di credito sono assistite da fideiussioni non escusse e non hanno prodotto un debito, esse rappresentano un rischio contrattuale e non un’esposizione debitoria; il loro venir meno può quindi integrare il rientro convenuto per la liberazione del fideiussore, secondo l’interpretazione della scrittura accertata nel caso concreto.
  • L’art. 2560 c.c. presuppone l’esistenza di debiti del cedente l’azienda e non si applica, in mancanza di un debito, per il solo fatto che sussista un rischio contrattuale collegato a garanzie non escusse.
  • Il fideiussore non è titolare del credito di regresso nei confronti del debitore principale prima di avere effettuato il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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