Sentenza del 27/07/2017 n. 2517 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Società estinta - Responsabilità del socio - Responsabilità del liquidatore - Onere probatorio ex artt. 2494 e 2495 c.c. - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità dell'ex socio non può essere affermata automaticamente per il solo fatto di aver ricoperto tale ruolo nella società estinta. L'Ufficio deve fornire la prova concreta che egli abbia riscosso somme derivanti dalla distribuzione dell'attivo di bilancio; in mancanza di tale prova, l'avviso di accertamento non può fondarsi sulla mera qualità di socio o liquidatore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento è stato notificato all'ex socio e liquidatore per rapporti tributari riferibili a una società estinta. La questione riguarda la possibilità di imputare automaticamente all'ex socio le obbligazioni della società cancellata e l'onere dell'Amministrazione di dimostrare la responsabilità sussidiaria prevista dalla disciplina civilistica. In particolare, non è sufficiente la qualità di ex socio unico o di ex liquidatore: l'Ufficio deve provare che il socio abbia ricevuto somme o beni derivanti dalla distribuzione dell'attivo sociale.
Norme richiamate
Art. 2494 c.c.
La responsabilità conseguente alla liquidazione della società richiede l'accertamento dei presupposti previsti dalla disciplina civilistica e non può essere desunta automaticamente dalla posizione ricoperta dal socio.
Art. 2495 c.c.
Dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto questi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; pertanto l'Amministrazione deve provare l'effettiva percezione di somme o beni.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese non consente di imputare automaticamente agli ex soci i debiti sociali.
- L'ex socio risponde dei debiti della società estinta, in linea generale, entro il limite di quanto abbia effettivamente ricevuto in sede di liquidazione.
- La qualità di socio unico o di ex liquidatore, da sola, non dimostra né l'esistenza di un attivo distribuito né la riscossione di somme.
- L'onere di provare la distribuzione dell'attivo e l'importo effettivamente percepito grava sull'Ufficio che intende far valere la responsabilità del socio.
- In situazioni analoghe occorre distinguere la responsabilità del socio da quella del liquidatore: per entrambe sono necessari specifici presupposti e una prova concreta, non potendo la responsabilità derivare da una presunzione automatica fondata sulla sola carica ricoperta.
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