Sentenza del 27/07/2017 n. 157 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Tarsu - Soggetti passivi - Immobile inserito in complesso R.T.A. - Sussiste in capo al pieno proprietario - Obbligo di destinazione unitaria del compendio - Irrilevante - Ragioni - Requisito del possesso in capo al pieno proprietario - Prova in ordine ad un diverso regime di detenzione - A carico del pieno proprietario, salvo diversa dichiarazione - Eventuale uso ridotto dell'immobile nell'anno - Irrilevante - Ragioni - Potenziale idoneità alla produzione di rifiuti - Onere di prova contraria - A carico del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano di non essere soggetti passivi della TARSU, affermando di non avere né il possesso né la detenzione dell'appartamento, in quanto l'intero complesso sarebbe stato gestito e detenuto dalla società venditrice. Sostenevano inoltre che il vincolo di destinazione unitaria del complesso e l'eventuale fruizione dell'immobile per una sola settimana all'anno escludessero o riducessero l'obbligo tributario.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato. La piena proprietà dell'immobile comporta, in via generale, la qualifica di possessore, salvo prova di una diversa situazione giuridica, come uno spoglio civilistico o un valido regime di detenzione a favore di terzi. Il vincolo di destinazione unitaria del complesso, previsto negli atti di compravendita, non esclude il possesso dei singoli appartamenti. Inoltre, dagli atti risultava che la società immobiliare conservava la detenzione e la disponibilità dei servizi comuni, ma non dei singoli alloggi. La mancata produzione del presunto contratto d'alloggio ha impedito di dimostrare una limitazione effettiva dell'uso dell'immobile. Anche l'uso dell'appartamento per un periodo ridotto dell'anno non esclude la TARSU, poiché rileva la potenziale idoneità dell'immobile a produrre rifiuti. Spettava quindi ai ricorrenti provare l'eventuale inutilizzabilità dell'immobile nei periodi contestati.
Norme richiamate
Disciplina TARSU
Il presupposto oggettivo della tassa è la potenziale idoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
La tassa è collegata alla disponibilità di un immobile astrattamente idoneo a generare rifiuti, non necessariamente alla produzione effettiva o all'uso continuativo dello stesso.
Principi civilistici sul possesso e sulla detenzione
Il pieno proprietario è normalmente qualificabile come possessore dell'immobile, salvo che dimostri una diversa situazione giuridica, come la perdita del possesso per spoglio o la detenzione esclusiva del bene da parte di un terzo.
Massime di principio
- Il pieno proprietario di un immobile è normalmente soggetto alla tassa sui rifiuti, anche quando l'immobile fa parte di un complesso gestito da una società o da un amministratore.
- Il fatto che una società gestisca i servizi comuni o il complesso nel suo insieme non dimostra, da solo, che essa detenga anche i singoli appartamenti.
- Vincoli contrattuali di destinazione unitaria, uso turistico o limitazioni convenzionali all'utilizzo dell'immobile non escludono automaticamente il possesso né l'obbligo TARSU.
- L'uso dell'immobile solo per alcuni giorni o settimane dell'anno, oppure la sua parziale inutilizzazione, non è sufficiente a escludere la tassa se l'immobile rimane potenzialmente idoneo a produrre rifiuti.
- Chi contesta l'assoggettamento alla tassa deve fornire una prova concreta e documentale della non detenzione, dell'indisponibilità o dell'effettiva inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti nel periodo contestato.
- La mancata produzione dei contratti o degli atti che dimostrerebbero una detenzione esclusiva da parte di terzi indebolisce decisivamente la contestazione del proprietario.
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